presso il quale erano correntisti, una apposita dichiara-
zione da cui risultasse che il reddito a cui si riferivano
le somme percepite era soggetto all’imposta sostitutiva
del 5%.
In assenza di chiarimenti quindi le eventuali ritenute er-
roneamente operate dagli istituti bancari nei confron-
ti dei contribuenti minimi dovevano essere richieste a
rimborso.
In data 5 luglio 2013, l’Agenzia delle Entrate ha ema-
nato la risoluzione n. 47/E con la quale, in alternativa
all’istanza di rimborso di cui all’art. 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602,
consente ai contribuenti, aderenti al regime di vantag-
gio, di recuperare in Unico PF 2013 le ritenute del 4%
operate dalle banche relative alle spese di ristruttura-
zione edilizia e di riqualificazione energetica.
A tal fine:
- andrà indicato il codice “1” nel campo “Situazioni par-
ticolari”, posto nel frontespizio della dichiarazione, in
corrispondenza del riquadro “Firma della dichiarazio-
ne”;
- andranno riportate le ritenute nel quadro RS, al rigo
RS33 “ Consorzi di imprese”, ordinariamente dedicato
alle ritenute cedute da consorzi d’imprese;
- le ritenute dovranno essere indicate nella colonna 2
del predetto rigo RS33, esclusivamente nel primo mo-
dulo del quadro RS, e non dovrà essere compilata la
colonna 1, dedicata al codice fiscale del consorzio;
- qualora debbano essere riportate anche ritenute ce-
dute da consorzi, le stesse dovranno essere esposte
nei successivi moduli, riportando, in tal caso, anche i
codici fiscali dei consorzi cedenti;
- le ritenute indicate nel rigo RS33 potranno, poi, es-
sere normalmente scomputate nel quadro LM, al rigo
LM13 “ Ritenute Consorzio”, ovvero nel quadro RN, al
rigo RN32 “Ritenute Totali”, colonna 4 “.
fisco
11 Redditi. Deducibilità dei contributi obbligatori
versati ai Consorzi (Ris. Agenzia delle Entrate
n. 44/E del 4 luglio 2013).
Non sono deducibili i contributi obbligatori versati ai consorzi
per gli immobili locati ed assoggettati a cedolare secca.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 44/E pub-
blicata il 4 luglio 2013, ha fornito indicazioni sulla pos-
sibilità di deduzione dal reddito dei contributi versati a
consorzi obbligatori in relazione ad un immobile sog-
getto ad IMU. Il contributo in esame infatti è deducibile
se il reddito fondiario dell’immobile su cui grava, con-
corre alla formazione del reddito complessivo IRPEF. Il
problema della deducibilità si era posto in particolare
per gli immobili non locati.
L’immobile non locato è comunque produttivo di reddi-
to e la non concorrenza al reddito complessivo deriva
dall’assoggettamento ad IMU la cui base imponibile de-
riva dalla rendita catastale. Per gli immobili non locati e
non affittati, infatti, l’IMU prende il posto dell’Irpef.
L’Agenzia delle Entrate nella risoluzione 44/E afferma
che i contributi versati ai Consorzi di bonifica sono de-
ducibili se “in assenza dell’IMU, i redditi degli immobili
su cui gravano i contributi stessi avrebbero concorso al
reddito complessivo e sempreché il contributo obbliga-
torio non sia stato già considerato nella determinazione
della rendita catastale.”
L’IMU non è deducibile da Irpef per cui non si verifica
la deduzione neppure indiretta. I contributi obbligatori
versati ai consorzi sono perciò deducibili.
Tale orientamento interpretativo non si estende agli im-
mobili locati ed assoggettati a cedolare secca. Il regime
della cedolare secca pur essendo sostitutivo dell’Irpef, è
facoltativo e come tale consente di effettuare una valu-
tazione di convenienza tra la tassazione ordinaria Irpef
che consente la deduzione dei contributi versati ai con-
sorzi di bonifica e la cedolare secca.
L’opzione per al cedolare secca preclude quindi di fruire
della deduzione di cui sopra.
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SISTEMI E CATEGORIE
26 Alimentazione. Nuova normativa sulla
produzione di pasta.
Pubblicato in GU il DPR 5/3/2013 n. 41, revisione della
normativa sulla produzione di paste alimentari.
E’ stato recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale
del DPR 5 marzo 2013 n. 41, concernente la revisione
della normativa sulla produzione e commercializzazione
di sfarinati e paste alimentari.
Sintetizziamo le modifiche più importanti rispetto alla pre-
cedete normativa (DPR 187 del 2001):
1. È stato così chiarito che è consentita la miscelazione
delle tre paste alimentari a denominazione tutelata
(pasta di semola con pasta di semolato con pasta di
semola integrale), che si configurano come paste spe-
ciali, fugando così ogni precedente dubbio a riguardo.
2. E’ stata inserita nel provvedimento la lettera G della
circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 168
del 2003 che prevede che i parametri analitici delle
paste speciali si applichino esclusivamente alla mate-
ria prima di base impiegata, e non anche all’ingredien-
te aggiunto all’impasto (ad esempio le ceneri appor-
tate dagli spinaci alla semola non vengono computate
nel tenore massimo previsto per le paste di semola di
grano duro).
3. Per le paste all’uovo vi è l’adeguamento del tenore
previsto per gli steroli e l’estratto etereo nelle uova,
che vengono così conformati alle attuali caratteristi-
che analitiche degli ovoprodotti. Il valore minimo de-
gli steroli è quindi pari a 2,50 grammi (il valore mini-
mo in precedenza era 2,80 grammi), mentre il valore
minimo dell’estratto etereo è pari a 0,130 grammi (il
valore minimo in precedenza era 0,145 grammi).
4. Sotto il profilo dei controlli, vi è ora la possibilità di
identificare nei magazzini le materie prime ed i pro-
dotti finiti non destinati al mercato nazionale con
“modalità tali da rendere sempre possibile l’immedia-
to e diretto controllo da parte degli organi di vigilan-
za”, in alternativa alla precedente ed unica modalità
consistente nel riportare la scritta “materie prime e/o
prodotti finiti non destinati al mercato nazionale, non
più in linea con le nuove strutture produttive spesso
dotate di magazzini automatizzati.
5. Infine è eliminato il regime delle autorizzazioni alle
esportazioni, che viene sostituito da una semplice co-
municazione da effettuarsi secondo modalità di tra-
smissione di natura telematica, che verrà disciplinata
con apposito decreto del Ministro delle politiche agri-
cole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri
dello sviluppo economico, della salute e dell’econo-
mia e delle finanze da emanarsi sei mesi dall’entrata
in vigore del Decreto.
Per approfondimenti consultare il file:
Download DPR_5_marzo_2013__n._41___Produzione_e_
commercializzazione_di_sfarinati_e_paste_alimentari.pdf
alla notizia 1105 su
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7
Venerdì
26
luglio
2013