Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se vuoi saperne di più consulta la cookie policy Per saperne di piu'

Approvo

REGIME FORFETTARIO: IL FISCO PUÒ UTILIZZARE ANCHE LE PROVE DIGITALI

Google calendar, e-mail, archivi cloud e altri dati per ricostruire i ricavi e verificare i requisiti

Le verifiche fiscali nei confronti dei contribuenti in regime forfettario possono basarsi non soltanto sulla documentazione contabile ma anche su informazioni e dati acquisiti attraverso strumenti digitali.

A confermarlo è una recente pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vicenza, la n. 304/2026 del 21 maggio 2026, nella quale sono stati considerati, tra gli altri elementi, gli appuntamenti presenti su Google Calendar, i dati archiviati su iCloud, la posta elettronica e altra documentazione extracontabile.

Il principio che emerge è particolarmente rilevante: le informazioni presenti negli strumenti digitali utilizzati per la gestione dell’attività possono assumere valore indiziario quando consentono di individuare prestazioni o ricavi non coerenti con quanto dichiarato.

Nel caso esaminato, la corrispondenza tra gli appuntamenti digitali e la documentazione relativa alle prestazioni ha contribuito alla ricostruzione del volume d’affari effettivo. Ulteriori riscontri acquisiti dall’Amministrazione finanziaria hanno rafforzato il quadro probatorio.

La ricostruzione dei ricavi ha, quindi, determinato il superamento dei limiti previsti per il regime forfettario e la conseguente uscita dal regime agevolato per l’anno oggetto di accertamento.

La vicenda evidenzia l’importanza di mantenere coerenza tra i dati dichiarati e le informazioni che possono emergere dall’attività concretamente svolta. Per i contribuenti forfettari, la corretta gestione e conservazione della documentazione assume un ruolo sempre più rilevante anche alla luce degli strumenti digitali oggi a disposizione dell’Amministrazione finanziaria.

  • Data inserimento: 31.08.26
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 7274