Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se vuoi saperne di più consulta la cookie policy Per saperne di piu'

Approvo

TRASPORTO MERCI: CARO CARBURANTI CONFARTIGIANATO OTTIENE RICONOSCIMENTO

CREDITO IMPOSTA SU GAS PER I TRASPORTATORI

Con la presente per informare che l'Agenzia delle Entrare ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all'ambito applicativo e alla disciplina dei crediti d'imposta previsti a sostegno delle imprese particolarmente danneggiate dall'aumento vertiginoso dei costi dell'energia e del gas naturale.
In particolare si tratta delle agevolazioni di cui all'art. 6 del decreto Aiuti-bis, all'art. 1 del decreto Aiuti-ter e all'art. 1 del decreto Aiuti-quater, previsto a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.

Inoltre, l'Agenzia ha risposto ai quesiti in merito all'ambito applicativo della disciplina.

Tra le risposte ai quesiti, nella risposta n. 5.10 e 5.12, l'Agenzia chiarisce, come richiesto da Confartigianato Trasporti, che il beneficio fiscale è riconosciuto in relazione al gas naturale sia compresso sia liquefatto (LNG / GNL) per le imprese che acquistano gas naturale per autotrasporto, ad esclusione dell'ipotesi in cui lo stesso sia rivenduto a terzi.

Le imprese beneficiare sono le imprese residenti che sostengono i costi per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, quindi sono riservati a tutte le imprese residenti nel territorio italiano, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che rispettano le condizioni previste dalle diverse norme istitutive.

Ricordiamo che i crediti d'imposta relativi al secondo trimestre possono essere utilizzati in compensazione o essere ceduti per intero entro il 31 dicembre 2022, mentre per il terzo e quarto trimestre possono essere utilizzati in compensazione o essere ceduti entro il 30 giugno 2023.

CALCOLO SEMPLIFICATO A FAVORE DELLE IMPRESE NON ENERGIVORE E NON GASIVORE
Per le imprese diverse dalle energivore e gasivore, è prevista la modalità di calcolo semplificato. Tale modalità prevede che nel caso in cui l'impresa per i primi due trimestri 2022, si sia rifornita dallo stesso venditore dal quale si riforniva durante il primo trimestre 2019, il venditore entro 60 giorni dalla scadenza del periodo, deve inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione con il riporto del calcolo dell'incremento di costo della componente energetica o del gas naturale e l'ammontare del credito spettante per il secondo trimestre. Tale possibilità spetta anche per i crediti d'imposta spettanti nel mese di dicembre.

COMUNICAZIONE RELATIVA AI CREDITI D'IMPOSTA MATURATI NEL 2022
I beneficiari dei crediti relativi al terzo e quarto trimestre 2022, dovranno inviare comunicazione all'Agenzia delle entrate entro il 16 marzo 2023, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito. Il contenuto e le modalità saranno stabile con Provvedimento della stessa agenzia.

IMPORTANTE Tale agevolazione si somma a quella specifica per l'autotrasporto, (credito d'imposta LNG / GNL) prevista dal decreto-legge n.17/2022, convertito nella 34/2022, per la quale ancora non ci sono le disposizioni attuative che comunicheremo appena saranno emanate e per le quali continua l'opera di sollecitazione di Confartigianato Trasporti.

Circolare n.20/E Agenzia delle Entrate
Circolare 36/E Agenzia delle Entrate

 

  • Data inserimento: 19.12.22