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Cassazione: accolto il ricorso del legale rappresentante di una falegnameria che ha dimostrato di avere rispettato le tempistiche di legge per il deposito temporaneo dei rifiuti

I produttori di rifiuti devono smaltire i rifiuti rispettando le tempistiche stabilite dalla normativa per il deposito temporaneo degli stessi in azienda

Il tribunale di Macerata aveva condannato il legale rappresentante di un’azienda che opera nel settore legno, alla pena di euro 3.000,00 di ammenda per avere effettuato la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi (segatura, trucioli, residui di taglio, legno, imballaggi misti) senza rispettare le prescrizioni relative al deposito temporaneo, non avviandoli allo smaltimento o al recupero con cadenza almeno bimestrale.

Il soggetto sanzionato è ricorso alla Corte di Cassazione dimostrando che invece aveva rispettato pienamente le tempistiche previste dalla legge per lo smaltimento dei rifiuti, evidenziando invece che la sentenza del Tribunale di Macerata riportava una data errata rispetto a quella reale riportata nel registro di carico e scarico dei rifiuti e verbalizzata dagli ispettori. Per tale motivo la Cassazione con la sentenza 10/11/2016, n. 47273, ha accolto il ricorso presentato.

Vale la pena di evidenziate che “il deposito temporaneo si configura come il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti. I rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno (estratto del decreto legislativo n. 156/2006, articolo 183, comma 1, lettera bb, punto 2)”.

In allegato la sentenza della Corte di Cassazione 10/11/2016, n. 47273.

  • Data inserimento: 24.04.17