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VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA

L’ambito legislativo di riferimento, relativamente all’identificazione del luoghi di lavoro, non può che individuarsi nel complesso delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 che si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, con riferimento alla salvaguardia del rischio di natura elettrica connesso all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a disposizione del lavoratore.

Secondo quanto disciplinato dal DPR 462/2001 intitolato “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi

Al fine di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, ogni impresa deve necessariamente effettuare una verifica di omologazione e manutenzione degli impianti di messa a terra, attivando specifiche procedure per le revisioni periodiche da stabilire in base alla complessità dell’impianto.

La verifica di conformità degli impianti di messa a terra viene obbligatoriamente effettuata da società di verifica abilitate dal Ministero dello Sviluppo Economico, o in alternativa dalle Asl o dall’Arpa ogni due o cinque anni inseguito alla comunicazione del datore di lavoro della messa in esercizio dell’impianto.

In capo al datore di lavoro vi sono alcuni obblighi inerenti gli impianti di messa a terra:

  • inviare, entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, la dichiarazione di conformità all’INAIL (ex ISPESL), ASL o ARPA competenti;
  • effettuare regolarmente la manutenzione degli impianti di messa a terra
  • richiedere verifiche periodiche in base alla tipologia di attività dell’azienda.

In caso di mancato controllo degli impianti di messa a terra il datore di lavoro incorre in sanzioni penali, ovvero l’arresto da 3 a 6 mesi o un’ammenda tra 2500€ e 6400€. Una volta effettuate le verifiche occorre farsi rilasciare un documento di attestazione, che va quindi conservato in azienda e mostrato in caso di ispezioni. La mancanza di tale documento causa una sanzione amministrativa tra 500€ e 1800€.

 

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CONFARTIGIANATO IMPRESE VICENZA

Settore Sicurezza e Salute sul Lavoro

Tel. 0444 168486 / 8420         E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

  • Data inserimento: 27.03.19