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Abrogazione dei trattamenti di mobilità ordinaria e di disoccupazione speciale edilizia. Messaggio INPS n. 99 dell’11 gennaio 2017.

L’INPS informa circa la cessazione dell’obbligo di versamento della contribuzione e del recupero delle somme versate a titolo di anticipazione del contributo d’ingresso alla mobilità.

Come noto, l’articolo 2, comma 71, della legge 92/2012 (c.d. Riforma Fornero) ha disposto l’abrogazione, a decorrere dal 1 gennaio 2017, delle disposizioni della legge 223/1991 che disciplinano rispettivamente: la lista di mobilità e i compiti della Commissione regionale per l’impiego, l’indennità di mobilità, il collocamento dei lavoratori in mobilità e la cancellazione del lavoratore dalle liste di mobilità.

La legge di riforma ha stabilito quindi che i lavoratori licenziati in data 31 dicembre 2016 non possano più essere collocati in mobilità ordinaria, dal momento che l’iscrizione nelle liste e la relativa indennità decorrono dal giorno successivo alla data di licenziamento (1° gennaio 2017). I suddetti lavoratori, pertanto, beneficeranno, ricorrendone i requisiti, dell’indennità di disoccupazione (NASpI).

L’INPS con il messaggio n. 99 dell’11 gennaio u.s. informa che l’abrogazione delle disposizioni sopra richiamate comporta, a decorrere dal 1° gennaio 2017, la cessazione dell’obbligo di versamento delle seguenti contribuzioni:

  • contributo ordinario di mobilità, pari allo 0.30% della retribuzione imponibile (art. 16, c. 2, lett. a), legge n. 223/91);
  • contributo d’ingresso alla mobilità (art. 5, c. 4, legge n. 223/91);
  • contributo aggiuntivo per il trattamento speciale DS per l’edilizia, pari allo 0.80% della retribuzione imponibile (art. 15 legge n. 427/75).

Di conseguenza, dal 1° gennaio 2017 i datori di lavoro già soggetti ai predetti obblighi contributivi, non saranno più tenuti al versamento della predetta contribuzione.

Le aziende che abbiano avviato una procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24 della legge 223/91 ed adottato licenziamenti entro il 30 dicembre 2016, sono comunque tenute al versamento sia dell’anticipazione che del contributo d’ingresso alla mobilità.

Qualora, invece, i licenziamenti dei lavoratori intervengano a far data dal 31 dicembre 2016, i datori di lavoro non saranno più tenuti al pagamento del contributo d’ingresso ex art. 5, co. 4, legge n. 223/91, stante l’abrogazione di tale disposizione dal 1° gennaio 2017. In questo caso le imprese hanno diritto al recupero integrale delle somme anticipate a tale titolo.

Il recupero potrà essere eseguito mediante il conguaglio con i contributi dovuti all’Istituto, in analogia con quanto disposto dall’art. 4, co. 10 della citata legge n. 223/91.

In particolare, i datori di lavoro potranno procedere alle operazioni di conguaglio fin dalla prima denuncia UniEmens utile (competenza gennaio 2017), utilizzando il noto codice “G800”, avente il significato di “Recupero ai sensi dell’art. 4, co. 10, legge n. 223/91”.

Si ricorda infine che la medesima legge 92/2012 ha abrogato le disposizioni della legge 223/91 che prevedono gli incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. Al riguardo L’INPS precisa quanto segue:

  • per le assunzioni, trasformazioni o proroghe effettuate entro il 31 dicembre 2016, gli incentivi troveranno applicazione fino alla loro naturale scadenza anche se il termine di fruizione dell’incentivo dovesse scadere successivamente alla suddetta data;
  • per le assunzioni, proroghe o trasformazioni effettuate in data successiva al 31 dicembre 2016, il regime agevolato non potrà trovare applicazione, a prescindere dalla data di iscrizione del lavoratore nelle liste di mobilità.

In allegato il Messaggio n. 99/2017.

  • Data inserimento: 19.01.17