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TRASPORTO MERCI e PERSONE: 2 marzo 2016 definitiva entrata in vigore del regolamento comunitario 165/2014 sui Tempi di Guida e di Riposo dei conducenti

Con il 2 marzo 2016 hanno completa efficacia le disposizioni comunitarie sul cronotachigrafo emanate nel 2014 con il regolamento n. 165 che ha introdotto per il futuro una nuova generazione di apparecchi di registrazione cosiddetti "intelligenti"

Con il 2 marzo 2016 hanno completa efficacia le disposizioni comunitarie sul cronotachigrafo emanate nel 2014 con il regolamento n. 165 che ha introdotto per il futuro una nuova generazione di apparecchi di registrazione cosiddetti "intelligenti" in quanto collegati ad un sistema satellitare.

Alcuni articoli, come per esempio il 24, 34 e 45, erano già entrati in vigore il 2 marzo 2015 e riguardavano talune esenzioni all’uso dell’apparecchio di registrazione.

L’entrata a regime del nuovo provvedimento abroga definitivamente le disposizioni del Regolamento (CE) n. 3812/85, comprese quelle contenute nell’Allegato IB, e modifica in parte il Regolamento (CE) n. 561/06.

Le disposizioni sugli apparecchi "intelligenti"

Il regolamento n. 165/14 tende principalmente a disciplinare le funzioni del tachigrafo, ma contiene altresì, disposizioni che riguardano omologazione, installazione e riparazione dell’apparecchio, rilascio, durata e validità della carta del conducente e dell’officina, nonché quelle relative all'introduzione di tachigrafi intelligenti (collegati ad un servizio di tracciamento satellitare e della connessione a distanza per la trasmissione dei dati, anche a postazioni di controllo situate lungo la strada).

Il regolamento prevede, inoltre, la possibilità per gli Stati membri, in casi debitamente giustificati ed eccezionali, di rilasciare una carta del conducente temporanea e non rinnovabile valida per un massimo di 185 giorni, a un conducente che non ha la sua residenza abituale in uno Stato membro, a condizione che l’autista abbia un regolare rapporto di lavoro con un’impresa stabilita nello Stato membro di rilascio.

Le responsabilità aziendali

Il provvedimento, prevede anche il rafforzamento dell’obbligo da parte delle imprese di trasporto di garantire ai propri conducenti, formazione e istruzioni adeguate per quanto riguarda il buon funzionamento dei tachigrafi, sia digitali che analogici. Le aziende devono inoltre svolgere controlli periodici sul corretto utilizzo delle attrezzature e non devono fornire alcun incentivo – diretto o indiretto – che ne incoraggi un uso improprio o irregolare.

Ricordiamo che un altro obbligo dell'impresa è quello di fornire all'autista il materiale per tenere le registrazioni. Quindi, nel caso di cronotachigrafo analogico,  un numero sufficiente di fogli di registrazione (dischi) omologati sulla base del lavoro da svolgere, e, nel caso di cronotachigrafo digitale, sufficiente carta termica per la stampa dei dati durante i controlli su strada.

Tale disposizione si pone comunque in un “contesto” di continuità con quanto già previsto dall’art. 10 del Regolamento (CE) n. 561/06.

Autoveicoli e nuovi apparecchi

I nuovi cronotachigrafi intelligenti dovranno essere installati su tutti i mezzi di nuova immatricolazione dopo che la Commissione avrà stabilito, con appositi provvedimenti attuativi, le nuove specifiche tecniche dello strumento e l’anno di prima installazione è ipotizzabile sia nel 2018, anche se il regolamento (CE) n. 165/14 è pienamente in vigore dal 2 marzo 2016.

In ogni caso, anche dopo tale data, potranno comunque continuare a circolare per diversi anni anche i veicoli con cronotachigrafi delle precedenti tipologie.

  • Data inserimento: 02.03.16