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TRASPORTO SCOLASTICO - DECONTRIBUZIONE SUD

sensibilizzazione amministrazioni su requisiti imprese autobus operator esercenti servizi scuolabus

Confartigianato Imprese Vicenza informa che la Federazione Regionale ha inviato all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani una lettera per segnalare una questione di particolare rilevanza che riguarda le gare di appalto per i servizi scuolabus.

In particolare, grazie anche alle segnalazioni fatte da Confartigianato Imprese Vicenza nei mesi scorsi, la FRAV ha potuto segnalare all'Associazione dei Comuni che in alcune gare, le imprese partecipanti applicherebbero la disciplina dell’esonero contributivo di cui all’art. 1, comma 161 della legge di bilancio 2021, estesa sino al 31 dicembre 2029, riservato alle imprese che si trovano in specifiche aree svantaggiate, identificate nelle seguenti Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; con la conseguenza di poter formulare offerte vantaggiose ricorrendo al ribasso del costo della manodopera. 

Nella sua lettera, la FRAV ha richiesto all'Associazione dei Comuni di impegnarsi a sensibilizzare le varie Amministrazioni coinvolte affinché vigilino sulla corretta applicazione delle disposizioni - di seguito evidenziate -  nelle gare di appalto e ad adottare le misure correttive, laddove necessario, anche ricorrendo alle segnalazioni presso gli Enti preposti alle verifiche sulla corretta osservanza della normativa in materia di lavoro. 

Approfondimento tecnico - la base normativa a fondamento delle richieste della FRAV all'ANCI

La predetta agevolazione, consistente in uno sgravio contributivo pari al 30% fino al 31 dicembre 2025, così come evidenziato nella circolare INPS n. 33 del 22 febbraio 2021, trova applicazione per i rapporti di lavoro dipendente, a condizione che la sede di lavoro sia collocata in una delle Regioni sopra citate. Ne consegue che, qualora il lavoratore dipendente dell’impresa, anche avente sede in una delle aree svantaggiate, svolga la propria prestazione in regioni differenti, nello specifico in Veneto dove è stato bandito l’appalto, il beneficio non può essere riconosciuto.

Il Codice Appalti, per evitare ai partecipanti di formulare offerte vantaggiose ricorrendo al ribasso del costo della manodopera, al comma 1, articolo 11 del D.lgs. n.36/2023, prevede l'obbligo di applicare al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona in cui si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Inoltre, nel bando di gara o negli inviti, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a indicare il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in conformità al comma 1.

Sempre su impulso della FRAV, nel 2021 la Regione del Veneto ha modificato la Legge regionale n.46/1994 "Disciplina degli autoservizi atipici" al fine di prevedere specifici prerequisiti che le imprese sono tenute a rispettare nel territorio regionale. Nel dettaglio ha previsto: 

  • la costituzione di una unità locale ai sensi del DM 11 maggio 2001, n. 359 “Regolamento per l’attuazione dell’articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.”, per le imprese non aventi sede legale nel territorio regionale;”

 

  • l’impresa esercente deve dimostrare la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un piazzale o deposito o rimessa per lo stanziamento degli autobus, nel territorio della Regione del Veneto, idoneo all’uso sotto il profilo edilizio ed urbanistico ed avente una superficie adeguata al parco mezzi posseduto in relazione ai servizi di cui alla presente legge;”.

 

  • L’utilizzo per l’attività di trasporto di cui alla presente legge di autobus acquistati con finanziamenti pubblici dei quali non possano beneficiare la totalità delle imprese nazionali, di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 11 agosto 2003, n. 218 “Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente”, comporta la revoca dell’autorizzazione.”
  • Data inserimento: 17.10.24