InformaImpresa 17 - 2013 - page 3

ambiente
46 Rifiuti. CONAI: dal 1° ottobre 2013 riduzione
del contributo ambientale per gli imballaggi
di carta e cartone.
Riduzioni anche sulla procedura semplificata di dichiarazio-
ne per importazione di prodotti non alimentari imballati.
Il consiglio di amministrazione del CONAI, sentito il
COMIECO (Consorzio Nazionale per il Recupero e il Ri-
ciclo degli imballaggi a base Cellulosica), ha deciso di
ridurre ulteriormente di 2 euro a tonnellata il contri-
buto ambientale per gli imballaggi di carta e cartone
che passerà dal 1° ottobre 2013, da 6 euro a 4 euro a
tonnellata. Sempre dal 1° ottobre 2013, l’aliquota da
applicare sul valore complessivo delle importazioni (in
euro) passerà da 0,04% a 0,03% per i pro dotti non ali-
mentari imballati, mentre resteranno invariati il con-
tributo mediante il calcolo forfetario sul peso dei so-
li imballaggi delle merci importate (peso complessivo
senza distinzione per materiale) pari a 31,00 euro/ton
e l’aliquota da applicare sul valore complessivo delle
importazioni (in euro) pari a 0,07% per i prodotti ali-
mentari imballati.
Per approfondimenti consultare il file:
Download Comunicazione riduzione CAC - 10 settembre
2013 2.pdf
alla notizia 1151 su
ambiente
47 Terre e rocce da scavo: introdotte
semplificazioni con le nuove disposizioni
normative previste nel “Decreto Fare”.
Il 21/08/2013 è entrata in vigore la Legge n. 98 del
09/08/2013 (Supplemento Ordinario n. 63 della Gaz-
zetta ufficiale n. 194 del 20/08/2013) di conversione
del decreto legge n. 69 del 21/06/2013, il cosiddetto
“Decreto Fare” in cui sono inseriti modifiche alla nor-
mativa ambientale, alcune riguardanti le terre e rocce
da scavo.
L’art. 41 bis della norma succitata modifica una prece-
dente normativa riguardante le terre e rocce da sca-
vo, infatti viene abrogato l’art. 8 bis del decreto leg-
ge n. 43/2013 convertito, con modifiche, nella legge
n. 71/2013 che aveva ripristinato l’art. 186 del D. Lgs
152/2006.
In questo momento, a seguito delle modifiche fatte,
l’assetto legislativo per la gestione delle terre e rocce
da scavo come sottoprodotti è il seguente:
- materiali da scavo derivanti da opere sottoposte a
VIA od a AIA.: applicazione del DM 161/2012 (art.
41, comma 2 , legge n. 98 del 09/08/2013);
- in tutti gli altri casi: applicazione dell’art. 41 bis del-
la legge n. 98 del 09/08/2013 (non solo per cantieri
inferiori a 6000 m3 , ma anche in tutti i casi che non
ricadono del DM 161/2012)
L’art.41 bis della Legge 98/2013 prevede che le terre
e rocce da scavo possano essere considerate sottopro-
dotti e non rifiuti solo qualora il proponente o il pro-
duttore attesti, con autocertificazione, il rispetto delle
seguenti quattro condizioni:
a) che è certa la destinazione all’utilizzo direttamente
presso uno o più siti o cicli produttivi determinati;
b)che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, ri-
modellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi
sul suolo, non sono superati i valori delle concentra-
zioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e
B della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del de-
creto legislativo n. 152 del2006, con riferimento alle
caratteristiche delle matrici ambientali e alla desti-
nazione d’uso urbanistica del sito di destinazione e i
materiali non costituiscono fonte di contaminazione
diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi
i valori di fondo naturale;
c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo
di produzione, l’utilizzo non determina rischi per la
salute ne’ variazioni qualitative o quantitative delle
emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie
prime;
d)che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessa-
rio sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventi-
vo trattamento, fatte salve le normali pratiche indu-
striali e di cantiere.
L’autocertificazione dovrà essere presentata all’ARPAV
territorialmente competente, come previsto al com-
ma 2 dell’art. 41 bis succitato. Infine il produttore do-
vrà confermare all’ ARPAV competente, in riferimento
al luogo di produzione e di utilizzo, che i materiali da
scavo siano stati completamente utilizzati secondo le
previsioni comunicate in precedenza, come previsto dal
comma 3 dell’art. 41 bis della legge n. 98/2013.
Si sottolinea che la norma non specifica tempi per la
presentazione dell’autodichiarazione all’ARPAV.
Attualmente non è stato predisposto un fac-simile di
autodichiarazione, ma la Regione Veneto sta lavorando
ad una circolare con i moduli da utilizzare.
Appena saranno disponibili ulteriori notizie, queste
verranno immediatamente pubblicate.
On line si allega testo dell’art. 41 e dell’art 41 bis della
Legge n. 98.
Per ulteriori indicazioni ed approfondimenti, contattare
il Settore Ambiente della Confartigianato Vicenza ai
numeri di telefono:
0444 168367 risponde Rudi Cestonaro.
0444 168472 risponde Alessio Strazzari.
Per approfondimenti consultare i file:
- Download Art. 41 legge n.98.2013.pdf
- Download Art. 41 bis legge 98.2013.pdf
alla notizia 1156 su
ambiente
48 Garanzie finanziarie per la copertura delle
attività di smaltimento e recupero rifiuti.
Proroga concessa dalla regione Veneto, fino al 31 genna-
io 2014.
Il giorno 02/04/13 nel Bollettino ufficiale regionale n.
30 è stata pubblicata, dalla Regione Veneto, la Delibe-
razione della giunta regionale n. 346 del 19/03/2013.
Tale deliberazione è stata redatta per fornire ulterio-
ri e necessarie integrazioni alla precedente DGRV n.
1543/2012.
In sostanza gli scopi sono i seguenti:
1)Precisare meglio l’applicazione delle riduzioni delle
garanzie per la gestione dei rifiuti inerti;
2)Prevedere le riduzioni anche per i rifiuti metallici;
3)Modificare l’allegato B, della DGRV n. 1534/2012, fis-
sando a due gli anni di validità della fideiussione do-
po la scadenza dell’autorizzazione.
In allegato è possibile visionare il testo della delibera-
zione, l’allegato A contenente le varie categorie di ge-
stori rifiuti con le relative garanzie finanziarie obbli-
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