InformaImpresa 19 - 2013 - page 6

dalla disponibilità di una somma di denaro spettante
all’ente creditore.
Alla luce di tali indicazioni, quindi, l’Agenzia nel docu-
mento di prassi in commento, precisa che nel caso in
cui l’imposta calcolata e versata nel “termine lungo”
sia inferiore a quella dovuta, il versamento effettuato
non deve essere considerato tardivo ma, bensì, insuffi-
ciente. Pertanto, a tale violazione si applica la sanzio-
ne ordinaria del 30% dell’importo non versato, ai sensi
dell’articolo 13 del decreto legislativo del 18 dicembre
1997, n. 471 calcolata sulla differenza tra quanto ver-
sato nel “termine lungo” e quanto dovuto (imposta più
maggiorazione).
Non assume rilevanza stabilire se il contribuente abbia
versato la sola imposta e non abbia versato la maggio-
razione, o se abbia eseguito un versamento proporzio-
nalmente insufficiente, proprio perché, non potendosi
distinguere i due importi (versati con lo stesso codice
tributo), il versamento si intende nel suo complesso in-
sufficiente. Ad ulteriore chiarimento si propone il se-
guente caso pratico:
ESEMPIO n. 1
Un contribuente, nel termine lungo, ha erroneamente
versato a titolo di saldo IRPEF 2012 l’importo di € 351
- in luogo di € 652 effettivamente dovuti - unitamente
alla maggiorazione dello 0,40 per un totale di € 352,4
(anziché € 654,61).
L’ufficio provvederà all’irrogazione della sanzione nel-
la misura ordinaria del 30 per cento sull’importo di €
302,21, ossia sulla sola differenza tra quanto dovuto
(imposta più maggiorazione), pari ad € 654.61, e quan-
to versato nel termine lungo, ossia € 352.4. In tale se-
de, si provvederà, altresì, al recupero della differenza
d’imposta dovuta, di € 302,21, e degli interessi calcola-
ti a far data dalla scadenza del termine lungo.
Nell’ipotesi di errato versamento della maggiorazione
dello 0,40%, l’Agenzia nella circolare in analisi chiari-
sce che tale violazione può, prima che siano attivati i
controlli, essere sanata, alternativamente:
- entro 30 giorni dalla scadenza del “termine lungo”
utilizzando il ravvedimento “breve” (30 giorni dalla
scadenza - art. 13, comma 1, lett. a, D.Lgs. n. 472/97)
e quindi con la sanzione ridotta pari al 3% di quanto
dovuto a titolo di tributo, comprensivo della maggio-
razione dello 0,40%;
- entro il termine della dichiarazione relativa all’anno
in cui è commessa la violazione utilizzando il ravve-
dimento “lungo” (art. 13, comma 1, lett. b, D.Lgs. n.
472/97) e quindi con la sanzione ridotta del 3,75%
di quanto dovuto a titolo di tributo, comprensivo del-
la maggiorazione dello 0,40%.
ESEMPIO n. 2
Riprendendo la situazione descritta nell’esempio n. 1,
la regolarizzazione dell’errore commesso può avveni-
re - ferma restando l’assenza di contestazioni da parte
dell’ufficio - al più tardi entro il termine di presentazio-
ne della dichiarazione relativa 2012 (anno nel corso
del quale è stata commessa la violazione), mediante il
versamento della differenza d’imposta (ossia del resi-
duo tributo dovuto comprensivo della maggiorazione
dello 0,40) pari ad € 302,21, degli interessi, calcolati a
far data dalla scadenza del termine lungo, e delle san-
zioni ridotte.
Con riferimento al computo del termine iniziale per ef-
fettuare il ravvedimento, l’Agenzia delle Entrate chiari-
sce che tale termine iniziale decorre dalla data entro la
quale si è scelto di effettuare il versamento originario
e non dalla data naturale di scadenza.
La data naturale di scadenza assume rilevanza soltan-
to nell’ipotesi residuale in cui non è stato effettuato
alcun versamento né entro il 16 giugno, né entro il 16
luglio.
Tale precisazione è importante in quanto con riferi-
mento, ad esempio, ai versamenti di UNICO 2013, per
i soggetti che hanno beneficiato della proroga, scaduti
lo scorso 20 agosto 2013, sarà possibile effettuare, en-
tro il 19 settembre 2013, la regolarizzazione con il rav-
vedimento breve (sanzione ridotta pari al 3%). Diversa-
mente, computando il predetto termine iniziale dall’8
luglio 2013, per i versamenti effettuati entro il 20 ago-
sto 2013, la regolarizzazione successiva al 7 agosto
2013 (30 gg dall’8 luglio 2013) avrebbe dovuto essere
effettuata soltanto usufruendo del ravvedimento lun-
go, (sanzione ridotta pari al 3,75%). Tale impostazione
dà inoltre “certezza” alle violazioni concernenti i ver-
samenti da UNICO oggetto di differimento commesse
nel 2012, che sono state regolarizzate avendo riguar-
do, quale momento della violazione, al termine “lungo”
e non a quello naturale di scadenza.
ESEMPIO n. 3
- Caso del mancato incremento dello 0,40%
1.Contribuente con debito erariale di euro 50.000,00;
2.opzione di versamento nel c.d. “termine lungo” (nel
caso specifico - 20 agosto 2013 -) il debito ammonta
ad euro 50.200,00 da versare con il medesimo codi-
ce di versamento riferito al tributo;
3.il contribuente per errore versa ugualmente euro
50.000,00 senza calcolare e versare la maggiorazio-
ne dello 0,40%.
I chiarimenti forniti con la circolare, sono partico-
larmente rilevanti in quanto in precedenza gli uffici
dell’amministrazione finanziaria non consideravano
valido il versamento complessivo se la maggiorazione
non confluiva nel versamento. Conseguentemente si
provvedeva ad irrogare la sanzione del 30% rapportata
all’intero importo versato e non alla sola maggiorazio-
ne dello 0,40% non versata a titolo di maggiorazione
per i 30 giorni.
L’applicazione della penalizzante ed ingiustificata sud-
detta sanzione si fondava sull’assunto che l’omesso
versamento dello 0,40% di fatto non perfezionava lo
slittamento dell’adempimento, determinando i presup-
posti per considerare il versamento dell’intera impo-
sta effettuato in ritardo rispetto alla scadenza prevista
dalla norma.
Alla luce del nuovo orientamento interpretativo tale ri-
schio appare scongiurato, poiché il contribuente, oltre
ad essere legittimato all’eventuale ravvedimento, dovrà
essere, comunque, sanzionato solo sulla differenza di
quanto dovuto e non versato.
Nell’esempio proposto il mancato versamento ha riguar-
dato la sola maggiorazione, ma il principio è applica-
bile anche nel caso in cui il mancato versamento abbia
ad oggetto anche l’imposta dovuta (ad esempio versa-
mento di euro 10.000,00 in luogo di euro 50.200,00;
in questo caso la sanzione dovrà essere comminata so-
lo sulla differenza, pari ad euro 40.200,00).
Alla luce di quanto illustrato si ritiene che la soluzione
prospettata dall’Agenzia delle Entrate sia in linea con
il principio dell’affidamento e della buona fede sancito
dallo Statuto del contribuente.
Peraltro la maggiorazione dello 0,40%, per esplicita
previsione normativa di cui al citato art. 17, comma 2,
DPR n. 435/01, non rappresenta una “condicio sine qua
non”, la quale, in caso di omissione, pregiudica la pos-
sibilità di versare nel mese successivo. L’importo rap-
presenta un ammontare a titolo di interesse “corrispet-
tivo”, derivante dal posticipo del versamento. Pertanto
il contribuente che non versa l’importo a titolo di mag-
giorazione ma versa l’imposta non è in ritardo rispetto
alla scadenza prescritta dalla normativa, atteso che il
pagamento è comunque consentito. La norma, in effet-
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