TRASPORTO MERCI e PERSONE dopo Francia e Belgio anche il governo federale tedesco vieta il riposo settimanale da 45 ore se fruito a bordo del veicolo anche se opportunamente attrezzato
Il 16 maggio 2017 il Parlamento tedesco ha approvato una Legge che sanziona con 1500 euro tutti i conducenti, autisti dipendenti e titolari di impresa, che usufruiscono il riposo obbligatorio settimanale regolare (quello di 45 ore minimo) a bordo del veicolo anche se attrezzato di cuccetta.
Dopo quanto legiferato in Francia ed in Belgio anche la Germania ha deciso di adottare una sanzione per tutti gli autisti (sia dipendenti, sia titolari di impresa) che usufruiscono del riposo settimanale ordinario, quello di 45 ore minimo a bordo della cabina del veicolo anche se opportunamente attrezzato come stabilisce il regolamento comunitario sui tempi di guida, interruzione e riposo.
La motivazione di tale nuova legge tedesca è quella di adottare una specifica misura per contrastare il dumping sociale causato, a dire delle autorità germaniche, dagli autotrasportatori dell'Est Europa.
La sanzione prevista per la violazione è in vigore dal 25/05/2017 e colpisce sia l'impresa di autotrasporto titolare del veicolo con 1.500 euro, sia il conducente con 500 euro.
La questione che alcuni stati europei abbiano adottato il divieto di riposo ordinario (chiamato lungo in gergo) è tema di discussione in ambito comunitario in quanto la stesura del Regolamento 561/2006 su questo punto indica "In trasferta, i periodi di riposo giornaliero e quelli settimanali ridotti possono essere effettuati nel veicolo, purché questo sia dotato delle opportune attrezzature per il riposo di tutti i conducenti e sia in sosta". Questo induce a pensare che il Regolamento consente di trascorrere in cabina sempre il riposo giornaliero e solamente quello settimanale ridotto, non citando quello settimanale regolare. La questione è importante e vi terremo informati sugli sviluppi.
DI SEGUITO RICORDIAMO ALTRESI' GLI ADEMPIMENTI PREVISTI PER GLI OPERATORI DEL SETTORE AUTOTRASPORTO, MERCI E VIAGGIATORI. E LE PROCEDURE DI COMUNICAZIONE RIDEFINITE RECENTEMENTE DALLA LEGGE SUL SALARIO MINIMO IN GERMANIA.
Prima di entrare nel merito delle nuove procedure, ricordiamo che si tratta di adempimenti al cui rispetto NON SONO TENUTI I:
- Lavoratori in caso di trasporti di solo transito.
- Titolari di impresa e lavoratori autonomi.
- Lavoratori la cui retribuzione media mensile superi i 2.958 euro lordi;
- Lavoratori la cui retribuzione mensile superi i 2.000 euro lordi, qualora il datore di lavoro sia in grado di provare che tale ammontare minimo è stato corrisposto regolarmente negli ultimi 12 mesi;
- Lavoratori che siano anche coniugi, conviventi, figli o genitori del datore di lavoro.
In questi casi, al momento del controllo, l'autista non deve dimostrare niente perché, eventualmente, sarà l'azienda a dover dimostrare di essere in regola. In ogni caso, per evitare inutili discussioni, è consigliabile avere a bordo una copia della busta paga, oppure copia del contratto di lavoro, oppure copia della visura camerale o altri documenti utili a poter dimostrare di essere in una delle "esenzioni" o "sospensioni" sopra indicate.
In merito alle nuove modalità per notificare alla Bundesfinanzdirektion di Colonia (ufficio della dogana) i dati identificativi dell'impresa, del lavoratore e dei trasporti ricordiamo quanto segue:
- Dal 01/01/2017 e fino al 30/06/ 2017 si potranno utilizzare indistintamente due canali, vale a dire l'attuale procedura di invio a mezzo fax del MODULO IN LINGUA TEDESCA al numero 0049 221 96 48 72 e quella di compilazione on-line dei medesimi dati su un apposito sito attivato dalla dogana tedesca previa apposita registrazione;
- DAL 01/07/2017 IN POI, INVECE, SI DOVRÀ UTILIZZARE SOLTANTO LA PROCEDURA ON-LINE.
È stato quindi attivato il nuovo sito (https://www.meldeportal-mindestlohn.de/ ) esplicitamente dedicato alle notifiche della dichiarazione on-line relativa ai conducenti in trasporti internazionali e/o di cabotaggio stradale nel territorio tedesco. Tale sito non ha una versione in lingua italiana, ma permette di scaricare un documento pdf riportante istruzioni in italiano che forniscono sufficienti indicazioni. Per i conducenti le istruzioni sono quelle relative alla "Pianificazione dell'allocazione del personale (non stanziale) per datori di lavoro".
È stato anche modificato il modello di dichiarazione, siamo alla versione Arbeitgeber mobil 2016.11, con l'aggiunta di una nuova colonna nella quale dovrà essere indicato il numero dei viaggi effettuati nel periodo indicato dall'impresa.
Il modello di notifica può contenere l'elenco delle operazioni relativamente ad un periodo massimo di 6 mesi e le eventuali modifiche delle operazioni di trasporto programmate non devono essere notificate alla dogana tedesca; ciò fa presupporre che il dato dei viaggi possa essere un numero stimato. D'altra parte, è sempre possibile inviare più dichiarazioni sull'attività svolta, anche con una cadenza ridotta rispetto ai 6 mesi massimi di durata di tale notifica. Parte integrante della procedura è che il conducente deve registrare l'attività svolta in Germania entro 7 giorni dalla fine del trasporto (inizio, durata e termine dell'attività) e che tale documento deve essere conservato per almeno 2 anni anche presso la sede in Italia dell'impresa. In ogni caso è importante sapere che qualora le autorità tedesche chiedano documentazione, la stessa deve essere fornita in lingua tedesca.
Ulteriori info (purtroppo non in lingua italiana) sul sito:
AUMENTO SALARIO MINIMO VIGENTE IN GERMANIA
Dal 01/01/2017, l'importo del salario minimo vigente in Germania è aumentato a 8,84 euro/ora lordi (in precedenza 8,50) e a tale parametro occorrerà fare riferimento per il rispetto della normativa antidumping sociale tedesca. Ulteriori info (purtroppo non in lingua italiana) sul sito:
La normativa antidumping sociale della Germania NON SOSTITUISCE MINIMAMENTE L'USO DELL'ATTESTATO DEL CONDUCENTE che l'autista extracomunitario assunto da impresa italiana deve avere con sè in caso di trasporto internazionale.
L'attestato di conducente certifica che, nel trasporto su strada in virtù di licenza comunitaria, il conducente cittadino di un paese NON comunitario è assunto dal trasportatore conformemente alle leggi ed ai contratti collettivi vigenti. L'esibizione dell'attestato del conducente è obbligatoria dal 19/03/2003 per tutto il personale NON comunitario impiegato nei trasporti internazionali comunitari.
L'attestato di conducente è nominativo, ed è di esclusiva proprietà del datore di lavoro ed è redatto in triplice copia:
- una copia rimane presso la sede legale dell'impresa, ovvero presso la sede operativa dell'impresa alla quale il conducente, cui l'attestato si riferisce, è stabilmente assegnato. Nell'ipotesi di fornitura di lavoro temporaneo, l'attestato rimane presso la sede operativa dell'impresa utilizzatrice che ne ha fatto richiesta;
- una copia è consegnata del datore di lavoro, al conducente nominativamente identificato nell'attestato stesso;
- una copia rimane presso la DTL Direzione Territoriale del Lavoro che ha rilasciato l'attestato che è quella territorialmente competente in relazione alla sede legale del datore di lavoro o alla sede operativa presso la quale il conducente interessato è stabilmente assegnato o messo a disposizione. Nell'ipotesi di fornitura di lavoro temporaneo l'ufficio competente al rilascio dell'attestato è individuato in relazione alla sede operativa dell'impresa utilizzatrice.
L'attestato del conducente, oltre che in caso di rapporto di lavoro subordinato o somministrazione di lavoro temporaneo deve essere richiesto anche:
- quando il conducente NON comunitario sia il titolare, legale rappresentante, amministratore o socio dell'impresa di trasporto;
- quando il conducente NON comunitario sia un collaboratore familiare od associato in partecipazione del trasportatore;
- quando il conducente NON comunitario sia socio lavoratore della cooperativa trasportatrice.
Il datore di lavoro è tenuto all'immediata restituzione delle due copie dell'attestato in suo possesso in caso di sopravvenuta carenza anche di una delle condizioni alle quali è stato rilasciato (ad esempio cessazione del rapporto di lavoro) o alla scadenza del periodo di validità.
Per informazioni: Maurizio Petris Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure 0444168432.