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TRASPORTO MERCI: CREDITO DI IMPOSTA SULL'ACQUISTO DI GASOLIO 2° TRIMESTRE 2022

Si conferma che non è previsto un limite temporale per l'utilizzo in compensazione del credito di imposta "ristoro gasolio" – 2° trimestre 2022

In merito alla gestione nei dichiarativi dei crediti di imposta "ristoro gasolio" concessi all'autotrasporto, si conferma che per il credito d'imposta spettante all'autotrasporto di merci per conto/terzi relativo all'acquisto del gasolio effettuato nel secondo trimestre 2022, utilizzato per l'alimentazione di veicoli di categoria euro V o superiori di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, non è previsto un limite temporale per l'utilizzo del medesimo in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (MIT – D.M. 8 agosto 2023, n. 197, articolo 5). Pertanto, una volta concesso, il credito può essere utilizzato, sino ad esaurimento, senza limiti di tempo.

Al riguardo si precisa che terminate le operazioni di verifica da parte del Ministero delle infrastrutture (MIT), il citato ministero trasmetterà, ai sensi dell'articolo 6 del D.M. 8 agosto 2023, n. 197, all'Agenzia delle entrate l'elenco delle imprese ammesse a fruire del credito d'imposta con l'indicazione dell'importo del credito d'imposta concesso. A seguito di tale comunicazione del MIT, l'Agenzia delle entrate provvederà ad inserire i crediti spettanti nei cassetti fiscali delle imprese.
Con ogni probabilità, l'Agenzia delle entrate istituirà il codice tributo per l'utilizzo del credito una volta inseriti gli importi spettanti nei cassetti delle imprese.

Si ricorda, infine, che i crediti d'imposta devono essere concessi dal MIT entro la data del 31 dicembre 2023 e saranno disponibili decorsi dieci giorni dalla trasmissione all'Agenzia delle entrate da parte del MIT dell'elenco dei beneficiari (D.M. 8 agosto 2023, art. 5, comma 1, ultimo periodo).

  • Data inserimento: 20.12.23