TRASPORTO MERCI: Dimostrazione del nuovo requisito di stabilimento.
Facendo seguito alle precedenti note di pari argomento, con la presente per ricordare a chi non avesse già provveduto che le imprese già titolari di autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada alla data del 17 aprile 2022 (entrata in vigore del D.D. 8/4/2022), devono dimostrare il nuovo requisito dello stabilimento unitamente al primo rinnovo annuale utile dell'idoneità finanziaria e comunque non oltre il 13 maggio 2023, presentando all'Ufficio competente della Motorizzazione civile la dichiarazione sostitutiva di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, utilizzando esclusivamente l'allegato 1 bis della Circolare MIMS n.16287 del 7.11.2022 (allegato alla presente circolare).
Il tutto nasce dal fatto che l'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (UE) 1055/2020 ha sostituito integralmente l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1071/2009, ridefinendo le condizioni relative al "requisito dello stabilimento".
In buona sostanza la modifica apportata dal regolamento comunitario del 2020 riguarda la condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f)).
La nuova definizione fa riferimento all'attività amministrativa e commerciale svolta dall'impresa di trasporto nei locali cui si riferisce la lettera a) del medesimo articolo e paragrafo e all'attività di gestione dei veicoli con le attrezzature tecniche appropriate situate nello Stato membro di stabilimento. Tale dizione, non facendo più esplicito riferimento ad una "sede operativa", come nella versione originale regolamento (CE) n. 1071/2009, induce a ritenere che non sia più necessario - per l'impresa - indicare un luogo dove viene effettuata l'attività di natura tecnica relativa alla gestione dei veicoli, ma è sufficiente dichiarare che la gestione di cui sopra si svolge all'interno dello Stato membro di stabilimento.
La dichiarazione sostitutiva di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 (allegato 1 bis) dovrà essere presentata all'Ufficio competente della Motorizzazione civile.
Decreto_dirigenziale_8aprile2022
MIMS_circ_bollo_Allegato_1bis