Accordi Interconfederali Regionali per le procedure CIG in Deroga e Sospensioni per mancanza di lavoro per il periodo 04.11.2015-31.12.2015.
A seguito della stipulazione dell’Accordo Regionale fra Regione Veneto e Parti Sociali del 4 novembre scorso, che ha previsto l’estensione della copertura della CIG in Deroga per ulteriori 45 giorni (di calendario) per l’anno 2015, Confartigianato Veneto e le altre organizzazioni datoriale regionali e le OO.SS. regionali hanno siglato, in data 10 novembre 2015, due Accordi Interconfederali Regionali al fine di coordinare le procedure di richiesta di CIG in Deroga e di Sospensione per mancanza di lavoro previste per il settore artigiano con le nuove regole stabilite dal predetto Accordo del 04 novembre 2015.
Di seguito forniamo una sintesi del contenuto dei due accordi.
1. Accordo Interconfederale Regionale sulle procedure di consultazione per la CIG in deroga 2015
L’Accordo Interconfederale sulle procedure di consultazione per la CIG in deroga regola la procedura di richiesta del periodo integrativo di 45 giorni. Esso si applica alle aziende artigiane, iscritte ad EBAV, che hanno esaurito i 150 giorni di CIG in deroga previsti nel 2015 dal Decreto Interministeriale 83474/2014 e con riferimento ai dipendenti che hanno almeno 12 mesi di anzianità aziendale. Per quanto riguarda la richiesta del periodo integrativo, l’Accordo prevede che l’avvio della procedura di consultazione sindacale sia preceduta dall’attivazione dell’esame congiunto in sede regionale tramite l’avvio della relativa domanda alla Regione Veneto. La Regione, dopo l’esame della documentazione inviata, concederà il nulla osta per la stipulazione dell’ accordo sindacale o, in alternativa, convocherà in sede regionale le parti sociali interessate. Per quanto riguarda le modalità di effettuazione della richiesta di esame congiunto si rinvia alle note operative esplicate nella notizia n. 2338 del 10.11.2015.
L’Accordo del 10 novembre, inoltre, conferma che la procedura di consultazione ordinaria definita dall’Accordo Interconfederale continua a trovare applicazione:
- per le imprese che attivano per la prima volta la procedura di CIG in deroga dal 04.11.2015 al 31.12.2015;
- per le imprese che hanno già richiesto uno o più periodi di CIG in deroga nel 2015, ma che non hanno esaurito i 150 giorni previsti dalla normativa vigente;
(in allegato alla presente notizia il Verbale di accordo sindacale da utilizzare per la CIG in deroga integrativa)
2. Accordo Interconfederale Regionale sulle procedure per le sospensioni per mancanza di lavoro nell’artigianato veneto dal 04.11.2015 al 31.12.2015
L’Accordo Interconfederale sulle procedure per le sospensioni per mancanza di lavoro prevede che dal 04.11.2015, il ricorso alla sospensione EBAV sarà possibile solo con riferimento ai lavoratori non aventi i requisiti soggettivi (almeno 12 mesi di anzianità aziendale) per accedere alla CIG in deroga integrativa secondo le procedure definite dagli Accordi Interconfederali regolanti la materia.
Per gli accordi di sospensione in essere al 04.11.2015, per i quali non sono state esaurite le 90 giornate di sospensione, si profilano le seguenti ipotesi:
- Lavoratori con anzianità aziendale inferiore a 12 mesi: gli accordi continueranno a produrre effetti fino al termine concordato dalle parti. Tali lavoratori, quindi, continueranno a percepire la prestazione EBAV (e l’eventuale integrazione a carico dell’ente fino al 40% dell’indennità ASpI e pari a € 467,16) fino al raggiungimento delle 90 giornate;
- Lavoratori con anzianità aziendale di almeno 12 mesi: dovranno essere stipulati nuovi accordi di CIG in Deroga. Gli accordi di sospensione avranno efficacia fino al giorno di stipula dell’Accordo sindacale per la CIG in deroga integrativa. Pertanto, i predetti lavoratori percepiranno la prestazione EBAV (e l’eventuale integrazione a carico dell’ente fino al 40% dell’indennità ASpI e pari a € 467,16) fino all’inizio del periodo di CIG in deroga integrativa. Qualora la domanda di CIG in deroga presentata alla Regione Veneto non abbia esito positivo verrà riattivato l’Accordo di sospensione fino a decorrenza delle 90 giornate per ogni lavoratore.
In allegato i testi degli Accordi Interconfederali e il Verbale CIG in deroga compilabile.