InformaImpresa 19 - 2013 - page 7

ti, si esprime in questi termini: “….i versamenti posso-
no essere effettuati entro il trentesimo giorno succes-
sivo… “. Ebbene nell’ipotesi di mancata determinazione
e versamento della maggiorazione, il contribuente ha
omesso solo di versare l’interesse corrispettivo e non
il “capitale”.
EFFICACIA DEL RAVVEDIMENTO
IN PRESENZA DI VERSAMENTI CARENTI
Il secondo chiarimento contenuto nella circolare n.
27/E in commento riguarda l’erronea determinazione
dell’importo necessario per sanare l’irregolarità com-
messa e, quindi, degli interessi moratori e della relati-
va sanzione. Sul tema viene chiarito che, sulla base di
quanto precisato nella risoluzione n. 67/E del 23 giu-
gno 2011, il ravvedimento di quanto originariamente
e complessivamente dovuto possa considerarsi perfe-
zionato anche solo parzialmente, cioè limitatamente
all’importo versato entro la scadenza del termine per
il ravvedimento.
I termini da cui far decorrere il ravvedimento opero-
so decorrono, in base alle indicazioni fornite dal docu-
mento di prassi citato, con riferimento al versamento
del saldo e del primo acconto dovuti in base alle di-
chiarazioni, a seconda del termine entro cui si è scelto
di eseguire l’originario versamento da correggere (16
giugno o 16 luglio).
Laddove il contribuente non abbia versato alcun im-
porto, né entro il 16 giugno né entro il 16 luglio, il
termine cui fare riferimento per il calcolo delle somme
dovute - sia in sede di ravvedimento (parziale o meno)
che di recupero da parte degli uffici - è la data naturale
di scadenza, ossia il 16 giugno.
Come già chiarito con la citata risoluzione n. 67/E del
2011, una volta scaduti i termini per il ravvedimen-
to, l’eventuale somma che residua (maggiore imposta
dovuta incrementata o meno della percentuale dello
0,40) non potrà beneficiare della riduzione delle san-
zioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 in
tema di ravvedimento: le sanzioni, pertanto, saranno
irrogate dagli uffici, su tale somma residua, nella mi-
sura ordinaria, insieme agli interessi per il tardivo ver-
samento, con decorrenza dalla scadenza del termine di
versamento “scelto” dal contribuente (16 giugno o 16
luglio).
ESEMPIO n. 4
Riprendendo l’esempio n. 1, laddove il contribuente
versi, entro il termine prescritto per il ravvedimento,
un importo inferiore al residuo dovuto di € 352,4, ad
esempio € 232.4, con sanzioni e interessi commisurati
all’imposta versata, il ravvedimento si intenderà perfe-
zionato limitatamente a tale importo.
La differenza dovuta e non regolarizzata di € 120 sarà
oggetto di recupero da parte degli uffici, unitamente
agli interessi (calcolati con decorrenza dal 16 luglio),
e sulla stessa andrà irrogata la sanzione nella misura
ordinaria del 30%.
Altra fattispecie oggetto di chiarimenti riguarda l’ipo-
tesi in cui il contribuente, in sede di ravvedimento, ef-
fettui un versamento complessivo di imposta, sanzioni,
interessi in misura inferiore al dovuto e le sanzioni e/o
gli interessi non siano, come nel caso precedente, com-
misurati all’imposta versata a titolo di ravvedimento.
In tale evenienza, il ravvedimento potrà ritenersi per-
fezionato con riferimento alla quota parte dell’imposta
- comprensiva o meno della maggiorazione a seconda
della data dell’originario versamento – proporzionata
al quantum complessivamente corrisposto a vario ti-
tolo.
In altre parole, un ravvedimento parziale potrà comun-
que essere considerato validamente eseguito. E ciò a
prescindere, sottolinea l’Agenzia delle Entrate, dalla
circostanza che nel modello F24 utilizzato per il ravve-
dimento non siano distinti in maniera analitica gli im-
porti versati a titolo di imposta, interessi e sanzioni: la
sola necessità è che a titolo di sanzione ridotta nell’ap-
posito modello di versamento, sia stato versato un im-
porto, anche se parziale, con l’apposito codice tributo.
Sulla differenza non sanata andranno irrogate, ad ope-
ra degli uffici competenti, le sanzioni in misura ordina-
ria e/o recuperati gli interessi non versati, da computa-
re, anche in tal caso, con decorrenza dalla data dell’ori-
ginario versamento (16 giugno o 16 luglio).
Inoltre, il documento di prassi in maniera chiara evi-
denzia che, considerata in questa fase l’assenza di ade-
guate procedure informatizzate in grado di gestire que-
ste novità, dovranno essere gli uffici locali (e dunque
gli operatori dei front office) ad operare le necessarie
correzioni, modificando, se del caso i codici tributo uti-
lizzati e i relativi importi, in modo da far perfezionare,
con le dovute proporzioni, i ravvedimenti parziali ope-
rati dal contribuente.
ESEMPIO n. 5
Un contribuente decide di sanare un versamento par-
zialmente omesso per € 7.500, comprensivi della mag-
giorazione dello 0.40%, ricorrendo all’istituto del rav-
vedimento operoso.
La regolarizzazione avviene dopo 30 giorni, ma men-
tre gli interessi da ravvedimento sono stati versati cor-
rettamente, la sanzione ridotta è stata calcolata utiliz-
zando la percentuale sbagliata del 3% (€ 225) anziché
quella del 3,75%.
Il ravvedimento in tal caso è perfezionato limitatamen-
te alla somma di € 6.000 in quanto la sanzione ridotta
versata pari a € 225 corrisponde al 3,75% di un’impo-
sta di € 6.000. L’Ufficio potrà applicare la sanzione sol-
tanto sulla differenza di imposta non regolarizzata, pari
a € 1.500 (7.500 – 6.000).
CARENTI VERSAMENTI DEGLI IMPORTI DOVUTI
PER LA DEFINIZIONE DELL’ACCERTAMENTO
La circolare n. 27/E del 2 agosto 2013, da ultimo,
estende gli orientamenti interpretativi sopra illustrati
anche ad altri istituti. In particolare i principi di econo-
micità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrati-
va si renderanno applicabili anche per:
- le ipotesi di acquiescenza agli avvisi di accertamen-
toai sensi dell’art. 15, D.lgs. 19 giugno 1997, n. 218,
- l’opzione di definizione delle sole sanzioni, entro il
termine di proposizione del ricorso ai sensi dell’arti-
colo 17 del D.Lgs n. 472/1997.
La circolare precisa che nel caso in cui il contribuente
intenda beneficiare della possibilità offerta dall’art. 15
del D.Lgs. n. 218 del 1997, effettui, però, un errore ma-
teriale o di calcolo nel versamento delle somme dovu-
te, l’acquiescenza possa ritenersi validamente perfezio-
nata, purché la differenza tra quanto dovuto e quanto
pagato,
sia di entità lieve, tale da non configurare un
atteggiamento incompatibile con la volontà di defini-
zione dell’accertamento.
In sostanza restano valide le indicazioni fornite dal-
la Direzione Centrale Accertamento con Circolare n.
65/E del 28 giugno 2001, in particolare laddove viene
chiarito che in presenza di anomalie di minore enti-
tà, l’Ufficio può valutare il permanere o meno del con-
creto ed attuale interesse pubblico al perfezionamento
dell’adesione e quindi alla produzione degli effetti giu-
ridici dell’atto sottoscritto.
In questi casi, come è ovvio, il perfezionamento del-
la definizione sarà, subordinato all’integrazione del
dovuto da parte del contribuente. Non assume effetto
preclusivo della definizione la circostanza che il ver-
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