InformaImpresa 20 - 2013 - page 4

settembre scorso ha chiarito le modalità e le condizioni
per fruire della detrazione.
Le condizioni per poter beneficiare della nuova detrazione
sono sostanzialmente due:
a) l’esecuzione di un intervento di recupero del patrimonio
edilizio;
b)l’acquisto di mobili / grandi elettrodomestici nuovi de-
stinati all’arredo dell’immobile oggetto dell’intervento
di cui sopra.
Esecuzione di un intervento di recupero edilizio
La prima condizione per fruire della detrazione di cui so-
pra è l’esistenza a monte di un intervento di recupero del
patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del Tuir.
L’Agenzia precisa che i lavori funzionali alla fruizione della
detrazione non sono essenzialmente quelli riconducibili
alla categoria della ristrutturazione edilizia (art. 3 comma
1 lettera d) del DPR 380/2001) ma anche:
- la manutenzione straordinaria (lettera b) del DPR
380/2001);
- il restauro e risanamento conservativo (lettera c) del
DPR 380/2001);
effettuate su singole unità immobiliari residenziali.
Per gli
interventi effettuati sulle parti comuni condomi-
niali
sono agevolabili oltre a quelli sopra enunciati anche
quelli rientranti nella
manutenzione ordinaria di cui alla
lettera a) del citato art. 3 del DPR 380/2001.
Gli interventi effettuati sulle parti comuni condominiali
non consentono ai singoli condomini di acquistare mobi-
li o grandi elettrodomestici da destinare all’arredo della
propria unità abitativa.
Per i lavori effettuati sulle parti comuni condominiali, i
singoli condomini potranno fruire della detrazione pro-
quota delle spese sostenute per l’acquisto dell’arredo del-
le parti comuni (ad esempio sala riunioni, abitazione del
portiere).
L’Agenzia indica la necessità di
una diretta correlazione tra
l’immobile oggetto di intervento e la destinazione dell’ar-
redamento.
Non è richiesto
invece un
collegamento spe-
cifico
tra la parte dell’immobile oggetto di intervento e
la zona dell’immobile destinataria dell’arredo. Ad esempio
l’intervento di ristrutturazione del bagno consente di frui-
re della detrazione del 50% per l’acquisto dei mobili della
cucina dello stesso immobile.
L’Agenzia delle entrate riepilogando gli interventi di ri-
strutturazione funzionali all’acquisto dei mobili ed elet-
trodomestici con la detrazione del 50%, esclude gli in-
terventi minori previsti dall’art. 16-bis del Tuir quali ad
esempio quelli finalizzati al compimento di atti illeciti da
parte di terzi o ad evitare infortuni domestici.
Costituiscono il presupposto per la fruizione del bonus per
l’acquisto di mobili ed elettrodomestici:
- gli interventi di
manutenzione ordinaria
sulle
parti co-
muni
condominiali degli edifici residenziali (art. 3 com-
ma 1 lett. a) DPR 380/2001);
- gli interventi di
manutenzione straordinaria
sulle parti
comuni di edifici residenziali e sulle singole unità im-
mobiliari (art. 3 comma 1 lett. b) DPR 380/2001);
- gli interventi di
restauro e risanamento conservati-
vo
sulle parti comuni di edifici residenziali e sulle
singole unità immobiliari (art. 3 comma 1 lett. c) DPR
380/2001);
- gli interventi di
ristrutturazione edilizia
sulle parti co-
muni di edifici residenziali e sulle singole unità immo-
biliari (art. 3 comma 1 lett. d) DPR 380/2001);
- la
ricostruzione ed il ripristino dell’immobile danneg-
giato da eventi calamitosi
, a condizione che sia stato
dichiarato lo stato di emergenza;
- il
restauro e risanamento
conservativo ( art. 3 comma 1
lett. c) e d) DPR 380/2001) di
interi edifici e
seguiti dal-
le imprese di costruzione o di ristrutturazione,
ceduti o
assegnati entro 6 mesi dal termine dei lavori
.
Acquisto di mobili e grandi elettrodomestici
Sono detraibili le spese sostenute per l’acquisto di mobili
e grandi elettrodomestici
“nuovi”.
A titolo esemplificativo
l’Agenzia fornisce un elenco di beni che rientrano nella ca-
tegoria dei mobili: letti, armadi, cassettiere, librerie, scri-
vanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze,
materassi, apparecchi di illuminazione, che completano
l’arredamento dell’immobile.
Non sono agevolati
invece gli acquisti di
porte
, di pavi-
mentazioni, (ad esempio il parquet) di tende e tendaggi,
nonché di altri complementi di arredo.
Sono agevolabili anche:
-
gli acquisti di grandi elettrodomestici
, purchè rientranti
nella categoria A+ o A per i forni, se per tali tipologie è
prevista l’etichetta energetica;
-
apparecchiature per le quali non è prevista l’etichetta
energetica.
Per quanto attiene l’individuazione dei grandi elettrodo-
mestici l’Agenzia richiama l’allegato 1B del D.Lgs 26 giu-
gno 2005 n. 151 secondo cui rientrano in tale catego-
ria a titolo esemplificativo frigoriferi, congelatori, lavatri-
ci, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe
elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microon-
de, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici,
ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.
Sono agevolabili anche le spese di trasporto e montaggio
dei beni acquistati purché siano
rispettate le modalità di
pagamento
prescritte dalla norma.
I soggetti ammessi a beneficiare dell’agevolazione sono
coloro
che fruiscono della detrazione del 50% per avere
sostenuto spese per interventi di recupero del patrimonio
edilizio
a partire dal 26 giugno 2012.
Di conseguenza la
detrazione non spetta per i soli acquisti di mobili, svinco-
lati da ulteriori interventi di ristrutturazione.
Il bonus mobili spetta anche nel caso in cui il contribuente
sostenga le spese di acquisto di mobili e grandi elettrodo-
mestici prima di quelle di ristrutturazione, a condizione
comunque che
tali lavori siano già in corso al momento
dell’acquisto del mobile o del grande elettrodomestico.
La data di avvio dei lavori potrà essere comprovata dalle
abilitazioni amministrative correlate al tipo di intervento
edilizio o dalla comunicazione preventiva alla ASL, ove ri-
chiesta. Se l’intervento non richiede comunicazioni o titoli
abilitativi, la prova di esecuzione dei lavori al momento di
acquisto del mobile dovrà essere prodotta attraverso una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
La detrazione spetta per i pagamenti effettuati
a partire
dalla data di entrata in vigore del decreto 63/2013 cioè
dal 6 giugno 2013
, anche per l’acquisto degli elettrodo-
mestici.
Ammontare della spesa detraibile
e adempimenti da porre in essere
L’importo massimo su applicare la detrazione del 50%
per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici ammonta a €
10.000. Detto importo è riferito alla singola unità immo-
biliare, comprensiva delle pertinenze. Il contribuente che
esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari
può fruire della detrazione di 10.000 euro per ciascuna
unità ristrutturata, per l’acquisto di mobili ad esse desti-
nati.
Il
pagamento
delle spese dovrà essere effettuato
- a mezzo
bonifico
(comunicato stampa AE del 4 luglio
2013 ) dal quale risulti:
- la causale del versamento attualmente utilizzata dal-
le banche / Poste per i bonifici relativi ai lavori di ri-
strutturazione agevolati; ( art. 16-bis DPR 917/86)
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita IVA / codice fiscale del soggetto
beneficiario del bonifico
- a mezzo
carte di credito o carte di debito
; (Circolare 29/
E/2013)
Costituisce data di pagamento, quella di utilizzo della car-
ta e non la data di addebito in c/c.
Non è consentito
effettuare
pagamenti
con modalità di-
verse da quelle sopra descritte:
assegni bancari, contanti
o altri mezzi di pagamento.
Per operare la detrazione è necessario
documentare le
spese sostenute
conservando:
- la ricevuta del bonifico;
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