TRASPORTO MERCI: al via le agevolazioni 2016 per il settore.
Con una nota stampa, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato SOLO IERI le misure agevolative a favore degli autotrasportatori per LE DICHIARAZIONI FISCALI DEL 2016 RIFERITE AI REDDITI 2015, definite dal Dipartimento delle Finanze del Mef sulla base delle risorse attualmente disponibili.
Rispetto allo scorso 2015 cambiano le deduzioni forfetarie delle spese non documentate, a seguito delle modifiche disposte dalla legge di stabilità per il 2016, che ha previsto una misura unica per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l’impresa, al posto delle due misure precedentemente vigenti. Resta, invece, invariata l’agevolazione relativa alla facoltà di recuperare, tramite compensazione in F24, i contributi versati al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile.
Come cambiano le deduzioni forfetarie
In particolare, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR), per il periodo d’imposta 2015, nella misura di 51,00 euro (rammentiamo che lo scorso anno era 44,00 euro quindi si tratta di un aumento del 16% rispetto lo scorso anno).
La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello spettante per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale, in altre parole 17,85 euro (rammentiamo che lo scorso anno l’importo era 15,40 euro quindi si tratta di un aumento del 16% rispetto lo scorso anno).
La deduzione forfetaria va riportata nei quadri RF e RG dei modelli UNICO 2016 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43, 44 e 45 e nel rigo RG22 i codici 16, 17 e 18, così come indicato nelle istruzioni del modello UNICO (i codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune, a quella per i trasporti all’interno della regione o delle regioni confinanti e alla deduzione per i trasporti oltre tali ambiti).
ATTENZIONE che per l'anno 2015 (dichiarazioni 2016) non è più previsto un ammontare di deduzione differenziato in base all'ambito regionale o delle regioni confinanti ovvero oltre tale ambito.
In sintesi, c'è un aumento delle deduzioni per chi ha un raggio d'azione Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna.
Diversamente chi va oltre questo territorio, ma limitatamente ai soli viaggi fuori da questo territorio, avrà una diminuzione delle deduzioni.
Confermata la misura relativa al recupero del contributo al SSN
Le imprese di autotrasporto merci – conto terzi e conto proprio – possono recuperare nel 2016 fino ad un massimo di 300 euro per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24) le somme versate nel 2015 come contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. Anche quest’anno, per la compensazione in F24 si utilizza il codice tributo “6793”.