TRASPORTO MERCI E PERSONE: pacchetto Mobilità UE
Informiamo che sulla GUUE L249 del 31 luglio 2020 è stato pubblicato l'insieme dei Regolamenti e direttive che vanno a comporre il cosiddetto "Pacchetto mobilità UE" con importanti e in taluni casi sostanziali modifiche alle discipline sul trasporto stradale di merci.
Come noto, il Pacchetto Mobilità riguarda modifiche alle norme su tempi di guida e di riposo e tachigrafo intelligente, accesso alla professione e al mercato, distacco, cabotaggio e trasporti combinati, con tempistiche differenziate riguardo alla loro entrata in vigore.
Il primo a entrare in vigore, a partire dal 20 agosto 2020, è il Regolamento (UE) 2020/1054 del 15 luglio 2020, per la sola parte che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 in materia di periodi di guida e riposo, mentre per quanto riguarda le modifiche al Regolamento (UE) n. 165/2014 e in particolare l'obbligo di "tachigrafo intelligente" queste entrano in vigore 3 e 4 anni dopo, a seconda della tipologia di veicolo (tachigrafo analogico, digitale di prima generazione, ecc).
Le principali modifiche, in vigore dal 20 agosto scorso, riguardano in particolare:
• Multipresenza: il conducente in situazione di multipresenza può effettuare un'interruzione di 45 minuti in un veicolo guidato da un altro conducente, a condizione che chi effettua l'interruzione non sia impegnato ad assistere il conducente che guida il veicolo.
• Alternanza periodi di riposo settimanale regolare (45h) e ridotti (24h) nei trasporti internazionali: il conducente che effettua trasporti internazionali di merci può, al di fuori dello Stato membro di stabilimento, effettuare 2 periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi a condizione che, nel corso di 4 settimane consecutive, egli effettui almeno 4 periodi di riposo settimanale, di cui almeno 2 sono periodi di riposo settimanale regolari. Si considera che il conducente effettui trasporti internazionali se inizia i 2 periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi al di fuori dello Stato membro di stabilimento del datore di lavoro e al di fuori del Paese in cui si trova il luogo di residenza del conducente.
• Riposo settimanale: ogni eventuale riduzione del periodo di riposo settimanale è compensata da un periodo di riposo equivalente effettuato interamente entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione. Laddove siano stati effettuati consecutivamente 2 periodi di riposo settimanale ridotti, il successivo periodo di riposo settimanale è preceduto da un periodo di riposo effettuato a compensazione dei 2 suddetti periodi di riposo settimanale ridotti.
• Flessibilità - in circostanze eccezionali, il conducente può superare:
di 1h al massimo, il periodo di guida giornaliero e settimanale al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza per effettuare un periodo di riposo settimanale.
di 2h al massimo, il periodo di guida giornaliero e settimanale, a condizione di aver osservato un'interruzione di 30 minuti consecutivi subito prima del periodo di guida aggiuntivo al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza per effettuare un periodo di riposo settimanale regolare.
In tali casi, il conducente deve riportare sul foglio di registrazione dell'apparecchio di controllo, nel tabulato dell'apparecchio di controllo o nel registro di servizio, il motivo della deroga al più tardi nel momento in cui raggiunge la destinazione o il punto di sosta appropriato. Ogni eventuale periodo di estensione è compensato da un periodo di riposo equivalente effettuato interamente assieme ad altri eventuali periodi di riposo entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione.
• Divieto di riposo settimanale regolare in cabina: i periodi di riposo settimanale regolare (45 h) e quelli superiori a 45 h effettuati a compensazione di precedenti periodi di riposo settimanale ridotti, non si effettuano a bordo del veicolo, bensì in un alloggio adeguato, che tenga conto delle specificità di genere e sia dotato di adeguate attrezzature per il riposo e appropriati servizi igienici. Eventuali spese per l'alloggio fuori dal veicolo sono a carico del datore di lavoro.
• Organizzazione attività conducenti: le imprese devono organizzare l'attività dei conducenti in modo tale che essi possano tornare alla sede di attività del datore di lavoro o nel luogo di residenza nell'arco di 4 settimane consecutive, al fine di effettuare almeno 1 periodo di riposo settimanale regolare o 1 periodo di riposo settimanale superiore a 45 ore effettuato a compensazione di 1 periodo di riposo settimanale ridotto. Qualora il conducente abbia effettuato 2 periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi, l'impresa organizza l'attività del conducente in modo che questi possa tornare alla sede di attività del datore di lavoro o nel luogo di residenza prima dell'inizio del periodo di riposo settimanale regolare superiore a 45 ore effettuato a compensazione. L'impresa ha l'obbligo di conservare la documentazione relativa al rispetto di tali disposizioni presso i propri locali, per presentarla alle autorità di controllo, ove richiesto.
• Nave/traghetto/treno: il conducente a bordo di un veicolo trasportato da una nave o da un convoglio ferroviario e che effettua un periodo di riposo giornaliero regolare o un periodo di riposo settimanale ridotto può effettuare altre attività al massimo in 2 occasioni e per non più di 1h complessivamente. L'autista deve avere a disposizione una cabina letto, una branda o una cuccetta. Per fruire della deroga la durata prevista della tratta marittima/ferroviaria deve essere pari almeno a 8 ore e il conducente deve disporre di una cabina letto.
Evidenziamo altresì che entrano in vigore il 31 dicembre 2024 le norme del regolamento in commento, relative al controllo dell'attività di guida e riposo dell'autista (che passano dagli attuali 28 giorni ai 56 giorni).
Per quanto riguarda gli altri provvedimenti del Pacchetto, questi formeranno oggetto di specifiche future circolari.