InformaImpresa 17 - 2013 - page 10

condo le ordinarie regole di competenza.
Gli
elementi certi e precisi
(requisiti per la deducibilità)
sussistono dalla data della sentenza di fallimento o del
provvedimento di ammissione alla procedura.
Se il credito deriva da un
accordo di ristrutturazione
del debito
, sottoscritto tra il debitore e creditore e re-
golamentato dall’articolo 182-bis della legge fallimen-
tare, la
deduzione della perdita spetta dalla data in cui
interviene il decreto di omologa
dell’accordo e, in par-
ticolare, nel periodo in cui si verificano le ordinarie re-
gole di competenza previste per l a deduzione dei com-
ponenti negativi.
L’
importo deducibile deriva dalla stima dell’imprendi-
tore
circa le possibilità di recupero del credito in base
agli atti della procedura e sarà
pari alla somma impu-
tata
a conto economico.
La perdita
non deve necessariamente riguardare l’inte-
ro importo
del credito qualora ad esempio la
procedura
sia finalizzata alla prosecuzione dell’attività
, come nel
caso del concordato preventivo o venga posta in essere
per motivi diversi dall’insolvenza del creditore (liqui-
dazione coatta amministrativa per irregolare funziona-
mento dell’impresa).
La
valutazione dell’entità della perdita non può esse-
re determinata arbitrariamente
, ma deve rispondere ad
un razionale criterio di valutazione secondo le regole
dettate dai principi contabili. Va fatto riferimento alle
risultanze dei documenti contabili e finanziari redatti
da un organo della procedura. La Circolare 26/E cita
ad esempio l’inventario redatto dal curatore, il piano di
concordato preventivo presentato ai creditori, la situa-
zione patrimoniale redatta dal commissario giudizia-
le dell’amministrazione straordinaria, le garanzie reali,
personali o assicurative, ovvero per i debitori esteri, i
documenti degli organi ufficialmente nominati all’in-
terno della relativa procedura.
Se il
debitore risiede in un paese ricompresso nelle
black list
, è fatta salva l’applicazione dell’art. 110, com-
ma 10 del Tuir sulle esimenti. Pertanto
tali perdite ri-
sultano deducibili
se l’impresa dimostra che il
debitore
svolge prevalentemente una attività commerciale
ef-
fettiva ovvero che l
’operazione
da cui deriva il credito
risponde ad un
effettivo interesse economico
e che la
stessa ha avuto concreta esecuzione.
Se in un
esercizio successivo
a quello di
imputazione
della perdita emergono
nuovi elementi
dai quali risulta
un maggior importo della stessa,
anche detta perdita
,
se
corredata da idonea documentazione è deducibile
(dichiarazione di fallimento successiva al concordato
preventivo o modifica del programma di liquidazione
nel fallimento).
FISCO
15 IVA. Spesometro: approvato il nuovo modello
di comunicazione e le relative specifiche
tecniche
.
Con un provvedimento del 2 agosto 2013 l’Agenzia
delle Entrate ha definito le specifiche modalità tecni-
che ed i termini di presentazione della comunicazione
clienti-fornitori (cd. Spesometro)
L’adempimento, si ricorda, è stato introdotto dall’art.
21, del D.L. n. 78/2010, al fine di comunicare telema-
ticamente all’Agenzia delle Entrate le cessioni/acquisti
di beni e le prestazioni di servizi rese/ricevute rilevanti
ai fini IVA.
Successivamente, l’art. 2, comma. 6, del D.L. n. 16/2012,
ha disposto, a decorrere dal 2012, l’obbligo di comuni-
care le operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali:
- è previsto l’obbligo di emissione della fattura, indi-
pendentemente dal relativo ammontare;
- non è previsto l’obbligo di emissione della fattura,
soltanto se di ammontare pari o superiore a euro
3.600 (al lordo IVA).
Con il Provvedimento del 2.8.2013, n. 94908, viene
chiarito che l’emissione della fattura, o di altro ido-
neo documento, determina comunque l’obbligo di co-
municare l’operazione. Con riferimento all’anno 2012,
il Provvedimento stabilisce che lo Spesometro va in-
viato:
- entro il 12.11.2013 per i soggetti mensili;
- entro il 21.11.2013 per gli altri soggetti.
A regime (2013 e successivi) la comunicazione va ef-
fettuata:
- entro il 10 aprile dell’anno successivo per i contri-
buenti con liquidazione IVA mensile;
- entro il 20 aprile dell’anno successivo per tutti gli al-
tri soggetti.
La comunicazione può essere effettuata in forma ana-
litica o aggregata. La scelta di una modalità di invio
vincola l’intero contenuto della comunicazione, anche
in caso di invio sostitutivo.
A decorrere dalle operazioni relative all’anno 2012, gli
operatori commerciali che svolgono attività di leasing
finanziario ed operativo, di locazione e/o di noleggio
di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto
e aeromobili possono, secondo le modalità e nei ter-
mini previsti per lo spesometro, utilizzare, in luogo del
tracciato record allegato al provvedimento del Diretto-
re dell’Agenzia del 21.11.2011.
La comunicazione relativa alle operazioni di acquisto
da operatori economici sammarinesi è effettuata, a
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Venerdì
20
settembre
2013
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