InformaImpresa 17 - 2013 - page 5

SOGGETTI
TIPOLOGIA DI TIROCINIO
Organismi di forma-
zione
professiona-
le accreditati ai sen-
si della L. R. 9 agosto
2002 n. 19 “Istituzio-
ne dell’elenco regio-
nale degli organismi
di formazione accre-
ditati”
- Tirocini formativi e di
orientamento (limitata-
mente agli ex allievi)
- Tirocini di inserimento/
reinserimento lavorativo
(limitatamente agli ex al-
lievi)
- Tirocini estivi di orienta-
mento: limitatamente ai
propri allievi
Università
- Tirocini formativi e di
orientamento (solo per gli
ex allievi)
- Tirocini di inserimento/
reinserimento lavorativo
(solo per gli ex allievi)
- Tirocini estivi di orienta-
mento: solo per i propri
allievi
Unità Locali Socio Sa-
nitarie, tramite il pro-
prio
Servizio Integrazione
Lavorativa (S.I.L.)
Tirocini di inserimento/rein-
serimento lavorativo: limi-
tatamente agli utenti che
stanno effettuando percorsi
terapeutici, riabilitativi e di
inserimento sociale e lavo-
rativo
Istituzioni scolastiche
di secondo grado sta-
tali e paritarie
Tirocini estivi di orienta-
mento: limitatamente ai
propri studenti
Cooperative sociali di
tipo A iscritte nell’albo
regionale delle Coo-
perative sociali
Tirocini di inserimento/
reinserimento lavorativo, li-
mitatamente ai soggetti in
condizione di svantaggio
presi in carico per effettuare
un percorso di inserimento/
reinserimento sociale e la-
vorativo
La Deliberazione definisce la durata massima dei tiro-
cini in funzione delle diverse tipologie, ma fissa la du-
rata minima dei tirocini formativi e di orientamento a
non meno di due mesi.
Per quanto riguarda la durata massima le ripartizione
sono le seguenti:
a) Tirocini formativi e di orientamento: massimo 6 me-
si, proroghe comprese;
b)Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo:
- per soggetti disoccupati/inoccupati: massimo 6 mesi,
proroghe comprese;
- per disabili: massimo 18 mesi, proroghe compre-
se, elevabili a 24 mesi nel caso di tirocini promossi
all’interno delle convenzioni di cui all’art. 11 della
legge 19 marzo 1999 n. 68;
- per soggetti in condizione di svantaggio: massimo
12 mesi;
- per categorie particolari di persone svantaggiate:
massimo 9 mesi, proroghe comprese;
c) Tirocini estivi: massimo 3 mesi, proroghe comprese.
Il tirocinio è sospeso in casi di astensione obbligatoria
per maternità, nonché di lunga assenza per infortunio
o malattia, intendendosi per tale quella che si protrae
per una durata pari o superiore ad un terzo del tiroci-
nio. Il periodo di sospensione non concorre al computo
della durata complessiva del tirocinio.
La direttiva fissa il principio della non ripetibilità del
tirocinio, per cui ciascun tirocinante può svolgere un
unico tirocinio presso lo stesso soggetto ospitante,
ad
eccezione dei tirocini estivi e di orientamento, dei tirocini
attivati con disabili o con soggetti in condizione di svan-
taggio e dei tirocini di breve durata attivati all’interno di
percorsi di riqualificazione professionale
(art. 8).
Per ciascun tirocinio deve essere sottoscritta una con-
venzione fra il soggetto promotore e il soggetto ospi-
tante, con la quale entrambi i soggetti si impegnano
a rispettare gli obblighi previsti a loro carico. L’art. 11
della DGR prevede inoltre che il soggetto ospitante è
tenuto a dichiarare nella convenzione sotto la propria
responsabilità:
- che il tirocinante non verrà impiegato per la sostitu-
zione di lavoratori assenti con diritto alla conserva-
zione del posto di lavoro;
- di essere in regola con la normativa di cui al Testo
unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di la-
voro, con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili
e con l’applicazione dei contratti e accordi collettivi
di lavoro;
- di non aver in corso sospensioni dal lavoro o proce-
dure di licenziamento collettivo e comunque, di non
aver effettuato licenziamenti collettivi negli ultimi
sei mesi per mansioni equivalenti.
Il tirocinio deve svolgersi sulla base di un progetto for-
mativo individuale, sottoscritto dal soggetto promoto-
re, dal soggetto ospitante e dal tirocinante, che deve
contenere le finalità e gli obiettivi specifici del tirocinio
in riferimento alle competenze da acquisire, le attività
a cui il tirocinante va adibito per l’apprendimento di
tali competenze e le eventuali facilitazioni (buoni pa-
sto, rimborso spese, ecc.). Non sono ammessi progetti
formativi che facciano riferimento ad un profilo pro-
fessionale elementare, connotato da compiti generici e
ripetitivi. (art. 12).
Particolare attenzione è riservata all’attività di accom-
pagnamento da parte del tutor. Per ogni tirocinio il
soggetto promotore garantisce la presenza di un tutor
didattico-organizzativo e il soggetto ospitante un tutor
aziendale (art. 13).
Alla fine del percorso il datore di lavoro presso cui è
svolta l’esperienza rilascia al tirocinante un documento
di attestazione dei risultati (art. 15).
In ottemperanza a quanto definito dalle Legge Fornero
(Legge 92/2012) e alle disposizioni dell’Accordo Sta-
to Regioni, la deliberazione regionale prevede i tiroci-
ni devono prevedere la corresponsione di una
indenni-
tà di partecipazione
non inferiore a 400,00 euro lordi
mensili, riducibili a 300,00 euro lordi mensili, qualora
si preveda la corresponsione di buoni pasto o l’eroga-
zione di servizio mensa. L’obbligo di corrispondere l’in-
dennità di partecipazione è in capo al soggetto ospi-
tante, il quale però non è soggetto all’obbligo nel caso
in cui i tirocini siano attivati a favore di soggetti percet-
tori di trattamenti di sostegno al reddito. In questi casi,
la partecipazione al tirocinio e la percezione dell’in-
dennità di partecipazione non comportano la perdita
dello stato di disoccupazione eventualmente possedu-
to dal tirocinante.
Nei tirocini in cui si preveda un impegno orario mensi-
le fino a 80 ore, la misura dell’indennità di correspon-
sione al tirocinante è ridotta del 50%.
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