CISL e UIL regionali hanno siglato l’Accordo Interconfe-
derale Regionale che dispone le
procedure per attivare
nel 2013 gli interventi di sospensione per mancanza di
lavoro dei lavoratori dipendenti da aziende artigiane di
tutti i settori, “edilizia” escluso.
L’intervento della “sospensione” potrà essere attivato so-
lo dopo avere completamente esaurito il periodo di 180
giorni lavorativi di Cassa Integrazione in Deroga.
Relativamente al calcolo dei 180 giorni, ricordiamo che
va considerata ogni giornata lavorativa nella quale al-
meno un dipendente dell’azienda sia assente per cassa
integrazione. Tenuto conto che nel 2013 i primi inter-
venti di CIG in Deroga sono iniziati il 2 gennaio, per le
aziende che hanno dal 2 gennaio sempre utilizzato la
cassa, l’esaurimento dei 180 giorni avverrà non prima
del prossimo 10 settembre.
Entro i primi di settembre sarà pubblicata la modulistica
con relative note operative necessarie per attivare l’in-
tervento di sospensione nella nostra provincia.
Il nuovo Accordo Regionale del 16 luglio 2013 prevede
per il 2013 procedure sostanzialmente simili a quanto
già previsto gli anni precedenti
. In sintesi il percorso, con
le consuete tempistiche, rimane il seguente:
-
l’azienda invia il mod. Sosp 2013 all’Associazione
, la
quale provvede alle comunicazioni formali alle OOSS
e all’EBav;
- all’assistenza ai dipendenti (presentazione delle do-
mande di sussidio EBav) provvede l’
operatore sinda-
cale che nel 2013 ha già sottoscritto il verbale di CIG
in Deroga;
- anche se non obbligatorio, è consigliabile che l’
ope-
ratore sindacale sottoscriva assieme ai dipendenti il
verbale di sospensione
(firma sul retro del mod. Sosp
2013);
-
l’azienda cura i relativi adempimenti amministrativi
(consuntivi mensili all’EBav ed eventuale domanda di
sussidio ASpI e relativi consuntivi all’INPS).
E’ confermata la durata dell’
intervento EBav per un mas-
simo di 90 gg. di calendario
e fissata in
8,80 € la misura
giornaliera del sussidio
; stessa misura per operai, impie-
gati e apprendisti. Ai fini dei 90 gg., nel conto individua-
le del dipendente, non si tiene conto di quanto già fruito
prima del 2013.
Sono invece da confermare le disposizioni operative re-
lative all’intervento aggiuntivo dell’INPS tramite l’
ero-
gazione dell’ASpI prevista dalla Riforma Fornero a favo-
re dei lavoratori sospesi
, art. 3 legge 92 del 2012, per un
massimo di 90 gg. nell’arco del biennio mobile.
Per realizzare l’intervento combinato (sussidio EBav e
indennità INPS) devono essere approntate le necessarie
convenzioni tra l’Ente Bilaterale e l’Istituto.
Si ricorda anche che mentre è sufficiente che l’azien-
da sia aderente ed in regola con i versamenti all’EBav
affinché il dipendente possa richiedere il sussidio per
sospensione, per poter accedere all’indennità dell’INPS,
ASpI per lavoratori sospesi, il dipendente deve essere in
possesso di requisiti contributivi non facilmente soddi-
sfabili in tempi di crisi. Sono richiesti almeno 52 con-
tributi settimanali nel biennio precedente l’inizio della
sospensione e almeno un contributo utile versato ante-
cedentemente a tale biennio.
A questo proposito, ricordiamo che fino al 31.12.2012
sono computabili solo le contribuzioni settimanali di
operai e impiegati. Le posizioni contributive degli ap-
prendisti sono utili solo a decorrere dal 2013.
Inoltre per tutte le qualifiche non sono utili i contributi
figurativi relativi a periodi di malattia, infortunio o cassa
integrazione, ma tali periodi sono considerati neutri, nel
senso che l’ambito temporale del biennio in cui ricer-
care le 52 contribuzioni settimanali, retroagisce di un
periodo pari a quelli contraddistinti da malattia, infor-
tunio e cassa.
Da quanto precede, nel caso di attivazione della sospen-
sione, si dovrà tener conto che molti dei dipendenti in-
teressati potranno richiedere il sussidio EBav ma non
avranno comunque diritto all’indennità dell’INPS.
Perce-
pirà solo il sussidio EBav la maggioranza degli apprendi-
sti/ex apprendisti e comunque molti dei dipendenti che
hanno in questi anni fruito di prolungati periodi di so-
spensione o cassa integrazione.
Ricordiamo inoltre che l’
indennità dell’INPS spetta ai la-
voratori
che ne hanno i requisiti, solo in presenza della
corrispondente erogazione del sussidio Ebav.
Il sussidio Ebav viene liquidato alle seguenti condizio-
ni
: l’azienda e il dipendente siano in regola con la con-
tribuzione all’Ente Bilaterale; vi sia la comunicazione
dell’azienda all’Associazione (Mod. sosp.2013) e la do-
manda di sussidio all’Ebav presentata dal dipendente
presso uno sportello del sindacato; vi siano le succes-
sive comunicazioni mensili a consuntivo dell’azienda
all’EBav.
Riguardo a quest’ultima comunicazione facciamo pre-
sente che durante i periodi di sospensione il dipendente
è a disposizione dell’azienda per eventuali rientri al la-
voro, anche per singole giornate, e pertanto le indennità
ed i sussidi possono essere liquidate solo a consuntivo.
La procedura telematica INPS relativa alla comunicazio-
ne della sospensione all’Istituto da parte delle aziende
deve essere inviata non oltre 20 gg. dall’inizio del pe-
riodo di sospensione.
Essacomprende anche la predi-
sposizione delle domande dei dipendenti (mod SR 72)e
prevede anche le modalità per trasmettere i consuntivi
mensili all’INPS.
Una volta realizzata la convenzione EBav- INPS proce-
deremo ad aggiornare le schede già in uso in passato:
scheda illustrativa delle procedure e scheda informativa
per il dipendente.
Le Schede e il mod. sosp 2013, in formato pdf con campi
compilabili
, (e lo stampato “privacy” per le aziende ar-
tigiane non associate),
da utilizzare per la provincia di
Vicenza saranno pubblicate e reperibili prima di settem-
bre e da quel momento le aziende potranno trasmette-
re la documentazione all’Associazione
(preferibilmente
tramite mail a
o in al-
ternativa tramite fax allo 0444392477).
Per il testo dell’Accordo Regionale del 16.7.13 consul-
tare il file:
Download Acc Reg 16 07 13 Sospensioni 2013 per VICEN-
ZA 07 13.pdf
alla notizia 1119 su
• • •
fisco
10 Redditi. Contribuenti minimi: recupero nel
modello Unico 2013 delle ritenute del 4%
operate dalle banche (Ris. Agenzia delle
Entrate n. 47/E del 5 luglio 2013).
L’Agenzia delle Entrate consente il recupero in Unico delle
ritenute del 4% operate dalle banche sui bonifici emessi a
favore dei soggetti minimi.
Nel modello Unico PF 2013 nel quadro LM non è più
presente il rigo che accoglieva le ritenute d’acconto. I
contribuenti minimi infatti sono esclusi per disposizio-
ne di legge dall’applicazione delle ritenute d’acconto. Il
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
del 22 dicembre 2011 che detta le modalità di appli-
cazione del nuovo regime dei minimi dispone che
“ i ri-
cavi ed i compensi relativi al reddito oggetto del regime
dei minimi non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da
parte del sostituto d’imposta”.
A tal fine i contribuenti mi-
nimi dovevano rilasciare, alla banca o all’Ufficio postale
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InformaImpresa
Venerdì
26
luglio
2013