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Approvo

Veicoli fuori uso e autoriparatori, concessionari, succursali, demolitori: pezzi usati allo stato di rifiuti derivanti dalla riparazione di autoveicoli

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 02/01/2012 la legge 15/12/2011, n. 217 (Legge  Comunitaria 2010). Modifiche al decreto legislativo 24/06/2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso

La legge ha apportato alcune ulteriori modifiche al dlgs 24/06/2003, n. 209, relativo ai veicoli fuori uso. La prima modifica riguarda le imprese esercenti l’attività di autoriparazione, che hanno l’obbligo di consegnare i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalla riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelli per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta, ai seguenti soggetti:

a)      direttamente ad un centro di raccolta, qualora iscritto all’Albo nazionale dei gestori ambientali

b)      ad un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti purché provveda al loro trasporto ad un centro di raccolta

La seconda modifica, inserita dalla normativa, riguarda l’obbligo per il produttore dei componenti del veicolo di mettere a disposizione degli impianti di trattamento, per quanto richiesto dagli stessi impianti, adeguate informazioni sulla demolizione, sullo stoccaggio e sulla verifica dei componenti che possono essere reimpiegati.

Definizione di centro di raccolta

Impianto di trattamento, autorizzato ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, che effettua almeno le operazioni relative alla messa in sicurezza ed alla demolizione del veicolo fuori uso

Definizione di impianto di trattamento

Impianto autorizzati ai sensi degli articoli 27, 28 o 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997 presso il quale sono effettuate tutte o alcune delle attività di trattamento previste, ovvero: le attività di messa in sicurezza, di demolizione, di pressatura, di tranciatura, di frantumazione, di recupero o di preparazione per lo smaltimento dei rifiuti frantumati, nonché tutte le altre operazione eseguite ai fini del recupero o dello smaltimento del veicolo fuori uso e dei suoi componenti effettuate, dopo la consegna dello stesso veicolo, presso un impianto di trattamento

Nota bene

Viene citato nelle due definizioni sopra riportate il decreto legislativo n. 22 del 1997. Tale decreto legislativo è stato sostituito dal decreto legislativo n. 152 del 2006. In ogni caso al fine di evitare incongruenze o vuoti legislativi, nel decreto legislativo n. 152/2006, all’articolo 264, comma 1, lettera i) viene precisato quanto segue

il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto”.

Di seguito si riportano I due articoli (completi) del decreto legislativo 24/06/2003, n. 209, modificati dalla legge 217/2011

 

Decreto legislativo 24/06/2009, n. 209 - Articolo 5 – raccolta (la modifica apportata riguarda solo il comma 15 – di seguito aggiornata)

1. Il veicolo destinato alla demolizione è consegnato dal detentore ad un centro di raccolta ovvero, nel caso in cui il detentore intende cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro, può essere consegnato al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato, per la successiva consegna ad un centro di raccolta, qualora detto concessionario o gestore intenda accettarne la consegna e conseguentemente rilasciare il certificato di rottamazione di cui al comma 6.

2. A partire dalle date indicate all'articolo 15, comma 5, la consegna di un veicolo fuori uso al centro di raccolta, effettuata secondo le disposizioni di cui al comma 1, avviene senza che il detentore incorra in spese a causa del valore di mercato nullo o negativo del veicolo, fatti salvi i costi documentati relativi alla cancellazione del veicolo dal Pubblico registro automobilistico, di seguito denominato: "Pra", e quelli relativi al trasporto dello stesso veicolo al centro di raccolta ovvero alla concessionaria o alla succursale della casa costruttrice o all'automercato.

3. I produttori di veicoli provvedono a ritirare i veicoli fuori uso alle condizioni di cui al comma 2, e, ove sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuti, derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelli per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta organizzando, direttamente o indirettamente, su base individuale o collettiva, una rete di centri di raccolta opportunamente distribuiti sul territorio nazionale

4. Nel caso in cui il produttore non ottempera a quanto stabilito al comma 3 sostiene gli eventuali costi per il ritiro ed il trattamento dei veicoli fuori uso.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano se il veicolo non contiene i suoi componenti essenziali, quali il motore, parti della carrozzeria, il catalizzatore e le centraline elettroniche, se presenti in origine, o se contiene rifiuti aggiunti.

6. Al momento della consegna del veicolo destinato alla demolizione, il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrici o dell’automercato rilascia al detentore, in nome e per conto del centro di raccolta che riceve il veicolo, apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all’allegato IV, completato della descrizione dello stato del veicolo consegnato nonché dell’impegno a provvedere alla cancellazione dal Pra. Il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato effettua, con le modalità di cui al comma 8, detta cancellazione prima della consegna del veicolo al centro di raccolta e fornisce allo stesso centro gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe, del certificato di proprietà e della carta di circolazione relativi al veicolo.

7. Nel caso in cui il detentore consegni ad un centro di raccolta il veicolo destinato alla demolizione, il titolare del centro rilascia al detentore del veicolo apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all’allegato IV, completato dalla descrizione dello stato del veicolo consegnato, nonché dell’impegno a provvedere alla cancellazione dal Pra e al trattamento del veicolo.

8. La cancellazione dal Pra del veicolo fuori uso avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta ovvero del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato, senza oneri di agenzia a carico del detentore dello stesso veicolo. A tal fine, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla consegna del veicolo ed emissione del certificato di rottamazione, detto concessionario o gestore o titolare restituisce il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe relativi ai veicoli fuori uso, con le procedure stabilite dal Decreto del Presidente della Repubblica 19/09/2000, 358 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo all’immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla re immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi). Il veicolo fuori uso può essere cancellato dal Pra solo previa presentazione della copia del certificato di rottamazione.

9. Il titolare del centro di raccolta procede al trattamento del veicolo fuori uso dopo la cancellazione dal Pra dello stesso veicolo effettuata ai sensi del comma 8.

10. Gli estremi della ricevuta dell’avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi al veicolo fuori uso sono annotati dal titolare del centro di raccolta, dal concessionario o dal gestore della casa costruttrice o dell'automercato sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli, da tenersi in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).

11. Agli stessi obblighi di cui ai commi 9 e 10 è soggetto il titolare del centro di raccolta o di altro luogo di custodia dei veicoli rimossi ai sensi dell'articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso di demolizione ai sensi dell'articolo 215, comma 4, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.

12. Il rilascio del certificato di rottamazione di cui ai commi 6 e 7 libera il detentore del veicolo fuori uso dalla responsabilità penale, civile e amministrativa connesse alla proprietà e alla corretta gestione dei veicolo stesso.

13. I certificati di rottamazione emessi in altri Stati membri rispondenti ai requisiti minimi fissati dalla Commissione europea sono riconosciuti ed accettati sul territorio nazionale.

14. I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione, ai sensi degli articoli 927, 929 e 923 del Codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le modalità stabiliti in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

15. Le imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 05/02/1992, n. 122, consegnano, ove ciò sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelli per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta, ai seguenti soggetti:

a) direttamente ad un centro di raccolta di cui al comma 3, qualora iscritti all’Albo nazionale dei gestori ambientali;

b) ad un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti perché provveda al loro trasporto ad un centro di raccolta di cui al comma 3.

 

Decreto legislativo 24/06/2009, n. 209 – Articolo 10 – informazioni per la demolizione e codifica (la modifica apportata riguarda solo il comma 15 – di seguito aggiornata)

1. Il produttore del veicolo, entro sei mesi dall'immissione sul mercato dello stesso veicolo, mette a disposizione degli impianti di trattamento autorizzati le informazioni per la demolizione, sotto forma di manuale o su supporto informatico, richieste dei gestori degli impianti autorizzati. Tali informazioni devono consentire di identificare i diversi componenti e materiali dei veicoli e l’ubicazione di tutte le sostanze pericolose in esso presenti.

1.bis Fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di riservatezza commerciale ed industriale, il produttore dei componenti del veicolo mette a disposizione degli impianti di trattamento di cui all’articolo 3, comma 1, lettera o), per quanto richiesto dagli stessi impianti, adeguate informazioni sulla demolizione, sullo stoccaggio e sulla verifica dei componenti che possono essere reimpiegati.

2. abrogato

3. Il produttore del veicolo, in accordo con il produttore di materiali e di componenti, utilizza, per detti materiali e componenti, le norme di codifica previste dalla decisione 2003/138/Ce.

 

Decreto legislativo 24/06/2009, n. 209 – Articolo 15 – Comma 5

…..

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, commi 2 e 8, le disposizioni relative alla consegna gratuita del veicolo, di cui allo stesso articolo 5, commi 2, 3 e 4, si applicano:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i veicoli immessi sul mercato a partire dal 1° luglio 2002;

b) dal 1° gennaio 2007, per i veicoli immessi sul mercato anteriormente al 1° luglio 2002. Nelle more del conseguimento delle obbligazioni di cui all’articolo 5, i produttori sostengono, a titolo individuale, gli eventuali costi derivanti dal valore negativo dei veicoli immessi sul mercato a partire dal 1° luglio 2001.

 

 

Decreto legislativo 24/06/2009, n. 209 - Allegato IV - Requisiti minimi per il certificato di rottamazione (articolo 5, comma 7)

Il certificato di rottamazione di cui all'articolo 5, comma 7, deve indicare e includere:

1) il nome, l'indirizzo, la firma ed il numero di registrazione o di identificazione dello stabilimento o dell'impresa che rilascia il certificato;

2) il nome e l'indirizzo dell'autorità competente che rilascia l'autorizzazione allo stabilimento o all'impresa che rilascia il certificato di rottamazione;

3) il nome, l'indirizzo e il numero di registrazione o di identificazione dello stabilimento o dell'impresa che rilascia il certificato, nel caso in cui il certificato è rilasciato da un produttore, da un distributore o da un operatore addetto alla raccolta per conto di un centro di raccolta;

4) la data e l'ora di rilascio del certificato di rottamazione e la data e l'ora di presa in carico del veicolo da parte del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato;

5) l’impegno alla cancellazione del veicolo dal Pra;

6) la classe, la marca ed il modello del veicolo;

7) il numero di identificazione del veicolo, vale a dire il numero del telaio e della targa, ove prevista;

8) il nome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, la nazionalità, gli estremi del documento di identificazione e la firma del detentore che consegna il veicolo e, nel caso in cui il veicolo è consegnato da un soggetto diverso dal proprietario, il nome, il luogo, la data di nascita, l'indirizzo e la nazionalità dello stesso proprietario.

 

Codice Civile – articolo 923 – Cose suscettibili di occupazione

Le cose mobili che non sono proprietà di alcuno si acquistano con l’occupazione. Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca.


Codice Civile – articolo  927 -  Cose ritrovate

Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco, del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.

Codice Civile – articolo 929 -  Acquisto di proprietà della cosa ritrovata

Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata. Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.

  • Data inserimento: 18.05.12