gatorie e l’Allegato B riportante il testo della polizza
fidejussorie a beneficio della provincia di Vicenza.
In seguito alla pubblicazione della DGRV n. 346 del
19/03/2013, la Provincia di Vicenza ha inviato alle ca-
tegorie economiche la nota esplicativa Prot. 41380/
AMB del 05/06/2013, riportata in allegato. Tale no-
ta contiene la modulistica necessaria per i gestori dei
rifiuti, soprattutto in regime ordinario, che volessero
chiedere la riduzione delle garanzie, in caso ne aves-
sero diritto.
Confartigianato Vicenza ha segnalato più volte, alla
Provincia, la difficoltà delle aziende ad ottenere le do-
vute garanzie finanziarie entro il 21/08/2013, in quan-
to sia le compagnie assicurative sia le gli istituti banca-
ri si sono dimostrati molto restii a concederle per tutta
una serie di problematiche, anche legate al testo stesso
delle polizze richieste.
La Provincia di Vicenza ha quindi inviato la richiesta
prot. n. 55325/Amb del 30/07/2013 alla Regione Ve-
neto per ottenere una proroga per la scadenza del
21/08/2013.
La proroga per la presentazione delle garanzie finan-
ziare è stata disposta fino al 31/01/2014 con la Deli-
berazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1489
del 12/08/2013 e l’Amministrazione Provinciale ha
inviato apposita comunicazione prot. 59853/AMB del
20/08/2013, entrambi i documenti sono riportati in al-
legato.
Per ulteriori indicazioni ed approfondimenti, contattare
il Settore Ambiente della Confartigianato Vicenza al
numero di telefono: 0444 168367 risponde Rudi Ce-
stonaro.
Per approfondimenti consultare i file:
Download Delibera reg. 346 del 19.03.2013 nuove ga-
ranzie finanz. recupero.pdf
Download richiesta proroga e DGRV 1489.2013.pdf
Download Autodichiarazione per ordinarie che chiedono
riduzioni Prov. Vicenza 05.06.2013.pdf
alla notizia 1157 su
• • •
CONTRATTUALE
123 Tirocini: DGR n. 1324 del 23 luglio 2013. Da
settembre 2013 è entrata in vigore la nuova
disciplina regionale in materia.
Con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Regiona-
le del 30 agosto 2013 della DGR n. 1324 è entrata in
vigore la nuova direttiva regionale in materia di tiroci-
ni, la quale sostituisce le disposizioni della DGR n. 337
del 6 marzo 2012, adeguando la disciplina regionale ai
contenuti dell’Accordo Stato-Regioni siglato il 24 gen-
naio 2013.
L’art. 2 della direttiva stabilisce l’ambito di applicazio-
ne delle norme in materia di tirocini, prevedendo che
esse regolano lo svolgimento di tutti i tirocini, svol-
ti presso un soggetto ospitante in una sede operativa
ubicata nel territorio del Veneto. Sono esclusi i tirocini
curriculari, i tirocini per l’accesso alla professione e i
tirocini per i migranti extracomunitari, disciplinati da
normative ad hoc. Secondo quanto previsto dall’art. 3
per tirocinanti devono intendersi i soggetti, in età lavo-
rativa e che hanno assolto l’obbligo di istruzione, ap-
partenenti alle categorie e limitatamente alle tipologie
di tirocinio indicate nella tabella sottostante:
SOGGETTI
TIPOLOGIA DI TIROCINIO
- Neo qualificati
- Neo diplomati
- Neo laureati
- Neo dottorati
Tirocini formativi
e di orientamento
- Disoccupati/inoccupati
- Lavoratori sospesi
- Disabili
- Soggetti in condizione
di svantaggio
- Categorie particolari di
persone svantaggiate
Tirocini di inserimento/
reinserimento lavorativo
- Studenti
Tirocini estivi
di orientamento
L’art. 4 stabilisce che possono ospitare tirocini tutti i
datori di lavoro pubblici e privati, i liberi professionisti
e i piccoli imprenditori anche senza dipendenti con se-
de operativa in Veneto a condizione che siano in regola
con la normativa di cui al Testo Unico in materia di sa-
lute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con la normativa
sul diritto al lavoro dei disabili e con l’applicazione dei
contratti e accordi collettivi di lavoro.
L’art 5 introduce dei limiti numerici all’attivazione dei
tirocini da parte dei soggetti ospitanti. In particolare
i soggetti ospitanti possono ospitare contemporanea-
mente più tirocini nei seguenti limiti:
1.a. liberi professionisti e piccoli imprenditori senza di-
pendenti:
un tirocinante;
2.b. unità operative con un numero di dipendenti a
tempo indeterminato compreso tra uno e cinque:
un tirocinante;
3.c. unità operative con un numero di dipendenti a
tempo indeterminato compreso tra sei e venti:
massimo due tirocinanti;
4.d. unità operative con ventuno o più dipendenti a
tempo indeterminato:
tirocinanti in misura non su-
periore al 10% dei suddetti dipendenti, con arro-
tondamento all’unità superiore.
Sono esclusi dai predetti limiti: i disabili, soggetti e
persone svantaggiate in situazioni di fragilità sociale,
gli immigrati, richiedenti asilo e titolari di protezione
internazionale.
L’art. 6 individua i soggetti promotori, definendo per
ciascuno la tipologia di tirocinio che può promuovere.
SOGGETTI
TIPOLOGIA DI TIROCINIO
Servizi per l’impiego
delle province
- Tirocini formativi e di
orientamento
- Tirocini di inserimento/
reinserimento lavorativo
- Tirocini estivi di orienta-
mento
Organismi iscritti nell’
elenco regionale degli
operatori accreditati
ai Servizi per il Lavo-
ro (ai sensi della leg-
ge regionale 13 marzo
2009 n. 3)
- Tirocini di inserimento/
reinserimento lavorativo:
limitatamente ai sogget-
ti che hanno sottoscritto
un Patto di Servizio e che
hanno in corso un Piano
di Azione Individuale in
cui è previsto lo svolgi-
mento di un tirocinio
- Tirocini formativi e di
orientamento
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InformaImpresa
Venerdì
20
settembre
2013