3.Installazione di pannelli solari e di sistemi termodina-
mici a concentrazione solare
Installazione di
pannelli solari e di sistemi termodinamici
a concentrazione solare per la produzione di acqua calda
per usi domestici o industriali e per la copertura del fab-
bisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, ca-
se di ricovero e cura, istituti scolastici e università (art.1,
comma 346
, della legge 296/2006 e R.M. n.12/E del 7
Febbraio 2011)
- detrazione max
60.000 euro
- Limite spesa
109.090,91 (considerando il 55%)
- Limite spesa
92.307,69 (considerando il 65%)
4.Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
Sostituzione di
impianti di climatizzazione invernale
, inte-
grale o parziale, con impianti dotati di c
aldaie a condensa-
zione e contestuale messa a punto del sistema di distribu-
zione
(art.1, comma 347, della legge 296/2006)
- detrazione
max 30.000 euro
- Limite spesa
54.545,45 (considerando il 55%)
- Limite spesa
46.153,85 (considerando il 65%)
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, in-
tegrale o parziale,
con impianti con pompe di calore ad
alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia
e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema
di distribuzione. Sostituzione di scaldacqua tradizionali
con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione
di acqua calda sanitaria.
(art.1,
comma 347
, della legge
296/2006 e art.1, comma 286, legge 244/2007)
- detrazione max
30.000 euro
- Limite spesa
54.545,45 (considerando il 55%)
- Limite spesa
46.153,85 (considerando il 65%)
La detrazione nella
misura del 65% decorre dal 6 giugno
2013,
data di entrata in vigore del DL 63/2013,
anche per
le modifiche apportate dalla legge di conversione.
Al fine stabilire la decorrenza della detrazione nella mi-
sura del 65% occorre distinguere se le spese siano state
sostenute:
- da persone fisiche / lavoratori autonomi / enti non com-
merciali
- da imprese individuali / società / enti commerciali.
Le persone fisiche devono fare riferimento al criterio di
cassa, ossia, alla data dell’effettivo pagamento
, a prescin-
dere dalla data di avvio dell’intervento.
Esempio
Intervento iniziato a maggio 2013, per il quale sono stati
effettuati
pagamenti a maggio, luglio e settembre.
In tal caso si applica l’aliquota pari al
- 55% per le spese pagate a maggio
- 65%
per le spese
pagate a luglio e settembre;
Le imprese individuali / società / enti commerciali devono
fare riferimento al criterio di competenza
, ossia alla data
di
ultimazione della prestazione. Non assumono alcuna
rilevanza
- la data di avvio dell’intervento;
- la data di effettuazione dei pagamenti.
Tali principi vanno applicati anche per la
verifica del so-
stenimento delle spese entro il 31.12.2013 (30.6.2014
,
per gli interventi su edifici condominiali).
DETRAZIONE PER INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO
Dopo l’intervento del Dl 83/2012 e del DL 63/2013 la
misura della la detrazione sugli interventi di ristruttura-
zione edilizia si applica nel modo seguente:
-
36%
delle somme spese (bonifici effettuati)
fino al 25
giugno 2012
, per un ammontare massimo di spesa di
48.000 euro
per ciascuna unità immobiliare;
-
50%
delle spese sostenute dal
26 giugno 2012 al
30.06.2013
, con un limite massimo di
96.000 euro
per
ciascuna unità immobiliare, tenendo conto delle spe-
se effettuate fino al 25 giugno 2012,
prorogata fino al
31.12.2013
dal Dl 63/2013.
Per tutto il periodo d’imposta 2013
, la detrazione è perciò
pari al
50%
delle spese sostenute, con un limite massimo
di spesa di
96.000 euro
per ciascuna unità immobiliare
tenendo conto, in caso di mera prosecuzione dei lavori,
delle spese sostenute negli anni precedenti.
Dal 1° gennaio 2014,
la detrazione tornerà alla misura
ordinaria del
36%
e con il limite di
48.000 euro
per unità
immobiliare.
L’agevolazione
si applica a tutti gli interventi elencati
nell’art. 16-bis del Tuir
, compresi quelli a favore dell’ac-
quirente assegnatario degli immobili facenti parte di un
edificio ristrutturato.
In tale ultimo caso, la detrazione si applica per interven-
ti di ristrutturazione riguardanti interi fabbricati, eseguiti
da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e
da cooperative edilizie che provvedono,
entro 6 mesi
dal-
la data del termine dei lavori, alla successiva alienazione
o assegnazione dell’immobile. L’acquirente o l’assegnata-
rio ha diritto alla detrazione Irpef del 50% calcolata, indi-
pendentemente dal valore degli interventi eseguiti, su un
importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita o di
assegnazione dell’abitazione, risultante dall’atto di acqui-
sto o di assegnazione.
Il limite su cui calcolare l’agevolazione (il 50%) è di
96.000 euro.
1.1. INTERVENTI ANTISISMICI SU EDIFICI SITUATI
IN ZONE AD ALTA PERICOLOSITÀ
Il comma 1-bis dell’art. 16 introdotto nella fase di con-
versione in legge del DL 63/2013 prevede una detrazione
nella
misura del 65%
, fino ad un ammontare complessivo
delle
spese non superiore a 96.000 euro
per unità immo-
biliare:
- per le spese sostenute per l’adozione di misure antisi-
smiche le cui
procedure autorizzatorie sono state atti-
vate dal 5 agosto 2013;
-
su edifici adibiti ad abitazione principale e produttivi;
-
ricadenti
nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone
1 e 2 O.P.C.M. n. 3274/2003).
La detrazione spetta per
spese sostenute fino al 31 di-
cembre 2013.
Gli interventi per l’adozione di misure antisismiche e per
l’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica de-
vono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici
o
complessi di edifici collegati strutturalmente e compren-
dere interi edifici.
Se riguardano i centri storici, devono essere eseguiti sulla
base di progetti unitari e non su singole unità immobi-
liari
Sono
privilegiati gli interventi su edifici ove si svolge la
vita familiare o abitativa delle persone.
Per
costruzione adibita ad abitazione principale
si intende
l’abitazione ove la persona fisica o i suoi familiari dimo-
rano abitualmente secondo le regole stabilite in ambito
Irpef.
Per
costruzioni adibite ad attività produttive
si intendono
i fabbricati in cui si svolgono “attività agricole, professio-
nali, produttive di beni e servizi, commerciali e non com-
merciali”.
Possono
beneficiare della detrazione
sia i
soggetti Irpef
che i soggetti Ires che possiedono o detengono l’immobile
in base ad un diritto di proprietà o altro diritto reale, con-
tratto di locazione o altro diritto personale di godimento.
Gli interventi di cui sopra, riferiti ad unità immobiliari abi-
tative che non siano destinate ad abitazione principale,
possono fruire della detrazione del 50% disposta dall’art.
16-bis del Tuir, in luogo del 65% per le spese sostenute
fino al 31.12.2013.
Alla detrazione per gli interventi in oggetto si applica la
disciplina di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettera i) del Tuir.
La detrazione
va ripartita in 10 quote annuali
.
1.2. DETRAZIONE PER L’ACQUISTO DI MOBILI
ED ELETTRODOMESTICI
L’art. 16, comma 2 del DL 63/2013, ha introdotto la
detra-
zione del 50% delle spese sostenute, nel limite di 10.000
euro per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici de-
stinati all’arredo degli immobili su cui sono stati effettuati
interventi di ristrutturazione di cui all’art. 16-bis del Tuir.
L’Agenzia delle entrate con la Circolare 29/E/2013 del 18
InformaImpresa
3
Venerdì
1
novembre
2013