InformaImpresa 19 - 2013 - page 2

ambiente
52 Decreto legislativo 231/01: la responsbilità
amministrativa si applica anche agli studi
professionali organizzati in forma societaria.
Il caso di uno studio odontoiatrico.
La Sentenza n. 4703 del 07.02.12 della Corte di Cas-
sazione ha stabilito che la disciplina dettata dal D. Lgs.
231/2001 relativa alla responsabilità amministrativa
dell’ente-impresa si applica anche agli studi professio-
nali organizzati in forma societaria.
Nel caso specifico è stata applicata la sanzione par-
ticolarmente gravosa dell’interdizione dall’esercizio
dell’attività per il periodo di un anno ad un ambulato-
rio odontoiatrico esercitato sotto la forma di società in
accomandita semplice.
Tale misura, disposta dal Gip del Tribunale di Messina,
è stata successivamente confermata con ordinanza del
Tribunale del riesame.
Inevitabile il ricorso in Cassazione contro il provvedi-
mento del Tribunale da parte della società la cui difesa
ne ha chiesto l’annullamento per violazione, in parti-
colare, dell’art. 606 c.p.p. in relazione agli artt. 9 (san-
zioni amministrative) e 46 (criteri di scelta delle misu-
re) del D. Lgs. 213/2001.
Secondo la difesa la misura interdittiva non è stata cor-
rettamente applicata in quanto giustificata solo dalla
reiterazione delle condotte illecite da parte della so-
cietà e non anche dal profitto tratto dal reato, profitto
di cui non è stata acquisita alcuna prova.
In pratica secondo la difesa per applicare la sanzione
interdittiva dovevano sussistere entrambi i requisiti (la
reiterazione delle condotte illecite e il profitto di rile-
vante entità).
La Cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente in-
fondato e perciò inammissibile in quanto l’art. 13 del
D. Lgs. 231/2001 subordina l’applicabilità delle san-
zioni interdittive alla circostanza che l’ente abbia tratto
dal reato un profitto di rilevante entità, ovvero, in alter-
nativa, che l’ente abbia reiterato nel tempo gli illeciti.
E’ sufficiente pertanto la reiterazione delle condotte il-
lecite per l’applicazione della misura non richiedendo-
si necessariamente anche l’elemento del profitto. Il GIP
aveva correttamente valutato tale reiterazione come
sufficiente per l’emissione della sanzione.
La decisione della Corte di Cassazione è la prima sen-
tenza che applica ad uno studio professionale (struttu-
rato in forma societaria) la responsabilità amministra-
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Venerdì
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tiva prevista dal D.lgs. 231 individuando un ulteriore
soggetto destinatario della normativa.
Appare palese l’effetto dirompente di una tale pronun-
cia in quanto l’applicazione anche a studi professiona-
li dell’interdizione dall’attività per un periodo relativa-
mente lungo può comportare il rischio di perdere i pro-
pri clienti e la stessa sopravvivenza dell’attività.
Per approfondimenti consultare on line il file:
- Download Sentenza_4703.pdf
alla notizia 1166 su
ambiente
53 Sistri: pubblicata il 30/09/2013, nel sito del
Ministero dell’Ambiente, una nota esplicativa
relativa l’avvio del SISTRI del 01/10/2013
Nella confusione più totale, il Ministero dell’Ambiente, fi-
nalmente, cerca di dare qualche indicazione la sera prima
dell’avvio del SISTRI.
Con forte ritardo e dopo infinite pressioni da parte del-
la Confartigianato e di tutte le altre organizzazioni di
categoria, il Ministero dell’Ambiente, solo nella serata
del 30/09/2013, ha pubblicato nel proprio sito inter-
net una nota esplicativa funzionale all’applicazione del
SISTRI. Considerato che dal 01/10/2013 partiva il SI-
STRI, con la pubblicazione della nota ministeriale nelle
ultime ore prima del suo avvio è stata ancora una volta
dimostrata la confusione che esiste intorno a questo
nuovo obbligo.
Ciò premesso, la nota, che si riporta in allegato, definisce:
- quali sono i soggetti obbligati o non obbligati ad
aderire al SISTRI, con le relative date di attivazione;
- ricorda l’avvio dell’operatività dal 01/10/2013 per i
gestori di rifiuti;
- precisa che si è in attesa della conversione in leg-
ge del decreto legge n. 101/2013 e, che in sede di
conversione, in sede parlamentare, è possibile ven-
gano apportate modifiche nell’ambito soggettivo ed
oggettivo di applicazione del SISTRI;
- le modalità di coordinamento tra obblighi dei sog-
getti iscritti al SISTRI e obblighi dei soggetti non
iscritti al SISTRI;
- il regime transitorio e le sanzioni;
- l’adesione volontaria al SISTRI,
- informa delle modifiche in corso al manuale operati-
vo SISTRI, relative ai punti 7.3 e 7.1.2.
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