TRASPORTO MERCI: Novità sull’obbligatorietà del modulo assenze dei conducenti.
In questi giorni, in riferimento all’art. 34 del Regolamento (UE) n. 165/2014, il Ministero dell’Interno ha fornito chiarimenti in merito all’obbligatorietà di compilazione e conservazione del modulo di controllo delle assenze dei conducenti. Come noto, il regolamento comunitario di cui sopra, ha previsto che gli Stati membri non possano imporre ai conducenti l’obbligo di presentazione di moduli che attestino la loro attività mentre sono lontani dal veicolo. Sulla base di tale nuova disposizione, la Commissione UE ha chiarito che la redazione del modulo assenze non sia più obbligatoria ed ha invitato pertanto gli Stati membri a non sanzionare i conducenti che ne fossero sprovvisti.
Sulla scorta di tali indicazioni, il Ministero dell’Interno, con una specifica nota, ribadisce che le sanzioni previste dall’art. 9, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 144/2008 – che punisce l’assenza a bordo, la tenuta incompleta o inalterata del modulo ovvero la mancata conservazione per un anno dalla scadenza del periodo cui si riferisce – non sono più applicabili.
Ad ogni modo, la nota chiarisce che l’impresa di trasporto può continuare a redigere il modulo assenze, da esibire in sede di controllo “in una prospettiva di collaborazione per chiarire le eventuali assenze nell’arco dei ventotto giorni”.
Alla luce dei chiarimenti forniti dalla Commissione e dal Ministero, consigliamo di continuare a compilare il modulo assenze laddove non si siano registrati i periodi di attività e inattività del conducente mediante inserimenti manuali.
Infatti, qualora l’agente di controllo sollevi dubbi circa la corretta condotta dell’autista, potrebbe richiedere l’esibizione di documenti che provino l’effettiva attività svolta nell’arco temporale di riferimento (ai sensi dell’art. 180, comma 8, C.d.S.) ed eventualmente procedere alla segnalazione all’organo competente.
Per ulteriori chiarimenti resta a disposizione il responsabile di categoria provinciale Maurizio Petris.