fattura o viene pagato in tutto o in parte il corrispetti-
vo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente
all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o
a quella del pagamento.
Niente sanzioni per i ritardatari
L’Agenzia delle Entrate, con un comunicato stampa dif-
fuso il 30 settembre, ha precisato che in ogni caso, gli
eventuali
errori nelle fatture e negli scontrini
potranno
essere
corretti senza sanzioni.
Nel dettaglio, è stato affermato che, gli operatori eco-
nomici dovranno applicare dal 1° ottobre la nuova ali-
quota IVA al 22% e qualora nella fase di prima appli-
cazione ragioni di ordine tecnico impediscano di ade-
guare in modo rapido i software per la fatturazione e
i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare
le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi anno-
tati in modo non corretto effettuando la variazione in
aumento.
In particolare, sarà possibile effettuare il versamento
dell’IVA a debito, con l’aggiunta degli interessi even-
tualmente dovuti,
senza applicazione delle sanzioni
entro i seguenti termini:
per i contribuenti con liquidazione IVA mensile:
- entro il 27 dicembre
(versamento dell’acconto IVA)
in
relazione al periodo di fatturazione di ottobre e no-
vembre
- entro il 16 marzo 2014 per il mese di dicembre;
per i contribuenti con liquidazione IVA trimestrale:
- entro il 16 marzo 2014 con riferimento al 4° trime-
stre 2013.
FISCO
17 Insufficienti versamenti d’imposta.
L’Agenzia delle Entrate fornisce una serie di chiarimenti
inerenti i possibili errori commessi dai contribuenti sui
versamenti dovuti a titolo di saldo e di primo acconto IR-
PEF, IRES e IRAP.
PREMESSA
Con la circolare n. 27/E del 2 agosto 2013 l’Agenzia
delle Entrate ha finalmente chiarito le corrette modali-
tà di calcolo delle sanzioni e del ravvedimento opero-
so nel caso di errati o insufficienti versamentimettendo
in atto una reale semplificazione sia per i contribuenti
che per l’Amministrazione in osservanza dei principi di
economicità, efficacia ed efficienza dell’azione ammi-
nistrativa.
I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA
Le fattispecie oggetto dei chiarimenti da parte
dell’Agenzia delle Entrate sono le seguenti:
- l’insufficiente versamento del tributo in riferimen-
to a quanto disposto dall’art. 17, co. 2, del D.P.R. n.
435/2001, secondo cui gli stessi: “…possono essere
effettuati entro il 30esimo giorno successivo ai ter-
mini ivi previsti, maggiorando le somme dovute del-
lo 0,40 % a titolo di interesse corrispettivo;
- l’efficacia del ravvedimento operoso, ai sensi dell’art.
13, D.Lgs. n. 472/97 nell’ipotesi di versamenti caren-
ti rispetto al dovuto;
- la correttezza della procedura per la definizione age-
volata, di cui all’art. 15. D.Lgs. n. 218/97, nell’ipotesi
in cui il contribuente provveda al versamento di un
ammontare inferiore al dovuto, entro i termini per
la presentazione del ricorso contro l’atto di accerta-
mento.
Tali precisazioni indirizzate sia ai contribuenti che
agli uffici dell’Amministrazione finanziaria mettono
fine una volta per tutte all’applicazione di sanzioni
oggettivamente sproporzionate rispetto alla viola-
zione effettivamente commessa applicate dall’Agen-
zia delle entrate a seguito di controlli automatizzati
nei casi sopra indicati.
INSUFFICIENTE VERSAMENTO DELL’IMPOSTA
E DELLA MAGGIORAZIONE DELLO 0,40%
NEL “TERMINE LUNGO”
(30 GG DALLA SCADENZA PREVISTA)
L’articolo 17, commi 1 e 3, del D.P.R. n. 435 del 2001,
dispone che il versamento del saldo dovuto con rife-
rimento alla dichiarazione dei redditi e del primo ac-
conto IRPEF, IRES e IRAP deve essere effettuato
entro
il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiu-
sura del periodo di imposta.
Pertanto, per le società con
esercizio coincidente con l’anno solare e per le persone
fisiche, entro il 16 giugno.
Il comma 2 del medesimo articolo ammette la possi-
bilità di effettuare detti versamenti
entro il trentesimo
giorno successivo ai termini ivi previsti (16 luglio)
con
una maggiorazione, a titolo di interesse corrispettivo,
pari allo 0,40 per cento delle somme da versare.
In caso di scelta per il versamento rateale ai sensi
dell’art. 20, D.Lgs. n. 241/97 è concessa la possibilità
di iniziare ad effettuare i versamenti rateali entro 30
giorni dal termine ordinario, maggiorando gli importi
dovuti dello 0,40%.
In pratica, in presenza di versamenti rateali, è necessa-
rio, anzitutto, maggiorare dello 0,40% le somme dovu-
te in base alle dichiarazioni e successivamente ripartire
nel numero di rate prescelto l’importo così maggiorato,
applicando alle rate successive alla prima anche gli in-
teressi “da rateazione”.
1.Omesso versamento della maggiorazione
dello 0,40% per i contribuenti
che hanno optato per il“termine lungo”
Il primo caso oggetto di chiarimenti riguarda un con-
tribuente che, dopo aver optato per il c.d. “temine lun-
go” (30 gg dalla scadenza prevista) abbia omesso di
versare la maggiorazione dello 0,40%, o anche parte
dell’importo dovuto e della stessa maggiorazione.
In tale fattispecie l’Agenzia delle Entrate nella circolare
in commento ha chiarito che la violazione commessa è
riconducibile ad un omesso versamento parziale, peral-
tro ravvedibile, ai sensi dell’art. 13, D.lgs. n. 472/97.
Il versamento effettuato nel più ampio termine risul-
ta tempestivo, con la particolarità che l’adempimento
dell’obbligazione tributaria avviene mediante il paga-
mento dell’imposta incrementata di un importo pa-
ri allo 0,40%, che si configura come parte del tributo
medesimo e viene versata congiuntamente all’imposta
dovuta, aggiungendosi a questa, senza distinzione di
codice tributo.
A sostegno di tale interpretazione, l’Agenzia delle en-
trate richiama il parere dell’Avvocatura generale dello
Stato del 2 luglio 2012, n. 263000, nel quale è stato
chiarito che: “ (…) il versamento entro 30 giorni dalla
scadenza dell’importo dovuto senza la maggiorazione
dello 0,40% è assimilabile all’omesso versamento par-
ziale e non già al ritardato pagamento, e che di conse-
guenza la sanzione del terzo deve essere rapportata
alla frazione dell’importo non versato, come disposto
dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997
per l’ipotesi di versamento parziale tempestivo (…)”.
Ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, infatti,
“nel dubbio, deve privilegiarsi un’interpretazione della
norma conforme ai principi di proporzionalità, ragione-
volezza e certezza del diritto; (…)”.
Si rammenta, in proposito, che gli interessi sul versa-
mento effettuato nel “termine lungo” rappresentano il
“corrispettivo” per il vantaggio che il contribuente trae
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5
Venerdì
18
ottobre
2013