TRASPORTO MERCI: Attuazione Decreto Dirigenziale MIMS 08/04/2022 n. 145
AUTOTRASPORTO DI MERCI. IMPORTANTI NOVITA' ANCHE PER LE IMPRESE ESISTENTI.
Il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, con circolare della Direzione generale sicurezza e autotrasporto, ha chiarito le disposizioni del decreto 8 aprile 2022, n. 145, in materia di accesso alla professione e al mercato dell'autotrasporto.
La circolare n. 3738 del 13 maggio 2022 tratta del Regolamento UE 1055 del 2020 che ha introdotto norme più stringenti relativamente ai requisiti necessari per svolgere l'attività di autotrasporto e di conseguenza non consente più agli Stati Membri di introdurre ulteriori vincoli come avveniva in Italia, ma non solamente.
Per questo motivo non sono più in vigore le norme nazionali che prevedevano ulteriori obblighi e requisiti rispetto a quelli uguali validi per tutta l'Unione Europea, e la circolare in questione spiegato il nuovo regime normativo che ha importanti aspetti di novità che di seguito sintetizziamo.
ACCESSO ALLA PROFESSIONE ED ACCESSO AL MERCATO DI AUTOTRASPORTATORE PER VEICOLI SUPERIORI A 3,5T
Non è più consentito applicare alle regole di accesso alla professione di autotrasportatore quanto era previsto dalla normativa italiana sul cosiddetto accesso al mercato. Di conseguenza le procedure per l'accesso che prevedevano l'ingresso diretto con autoveicoli di massa complessiva non inferiore a 80 ton almeno di classe ambientale Euro V nonché le limitazioni legate ad altre forme di accesso, quali quelle della cessione d'azienda o cessione del parco veicolare di un'impresa che ha cessato l'attività, sono oramai normativa superata e non applicabile.
Conseguentemente e dal punto di vista pratico ed operativo, l'iscrizione all'Albo Autotrasportatori per le imprese operanti con veicoli superiori a 3.500 kg di massa complessiva (veicolo + carico + conducente) ora prevede una procedura che comporta solo la verifica dei requisiti di onorabilità, idoneità professionale, idoneità finanziaria e stabilimento. Mentre per quanto riguarda gli autoveicoli, sia le imprese nuove sia quelle esistenti, potranno liberamente immatricolare/intestarsi automezzi di qualsiasi massa e categoria ecologica Euro.
ACCESSO ALLA PROFESSIONE ED ACCESSO AL MERCATO DI AUTOTRASPORTATORE PER VEICOLI SUPERIORI A 1,5T ED INFERIORI A 3,5T
Importante cambiamento anche per le imprese "abilitate" con le "piccole portate", quindi autotrasportatori limitati all'uso di autoveicoli superiori a 1,5t ed inferiori a 3,5t.
Anche in questo caso non è più consentito applicare alle regole di accesso alla professione di autotrasportatore quanto era previsto dalla normativa italiana sul cosiddetto accesso al mercato. Di conseguenza le procedure per l'accesso che prevedevano l'ingresso diretto con DUE veicoli di massa complessiva fino a 3.5t di classe Euro V nonché le limitazioni legate ad altre forme di accesso, quali quelle della cessione d'azienda o cessione del parco veicolare di un'impresa che ha cessato l'attività, sono oramai normativa superata e non applicabile.
Conseguentemente e dal punto di vista pratico ed operativo, l'iscrizione all'Albo Autotrasportatori per le imprese operanti con veicoli superiori a 1.500 kg ed entro i 3.500 kg di massa complessiva (veicolo + carico + conducente) ora prevede una procedura che comporta solo la verifica dei requisiti di onorabilità, idoneità professionale (anche con corso professionalizzante senza esame di 74 ore), idoneità finanziaria (con riduzione dell'importo per i veicoli successivi) e stabilimento. Per le nuove aziende che intendono effettuare anche trasporti internazionali con veicoli o complessi veicolari aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 2,5 t e fino a 3,5 t, il requisito dell'idoneità professionale dovrà essere dimostrato con l'attestato rilasciato a seguito esame. Mentre per quanto riguarda gli autoveicoli, sia le imprese nuove sia quelle vecchie potranno liberamente immatricolare/intestarsi automezzi di qualsiasi categoria ecologica Euro nel rispetto della massa massima autorizzata di 3.500 kg.
REQUISITO DELLO STABILIMENTO
Le nuove disposizioni normative inerenti al requisito dello stabilimento non richiamano più ad una "sede operativa" come previsto dal regolamento n. 1071 del 2009 (che era indicata presso l'officina di autoriparazione cui l'impresa affidava le manutenzioni), pertanto ad oggi è sufficiente che l'impresa indichi formalmente nella dichiarazione relativa allo stabilimento, che la gestione dell'attività amministrativa e commerciale, nonché la gestione dei veicoli con le attrezzature tecniche appropriate si svolgono all'interno dello Stato membro di stabilimento.
In ogni caso, il requisito di stabilimento, continua ad essere dimostrato sostanzialmente secondo quanto previsto dalle precedenti disposizioni: fermo restando l'iscrizione alla Camera di Commercio ed il possesso della partita IVA, occorre fornire l'indicazione sia della sede e sia dei luoghi dove l'impresa conserva i suoi documenti soggetti a verifica da parte sia delle agenzie fiscali, sia da parte dell'"Ispettorato del lavoro" e da parte delle forze di polizia.
Anche sul titolo della disponibilità dell'automezzo c'è una variazione anche se non grande. Ora la disponibilità può essere dimostrata con un titolo di proprietà, in virtù di un contratto di vendita a rate, di un contratto di locazione finanziaria - leasing o di altro titolo consentito dalla disciplina nazionale, ma con la novità che è possibile anche un contratto di locazione senza conducente, purché della durata di almeno sei mesi e debitamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate e che sia sempre dimostrato continuativamente il rinnovo del contratto di locazione (precedentemente il contratto doveva essere di almeno di 24 mesi).
Altra novità è la dimostrazione della proporzione tra volume di affari, automezzi e autisti, che, in fase di prima applicazione, si effettua con il solo impegno da parte delle imprese di garantire tramite apposita dichiarazione di atto notorio il rispetto della determinazione di tale proporzione. Proporzione che sarà stabilita da una apposita e prossima norma avente forza di legge che indicherà anche le specifiche sanzioni in caso di violazione di tale proporzione.
In alternativa, questa la proporzione si intende assolta, nell'ambito dell'attività di trasporto su strada, ma solo per le imprese di trasporto che effettuano trasporti di collettame mediante raggruppamento di più partite e spedizioni, ciascuna di peso non superiore a 50 quintali attraverso la titolarità, da parte dell'impresa dell'autorizzazione generale alla consegna di pacchi, rilasciata dal MISE, ai sensi art. 6 del Decreto Legislativo 261/1999.
Requisito dello stabilimento e trasporti internazionali
Novità importante per coloro che effettuano trasporti internazionali è il nuovo obbligo che relativamente al l'organizzazione del lavoro (come stabilito dal Regolamento 1054/2020), deve essere garantito il rientro, al più tardi entro otto settimane dalla partenza (oppure ogni quattro settimane qualora l'autista effettui due riposi ridotti consecutivi all'estero), ciascun veicolo a disposizione a qualsiasi titolo presso una delle sedi di attività in Italia. Eventuali violazioni è possibile che siano rilevate in sede di controllo su strada da parte degli organi preposti o durante un controllo effettuato presso la sede dell'impresa da parte degli organi a ciò autorizzati e qualora le condizioni sopra citate dovessero risultare mancanti a seguito di controllo delle Autorità preposte, sarà attivata la procedura di sospensione ovvero di revoca delle autorizzazioni allo svolgimento dell'attività.
Requisito dello stabilimento cosa devono fare le "vecchie imprese"
Ora tutte le imprese esistenti per la "nuova" dimostrazione del requisito stabilimento devono presentano uno specifico atto notorio alla UMC in contemporanea al rinnovo annuale dell'idoneità finanziaria e comunque entro un anno (ovvero 12/05/2022). (in pratica si tratta sostanzialmente di rifare quanto fatto a suo tempo)
PER QUESTO ASPETTO CONFARTIGIANATO IMPRESE VICENZA RESTA A DISPOSIZIONE PER l'EVENTUALE ESPLETAMENTO DELLA PRATICA.
Requisito dell'idoneità finanziaria
L'idoneità finanziaria, che è un requisito da dimostrare ogni anno, è soddisfatta con gli importi già previsti in sede comunitaria, cioè con 9.000 euro uguale a tutte le imprese e che comprende il primo autoveicolo utilizzato. A questo si deve sommare 5.000 euro per ogni ulteriore automezzo di massa superiore a 3,5 tonnellate e 900 euro per ogni autoveicolo destinato al trasporto merci di massa superiore a 1,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate. Su quest'ultimo requisito, la nota ministeriale conferma per le imprese di nuova iscrizione all'Albo la facoltà, ma limitata ai primi due anni di attività, di dimostrare l'idoneità finanziaria mediante assicurazione di responsabilità civile professionale, in alternativa alla certificazione del revisore dei conti o alle fidejussioni bancarie o assicurative.
PER QUESTO ASPETTO SI RICORDA L'APPOSITA CONVENZIONE DI CONFARTIGIANATO IMPRESE VICENZA CON UN REVISORE DEI CONTI ESTERNO.
I valori di idoneità finanziaria sopra riportati si applicano a decorrere dal 13 maggio 2022 (data di pubblicazione della circolare in esame) per le dimostrazioni annuali di tale requisito.
Nel caso si abbia presentato il requisito della idoneità finanziaria nel periodo intercorrente tra il 21 febbraio 2022 (data di entrata in vigore del Reg. 2020/1055) ed il 13 maggio 2002, la documentazione attestante il requisito, qualora che ne sia il motivo e l'esigenza, dovrà essere adeguata a seguito di comunicazione del medesimo Ufficio a cui è stato presentato il predetto requisito.
Attestato d'idoneità professionale
Ricordando che dal 21 maggio 2022 le imprese che vogliono effettuare trasporti internazionali con automezzi di massa compresa tra 2,5 e 3,5 tonnellate devono essere in possesso della Licenza Comunitaria, CLICCARE QUI per approfondimenti
La circolare conferma che per ottenere detta Licenza l'impresa deve avere il gestore dei trasporti con attestato valido per i trasporti internazionali.
Su questo punto la circolare delinea tre ipotesi come percorso di adeguamento (ovviamente per coloro che eseguono o intendono eseguire trasporti internazionali):
• la dispensa dall'esame
• l'esame integrativo semplificato
• l'esame completo
Per la dispensa dall'esame, il gestore dei trasporti designato da imprese che hanno in disponibilità esclusivamente veicoli con massa complessiva tra 2,5 e 3,5 t, che sia titolare di attestato di idoneità professionale valido per il solo trasporto nazionale di merci può conseguire l'attestato di idoneità professionale valido per il trasporto internazionale di merci qualora possa dimostrare di aver svolto le funzioni di gestore dei trasporti presso imprese del medesimo tipo, in maniera continuativa, nei dieci anni precedenti il 20 agosto 2020 (cioè dal 21/8/2010). Tale circostanza – peraltro molto rara nella pratica - è dichiarata dal soggetto interessato nella richiesta motivata per l'ottenimento dell'attestato di idoneità professionale valido per il trasporto internazionale di merci. La richiesta è da indirizzare al competente Ufficio della Provincia nel cui ambito il richiedente ha la propria residenza e redatta utilizzando apposito modulo.
Gli Uffici in questione accertano, prima del rilascio dell'attestato, la veridicità della dichiarazione concernente lo svolgimento continuativo della funzione di gestore dei trasporti, attraverso gli Uffici delle Autorità competenti al conseguimento dell'autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada in relazione alla sede dell'impresa o delle imprese interessate. Ai soggetti cui è riconosciuto il diritto al rilascio dell'attestato di idoneità professionale valido per il trasporto internazionale di merci in esenzione sarà infine l'apposito un documento abilitativo e dell'avvenuto rilascio sarà fatta registrazione, a cura della Provincia, nel Registro Elettronico Nazionale delle imprese di trasporto su strada (REN).
Per l'esame integrativo semplificato, la circolare afferma che i gestori dei trasporti che, alla data del 20 agosto 2020, sono in possesso dell'attestato di frequenza del corso di formazione preliminare di 74 ore, ai fini del conseguimento dell'attestato di idoneità professionale valido per il trasporto internazionale di merci, sono ammessi a sostenere un esame semplificato ma integrativo per la parte internazionale.
L'ammissione a sostenere l'esame semplificato integrativo è condizionata al fatto che il soggetto interessato abbia assolto all'obbligo scolastico e superato un corso d'istruzione secondaria di secondo grado, ovvero in alternativa, prima di accedere all'esame, deve frequentare il corso integrativo per la sola parte internazionale di 30 ore su 150. Le modalità di svolgimento dell'esame semplificato integrativo sono le stesse oggi previste per i titolari di attestato conseguito per superamento di esame ma solo valido in campo nazionale, vale a dire 60 quiz di ambito internazionale scelti tra circa 300 ed un'esercitazione - caso pratico – scelto tra quelli definiti «internazionali» che sono 14.
Per l'esame completo è precisato che nel caso in cui, diversamente dal caso precedente, il soggetto interessato abbia conseguito l'attestato di frequenza del corso di formazione preliminare di 74 ore dopo il 20 agosto 2020 (data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2020/), per conseguire l'attestato internazionale dovrà sostenere il relativo esame completo, comprendente anche la parte nazionale, e, se necessario, in relazione al titolo di studio posseduto, frequentare il previsto corso di formazione di 150 ore. L'esame è diviso in due parti: la prima 60 quiz (su un set completo di circa 1.200 quiz): tra cui 20 (diritto), 10 (gestione) 10 (accesso) 10 (norme tecniche) e 10 (sicurezza), ed una seconda parte con una esercitazione - caso pratico – tra le 44 del set completo noto da tempo.