InformaImpresa 17 - 2013 - page 7

Ultimo aspetto da prendere in considerazione è il re-
gime dell’orario di svolgimento del tirocinio. La DGR
stabilisce che l’impegno orario previsto dal tirocinio
non dovrà superare l’orario settimanale previsto dal
contratto o accordo collettivo applicato dal soggetto
ospitante. Inoltre, il tirocinio dovrà svolgersi di norma
in fascia diurna, fatti salvi i casi in cui la specifica or-
ganizzazione del lavoro del soggetto ospitante non ne
giustifichi lo svolgimento anche in fascia serale e not-
turna. (art. 9).
Per approfondimenti consultare i file:
-
Download DGR 1324_2013.pdf
- Download 1324_AllegatoA.pdf
alla notizia 1148 su
CONTRATTUALE
124 Assistenza Sanitaria Integrativa
SANI.IN.VENETO: materiale divulgativo.
Pubblicazione materiale informativo sull’avvio del Fondo
di Assistenza Sanitaria Integrativa SANI.IN.VENETO.
Con la stesura del regolamento e la conferma dell’av-
vio dei versamenti il 16 settembre, parte l’operatività
di SANI.IN.VENETO.
In attesa che vengano pubblicate sul sito del Fondo le
prestazioni garantite ai lavoratori dipendenti, pubbli-
chiamo on line due brochure informative che riassumo-
no le principali caratteristiche del Fondo e le modalità
per richiedere le prestazioni. Pubblichiamo inoltre una
nota esplicativa relativa alle modalità di versamento
delle quote al Fondo; oltre al pagamento tramite ri-
scossione con procedura bancaria SDD (ex RID), viene
data la possibilità di versare le quote tramite bonifico
bancario.
Per approfondimenti consultare on line i file:
- Download SANI IN VENETO.pdf
- Download SANI.IN.VENETO modalit di versamento.pdf
- Download SANI IN VENETO pieghevole pdf.pdf
alla notizia 1150 su
CONTRATTUALE
125 Legno artigiano. Tabella retributiva da agosto.
Aggiornamento della tabella retributiva.
A seguito del mancata conferma dell’EET, dal mese di
agosto tale elemento non viene più erogato.
Per approfondimenti consultare on line la tabella retri-
butiva aggiornata: -
Download legno 08-2013.pdf
alla notizia 1153 su
• • •
FISCO
14 Redditi. Perdite su crediti: circolare
dell’Agenzia delle Entrate n. 26/E del 1.8.13.
L’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti ri-
guardanti il trattamento fiscale applicabile alle nuove
ipotesi di deducibilità fiscale delle perdite su crediti.
Le perdite su crediti sono deducibili se sono
definitive
e risultano da elementi
certi e precisi
. Tali elementi si
considerano realizzati:
- per i crediti di modesta entità, se sono decorsi 6 mesi
dalla scadenza del pagamento;
- il diritto alla riscossione è prescritto;
- il debitore ha concluso un accordo di ristrutturazione
dei debiti;
- per i soggetti IAS, se il credito risulta cancellato dal
bilancio, per effetto di eventi estintivi.
Nella Circolare 26/E/2013, l’Agenzia delle Entrate ha
sottolineato, guardando in linea generale alla discipli-
na della materia, come gli
oneri derivanti dalla gestio-
ne dei crediti possono concorrere alla determinazione
del reddito ai fini fiscali sulla base essenzialmente di
due tipi di criteri:
- il primo riguarda i
requisiti di natura probatoria
che
devono sussistere affinché siano
deducibili, illimita-
tamente, gli oneri derivanti dalla mancata esigibili-
tà dei crediti
, o di parte di essi,
divenuta “definitiva”
.
Si ha, in questo caso, un meccanismo di deducibilità
analitico (art. 101 comma 5 Tuir);
- il secondo permette di individuare una
misura forfet-
taria di deducibilità
degli oneri derivanti dalla
inesi-
gibilità dei crediti che è probabile, ma non definitiva
(“potenziale”).
Si ha, in questo caso, invece, un mec-
canismo di deducibilità
forfetario (art. 106 Tuir).
Occorre
inoltre distinguere le perdite, tra quelle deter-
minate tramite:
- un processo valutativo e quindi stima della inesigibi-
lità;
e
- un elemento reale cioè un fatto concreto che deriva
da elementi realizzativi o estintivi del credito.
PERDITE DERIVANTI DA UN PROCESSO VALUTATIVO
Con riferimento alla determinazione delle perdite su
crediti tramite un processo valutativo, tra gli elementi
che possono rendere definitiva la perdita, va
verificata
la situazione di insolvenza non temporanea
che esclude
la possibilità di un futuro adempimento del debitore.
Secondo la Circolare 26/E/2013 sono atti a
dimostrare
l’impossibilità di recuperare il credito:
- l’irreperibilità del debitore dimostrata da idonee pro-
cedure civilistiche e penalistiche;
- la documentazione attestante l’esito negativo delle
azioni esecutive (es: verbale di pignoramento negati-
vo) convalidata da una valutazione complessiva della
situazione economica/patrimoniale del debitore;
- la documentazione del legale o delle agenzie di re-
cupero crediti incaricati della riscossione, attestanti
l’impossibilità di recupero del credito e l’oggettiva si-
tuazione di incapienza patrimoniale del debitore.
Per i crediti di
modesto importo
si può
prescindere
dal-
la ricerca di
rigorose prove formali
considerato che in-
traprendere azioni di recupero potrebbe verificarsi an-
tieconomico.
In questo caso è necessario
dimostrare l’antieconomi-
cità
della riscossione confrontando i costi della proce-
dura, secondo i prezzi mediamente praticati nel merca-
to, con l’importo del credito
(costi di recupero uguali o
maggiori del credito da recuperare).
Dimostrata l’antieconomicità dell’azione di recupero,
ai fini della deducibilità, è sufficiente la
dimostrazione
che il creditore si è attivato per il recupero del credito
(es: raccomandata AR di sollecito del pagamento).
PERDITE DERIVANTI DA ATTI REALIZZATIVI
Le perdite su crediti si producono anche da atti che
producono il realizzo o l’estinzione del credito quali:
- la cessione del credito pro soluto;
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