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Acconti d’imposta 2014 - Il 1° dicembre scade la seconda rata

Entro il prossimo 1.12.2014 (il 30.11 cade di domenica) va effettuato il versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte relative al reddito e al valore della produzione 2014.

Entro il prossimo 1.12.2014 (il 30.11 cade di domenica) va effettuato il versamento della seconda o unica rata dell’acconto IRPEF, IRES, IRAP, cedolare secca, IVIE e IVAFE, maggiorazione

IRES per le società di comodo e imposta sostitutiva per i contribuenti minimi dovute sul reddito / valore della produzione conseguito nel 2014.

Come di consueto, l’acconto può essere determinato con il metodo storico oppure con il metodo previsionale.

METODO STORICO

L’ammontare dell’acconto 2014 è determinato in base all'importo evidenziato nel rigo "Differenza" o “IRES dovuta o differenza a favore del contribuente” del mod. UNICO 2014 ovvero nel rigo "Totale imposta" del mod. IRAP 2014.

METODO PREVISIONALE

Qualora si presuma di conseguire un reddito 2014 inferiore rispetto al 2013, è possibile utilizzare il metodo revisionale, al fine di versare un acconto inferiore rispetto a quello che risulterebbe seguendo il metodo storico.

ACCONTO IRPEF PERSONE FISICHE

I soggetti Irpef devono versare l’acconto delle imposte dovute per l’esercizio 2014 entro il 1° dicembre 2014.

L’acconto irpef è pari al 100% dell’Irpef dovuta di cui al  rigo RN33 “Differenza” del  Modello  UNICO 2014 Persone fisiche, salvo non si rientri in uno dei casi per i quali è previsto l’obbligo di ricalcolo dell’acconto, tenendo conto che, se l’importo del rigo RN33 è  :

-       pari a € 51,65 : non è dovuto nessun acconto;

-       tra € 51,65 e € 257,52, l’acconto è dovuto nella misura del 100% e va versato in unica soluzione entro il 1° dicembre prossimo;

-       da € 257,52, l’acconto calcolato va versato in due rate:

  • la prima (40% del 100%), entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dell’anno precedente;
  • la seconda, entro il 1° dicembre 2014 calcolata per differenza tra il 100% di rigo RN33 e la prima rata versata a giugno/luglio/agosto.
  1. 1.      Casi particolari

In presenza di particolari fattispecie che si esamineranno subito sotto:

  • è obbligatorio procedere al c.d. “ricalcolo dell’acconto 2014”;
  • può risultare conveniente determinare l’acconto 2014 con il metodo previsionale.

Si rammenta che nel quadro RN del mod. UNICO 2014 PF è presente il nuovo prospetto “Acconto 2014” riservato all’indicazione dell’acconto 2014 risultante dall’applicazione del metodo storico (anche se il contribuente ha scelto il metodo previsionale), nonché, in caso di rideterminazione dello stesso, del reddito, dell’imposta netta e dell’importo “differenza” rideterminati.

a)     Detrazione per carichi di famiglia soggetti non residenti

Per effetto dell’art. 1, comma 526, Finanziaria 2013, che ha integrato il comma 1324 dell’art. 1, Finanziaria 2007, la detrazione per carichi di famiglia a favore dei soggetti non residenti non assume rilevanza per la determinazione dell’acconto IRPEF 2014.

Di conseguenza, utilizzando il metodo storico, è necessario considerare, quale imposta del periodo precedente (2013), quella che si sarebbe determinata in assenza dell’agevolazione.

b)     Esenzione IRPEF lavoratori transfrontalieri

L’esenzione IRPEF per i redditi di lavoro dipendente conseguiti dai soggetti residenti in Italia che prestano l’attività lavorativa, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera ed in altri Stati limitrofi, è stata prorogata per il 2013 dall’art. 1, comma 549, Finanziaria 2013, con la conferma della franchigia di esenzione pari a € 6.700 ed introdotta a regime dal 2014 ad opera dell’art. 1, comma 175, Finanziaria 2014.

Per la determinazione dell’acconto IRPEF 2014, tuttavia, ai sensi dell’art. 1, comma 204, Legge n. 244/2007, va considerata l’imposta che si sarebbe determinata senza tale agevolazione, ossia considerando assoggettato a tassazione l’intero reddito del frontaliero.

c)     Immobili locati a inquilini disagiati

Il reddito dei fabbricati degli immobili locati ad inquilini che possono beneficiare della sospensione legale degli sfratti ex art. 1, DL n. 158/2008, non concorre alla formazione del reddito imponibile del proprietario per tutta la durata del periodo di sospensione che l’art. 1, comma 412, Legge n. 228/2012 ha prorogato al 31.12.2013. Considerato che:

  • l’art. 29, DL n. 216/2011, che ha prorogato detta agevolazione per il 2012, prevedeva la necessità di considerare, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza dell’agevolazione;
  • l’art. 4, comma 8, DL n. 150/2013, che ha prorogato il termine di esecuzione delle procedure di sfratto al 31.12.2014, dispone che ai fini della determinazione dell’acconto IRPEF 2015 non si tiene conto dell’agevolazione in esame;

si ritiene che anche ai fini della determinazione dell’acconto 2014 sia necessario rideterminare il reddito 2013 e la relativa imposta senza considerare l’agevolazione.

d)     Deduzione forfetaria distributori di carburanti

L’art. 34, comma 2, Legge n. 183/2011 prevede che gli esercenti impianti di distribuzione di carburanti che usufruiscono della deduzione forfetaria, “nella determinazione dell'acconto dovuto per ciascun periodo di imposta, assumono quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della deduzione forfetaria …”.

Di conseguenza, in caso di utilizzo del metodo storico, l’acconto 2014 va determinato considerando l’imposta 2013 rideterminata senza tener conto della deduzione in esame. Per le imprese in contabilità ordinaria la deduzione può essere “intercettata” nel mod. UNICO tra le “Altre variazioni in diminuzione”, codice “28”.

e)     Deduzione ACE

Come noto, la Finanziaria 2014 ha incrementato l’aliquota della deduzione ACE di cui possono beneficiare i soggetti IRPEF in contabilità ordinaria, che per il 2014 è fissata al 4%. In base a quanto previsto dall’art. 1, comma 138, Finanziaria 2014, ai fini della determinazione dell’acconto 2014 è comunque necessario tener conto della misura prevista per il 2013, pari al 3%.

ACCONTO IRES SOCIETÀ DI CAPITALI

I soggetti Ires sono obbligati al versamento dell’acconto entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese del periodo d’imposta. La misura dell’acconto Ires è pari al 101,50% dell’Ires dovuta per l’esercizio 2013.

Se l’importo di Rigo RN17 “differenza” del modello Unico 2014 Società di capitali è :

-       pari a € 20,66  : non è dovuto nessun acconto;

-       da € 20,66 a € 253,70 , l’acconto va versato in unica soluzione entro entro l’1.12.2014 se l’esercizio è coincidente con l’anno solare (ovvero entro l’11° mese dell’esercizio);

-       da € 253,70, l’acconto va versato in due soluzioni:

  • la prima rata, pari al 40,6%, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dell’anno precedente;
  • la seconda rata, pari al 60,9%, entro l’1.12.2014 se l’esercizio è coincidente con l’anno solare (ovvero entro l’11° mese dell’esercizio).

Per la determinazione dell’acconto (ciò va considerato anche ai fini IRPEF) l’imposta netta di riferimento va maggiorata del 70% delle ritenute sugli interessi, premi ed altri frutti dei titoli, scomputate nel 2013, per effetto del D.Lgs. n. 239/96.

  1. 1.      Casi particolari

Anche per i soggetti IRES in presenza di particolari fattispecie è obbligatorio procedere al c.d. “ricalcolo dell’acconto 2014”, i cui dati (reddito complessivo, imposta e acconto rideterminati e maggiore acconto) sono richiesti a rigo RS79 del mod. UNICO 2014 SC.

a)     Deduzione forfetaria distributori di carburanti

Analogamente a quanto esaminato ai fini IRPEF, anche l’acconto IRES 2014 va determinato considerando l’imposta 2013 rideterminata senza tener conto della deduzione forfetaria.

b)     Deduzione ACE

Come evidenziato ai fini IRPEF, anche per i soggetti IRES, in caso di fruizione della deduzione ACE, ai fini della determinazione dell’acconto 2014 è necessario tener conto della misura prevista per il 2013 pari al 3% e non della maggior aliquota del 4% applicabile nel 2014.

ACCONTO IRES SRL TRASPARENTI

Le srl che hanno optato per il regime di trasparenza ex art. 116, TUIR, determinano l’acconto IRES dovuto con modalità differenziate a seconda che si tratti del primo anno di efficacia dell’opzione ovvero delle annualità successive come di seguito schematizzato.

  1. 1.      Primo anno di validità dell'opzione

La srl che intende optare per il regime di trasparenza dal 2014, mediante invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 31.12.2014 calcola l'acconto IRES 2014 con il metodo storico o previsionale, senza tener conto del regime di trasparenza. L’acconto così determinato viene poi imputato ai soci in proporzione alla quota di partecipazione. I soci, dal canto loro, scomputano gli acconti a loro attribuiti dall'IRPEF dovuta nel mod. UNICO 2015 PF sul reddito 2014 ad essi imputato per trasparenza dalla srl.

  1. 2.      Anni successivi di validità dell'opzione

La srl che ha esercitato l’opzione per il triennio 2012 – 2014 ovvero per il triennio 2013– 20153 non deve versare alcun acconto IRES per il 2014.

Anche la società che ha optato per la trasparenza per il triennio 2011 – 2013 ed entro il 31.12.2014 intende rinnovare l’opzione per il triennio 2014 – 2016 non versa alcun acconto IRES per il 2014.

In tal caso si ritiene opportuno che la società richieda a ciascun socio, prima del termine di versamento degli acconti, la comunicazione (raccomandata) di voler rinnovare l’opzione, considerato che anche per il rinnovo è necessaria l’adesione di tutti i soci e che qualora l’opzione non possa essere rinnovata per la mancata adesione di uno dei soci, la società risulterà obbligata al versamento dell’acconto IRES.

3.         Primo periodo successivo alla scadenza del triennio

La srl che ha optato per il regime di trasparenza per il triennio 2011 – 2013 e che, entro il 31.12.2014, non intende rinnovare l’opzione per il triennio 2014 – 2016, è tenuta a versare l’acconto IRES 2014 calcolato sulla base dell’imposta 2013 che si sarebbe determinata senza considerare l’opzione.

4.         Periodo di decadenza dal regime

La srl per la quale si è verificato un evento che comporta la decadenza dal regime di trasparenza dal 2014 è tenuta al versamento dell’acconto IRES 2014 calcolato sull'imposta 2013 rideterminata senza tener conto del regime di trasparenza.

ACCONTO IRAP

  1. 1.      Persone Fisiche e Società di persone

L’acconto dell’Irap è dovuto nella misura del 100%, a condizione che l’importo su cui commisurare l’acconto  (IR21)  sia pari o superiore a € 51,65.

Il versamento dell’acconto deve essere effettuato in 2 rate:

-       la prima, pari al 40%, entro il termine per il versamento dell’imposta a saldo della dichiarazione dei redditi dell’anno precedente.

-       la  seconda, pari al residuo, entro il  1° dicembre 2014 .

Il versamento della 1ª rata non è dovuto se di importo non superiore a € 103,00; in tal caso, si effettua un versamento unico entro dicembre.

  1. 2.      Soggetti Ires

Per i soggetti Ires, l’acconto è dovuto nella misura del 101,50%, se l’importo su cui commisurare l’acconto  (IR21) è pari o superiore a € 20,66.  Se l’importo su cui commisurare l’acconto non è superiore a € 20,66 l’acconto non è dovuto.

L’acconto è da versare in 2 rate:

-       la prima , pari al 40,6%, entro il termine per il versamento dell’imposta a saldo della dichiarazione dei redditi dell’anno precedente.

-       la seconda, pari al residuo (60,9%), entro l’1.12.2014 se l’esercizio è coincidente con l’anno solare (ovvero entro l’11° mese dell’esercizio).

Se l’importo del 1° acconto non è superiore a € 103,00, il versamento è effettuato in unica soluzione entro il 1° dicembre 2014.

CONTRIBUENTI MINIMI

Il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti minimi va effettuato con modalità analoghe a quelle previste ai fini IRPEF e quindi, il versamento non va effettuato, va effettuato in un’unica soluzione ovvero in 2 rate. L’acconto è pari al 100% dell’imposta sostitutiva dovuta di cui al  rigo LM14 del  Modello  UNICO 2014  come di seguito schematizzato:

  • pari a € 51,65 : non è dovuto nessun acconto;
  • tra € 51,65 e € 257,52, l’acconto è dovuto nella misura del 100% e va versato in unica soluzione entro il 1° dicembre prossimo;
  • da € 257,52, l’acconto calcolato va versato in due rate:
    • la prima (40% del 100%), entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dell’anno precedente;
    • la seconda, entro il 1° dicembre 2014 calcolata per differenza tra il 100% di rigo LM14 e la prima rata versata a giugno/luglio/agosto.
  1. 1.      Minimi nel 2013 e nel 2014

I soggetti che hanno applicato il regime dei minimi nel 2013 continuando ad applicarlo nel 2014, versano l’acconto dell’imposta sostitutiva del 5%, con le stesse modalità previste per l’IRPEF.

  1. 2.      “Ex minimi 2013”

I soggetti minimi fino al 2013, nel 2014 possono aver adottato:

  • il regime contabile “agevolato” ex art. 27, comma 3, DL n. 98/2011;
  • il regime ordinario (contabilità semplificata).

Detti soggetti:

  • determinano il reddito 2014 nei modi ordinari assoggettando lo stesso ad IRPEF, con le consuete modalità;
  • sono tenuti al versamento dell’acconto 2014 dell’imposta sostitutiva (codice tributo “1793” e “1794”). Tale importo confluirà negli acconti da indicare nel quadro RN del mod. UNICO 2015 PF.
  1. 3.      Minimi dal 2014

I soggetti che:

  • hanno iniziato l’attività nel 2011 adottando (per opzione) il regime ordinario;
  • dall’1.1.2014, essendo scaduto il triennio obbligatorio del regime ordinario, hanno adottato il regime dei minimi;

possono determinare l’acconto 2014 sia con il metodo storico che con il metodo previsionale.

Si ritiene che detti soggetti, in applicazione della disciplina generale in materia di versamento degli acconti, non siano tenuti al versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva 2014 in mancanza della base di riferimento.

Per l’acconto IRPEF può risultare conveniente ricorrere al metodo previsionale posto che dal 2014 il reddito derivante da tale attività non sarà assoggettato ad IRPEF ma ad imposta sostitutiva.

CEDOLARE SECCA

Il reddito derivante dalla locazione di fabbricati abitativi può, dietro opzione, essere assoggettato a “cedolare secca”, se i fabbricati sono posseduti da persone fisiche.

Il reddito fondiario non sarà quindi assoggettato ad irpef.

Se l'opzione per la cedolare secca è avvenuta con decorrenza dal 01.01.2014, sarà possibile escludere dal calcolo dell'acconto Irpef tutto il reddito fondiario di tale fabbricato.

Se invece la cedolare secca è applicabile solo per una parte dell'anno, sarà possibile escludere dal calcolo dell'acconto Irpef  solo il reddito fondiario 2013 corrispondente a detta parte d'anno .

Per chiarire meglio, proponiamo il seguente esempio:

Il Sig Rossi ha concesso in locazione un immobile abitativo a partire dal 1.08.2011. Il canone annuo è pari a 4.800. Nel 2014 il sig. Rossi non ha effettuato l' opzione per la cedolare secca.

In data 1.8.2014 il Sig Rossi ha optato per l'applicazione della cedolare secca.

Nel calcolo dell'acconto 2014 applicando il metodo previsionale il Sig. Rossi escluderà dalla base imponibile il reddito fondiario conseguito dal 1.8.2013 al 31.12.2013.

(4.800 – 240 per detrazione 5%) = 4.560

 4.560 : 12 x 5 ) = 1.900

Calcolerà perciò l'acconto Irpef su un imponibile pari a € 2.660 (4.560 – 1.900)

Non verserà l'acconto della cedolare secca.

Nel caso in cui l'anno di prima applicazione della cedolare secca sia anche il primo anno di possesso dell'immobile, l'acconto non è dovuto.

In caso di revoca della cedolare secca, è possibile determinare l'acconto dovuto per il periodo d'imposta di uscita dalla cedolare con il metodo previsionale.

L'acconto 2014 è stabilito in misura pari al 95%.

L'acconto della cedolare secca  va versato in unica soluzione o in due rate, seguendo le medesime regole stabilite per l'acconto irpef.

Se l'importo su cui calcolare l'acconto non supera € 51,65, l'acconto non è dovuto.

Se l'acconto è:

  • •        inferiore a 257,52, si versa in unica soluzione entro il 1° dicembre 2014;
  • •        pari o superiore a 257,52 si versa in due rate di cui :

◦        la prima rata calcolata nella misura del 40% del 95%;

◦        la seconda calcolata per differenza, tra il 95% e quanto versato quale prima rata.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il mancato o insufficiente versamento dell'acconto comporta una sanzione del 30%. E' possibile ricorrere al ravvedimento operoso versando la sanzione ridotta :

  • •        dello 0,2% per ogni giorno di ritardo se il pagamento avviene entro 14 giorni dalla scadenza del 1° dicembre;
  • •        del 3% ,se il pagamento avviene a partire dal 15 giorno successivo alla scadenza, ma entro 30 giorni;
  • •        del 3,75%, se il pagamento è eseguito decorsi 30 giorni dalla scadenza del 01/12 e comunque entro il termine per la presentazione di Unico 2015.

 Sono dovuti anche gli interessi nella misura del 1% annuo.

  • Data inserimento: 05.11.14
  • Inserito in:: Redditi
  • Notizia n.: 1654