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TRASPORTO MERCI - Tempi di guida e di riposo e tachigrafo - Calcolo del periodo di 24 ore ai fini della fruizione del riposo giornaliero, situazioni eccezionali in cui è consentita la guida senza carta del conducente
Confartigianato Vicenza informa che sono state di recente pubblicate sul sito della Commissione Europea due nuove note di orientamento relative alle norme europee in materia di tempi di guida e di riposo dei conducenti professionali. Le note di orientamento contengono commenti e considerazioni della Commissione in merito ad alcune disposizioni dei regolamenti 561/2006 e 165/2014 e hanno lo scopo di migliorare l’efficienza, l’efficacia e la coerenza dell’applicazione di tali norme nei singoli Stati membri dell’Unione. Particolarmente interessante è la nota orientativa n. 7 concernente il significato di “arco di 24 ore”. In particolare, il chiarimento si concentra sull’art. 8, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 561/2006, ai sensi del quale “I conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero nell’arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale”.
La nota non è di facile interpretazione e quindi è stato necessario richiedere un chiarimento al Ministero dei Trasporti. Torneremo quindi sull’argomento non appena in possesso di tale chiarimento.
In merito alla Nota orientativa n. 8, questa riguarda situazioni eccezionali in cui è consentita la guida senza carta del conducente. La nota di orientamento concerne l’art. 29 del Regolamento (UE) n. 165/2014 in materia di tachigrafo (corrispondente all’abrogato art. 16 del Regolamento (CE) n. 3821/1985 ed in vigore a partire dal 2 marzo 2016), ed in particolare di carte tachigrafiche rubate, smarrite o difettose. In particolare, la Commissione fornisce chiarimenti sul paragrafo 5 della disposizione, in cui è stabilito che nei casi di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carte del conducente disciplinati al paragrafo 4, questi “può continuare a guidare senza la carta personale per un massimo di quindici giorni di calendario, o per un periodo più lungo, ove ciò sia indispensabile per riportare il veicolo alla sua sede, a condizione che il conducente possa provare l’impossibilità di esibire o di utilizzare la carta personale durante tale periodo”. La nota evidenzia che l’autista può sfruttare questa opportunità a condizione che, nel rispetto della prescrizione contenuta al paragrafo 4 della disposizione, entro 7 giorni di calendario abbia richiesto l’emissione di una nuova carta del conducente all’autorità competente. Ovviamente, conclude la nota, “è necessario che vengano rispettate tutte le altre garanzie (come i documenti stampati e registrazioni manuali) specifiche per la guida senza carta del conducente”. Segnaliamo, infine, che tutte le note di orientamento sono disponibili, anche in lingua italiana, sul sito della Commissione Europea al seguente link:
http://ec.europa.eu/transport/modes/road/social_provisions/driving_time/guidance_notes_en.htm
- Data inserimento: 04.11.15
- Inserito in:: Disposizioni Tecniche
- Notizia n.: 2321