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Acconti di novembre 2011 – IRAP

Entro il prossimo 30 novembre deve essere effettuato il versamento del secondo acconto delle imposte e dei contributi previdenziali. Nel presente scritto verrà trattata la normativa in tema di IRAP.

L’acconto IRAP dovuto per il 2011, da determinare prendendo come base l’importo del rigo “IR22 – Totale imposta” del modello IRAP 2011, è pari al:

Ø              99% per le persone fisiche e le società di persone

Ø              100% per le società di capitali

L’acconto IRAP va versato con le medesime modalità e negli stessi termini previsti per gli acconti IRPEF ed IRES, e precisamente:

1.       Persone fisiche e società di persone

L’acconto non è dovuto se l’importo del rigo IR22 è pari o inferiore ad euro 51. Se, al contrario, l’importo del rigo IR22 è pari o superiore ad euro 52, l’acconto deve essere versato in due rate:

  • la prima, pari al 40%, entro il termine per il versamento a saldo delle imposte
  • la seconda, pari al 60%, entro il prossimo 30 novembre.

2.       Società di capitali

L’acconto non è dovuto se l’importo del rigo IR22 è inferiore ad euro 21. Se, al contrario, l’importo del rigo IR22 è pari o superiore ad euro 21, l’acconto deve essere versato in due rate:

  • la prima, pari al 40%, entro il termine per il versamento a saldo delle imposte
  • la seconda, pari al 60%, entro l’11° mese dell’esercizio (quindi entro il prossimo 30 novembre 2011 se l’esercizio è coincidente con l’anno solare).

In caso di versamento rateale dell’acconto IRAP, la prima rata non è dovuta se di importo inferiore a 103 euro. In tal caso, l’intero acconto dovrà essere versato in unica soluzione entro il 30 novembre.

MODALITA’ DI VERSAMENTO

Il versamento del secondo acconto IRAP 2011 deve essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2011, a mezzo modello F24, utilizzando il codice tributo “3813” e indicando l’anno di imposta 2011.

  • Data inserimento: 21.11.11
  • Inserito in:: Redditi
  • Notizia n.: 19