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Accordo Regionale 16.07.2013. Sospensione per mancanza di lavoro nel 2013: documenti per attivare l’intervento.

Documentazione utile per attivare tra settembre e dicembre 2013 gli interventi di sospensione per mancanza di lavoro nelle aziende artigiane. Richieste da inviare a partire dal 28 agosto p.v.

Con riferimento alla precedente notizia n° 1119 del 23 luglio scorso, che illustrava l’Accordo Interconfederale Regionale del 16.07.2013 che ha fissato le procedure per attivare nel 2013 gli interventi di sospensione per mancanza di lavoro per tutti i settori artigiani, “edilizia” escluso, comunichiamo che è stata predisposta la documentazione utile per gli interventi di sospensione nella provincia di Vicenza.

 

Tale documentazione,allegata più sotto con accesso on line,comprende:

 

-   richiesta dell’azienda (modello SOSP 2013 compilabile);

-  stampato “privacy” da compilare e inviare da parte delle aziende non associate ad alcuna Organizzazione artigiana; 

-  Scheda illustrativa delle procedure, con note sulla compilazione del mod. SOSP 2013 e sui sussidi EBav ed INPS.

 

Confartigianato Vicenza darà seguito alle richieste inviate con mod. SOSP 2013 a partire dal 28 agosto 2013.

Le richieste vanno indirizzate a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.,

(solo in caso di malfunzionamento dell’indirizzo mail, utilizzare il fax 0444 392477).

ATTENZIONE: Non saranno registrate le richieste di attivazione degli interventi di sospensione inviate prima del prossimo 28 agosto.  

 

Si ricorda che l’intervento della “sospensione” potrà essere attivato solo dopo avere completamente esaurito il periodo di 180 giorni lavorativi di Cassa Integrazione in Deroga.

Nel caso di mancato esaurimento dei 180 gg. nell’ambito del periodo di cassa giunto a scadenza, l’azienda dovrà attivare nuovo intervento di CIG in Deroga per i giorni non ancora utilizzati. A tal fine occorre inviare un secondo mod. M 2013 e attivare conseguente nuovo incontro di consultazione sindacale per la sottoscrizione del Verbale di CIG in Deroga.

Relativamente al calcolo dei 180 giorni, ricordiamo che va considerata ogni giornata lavorativa nella quale almeno un dipendente dell’azienda sia assente per cassa integrazione. Tenuto conto che nel 2013 i primi interventi di CIG in Deroga sono iniziati il 2 gennaio, per le aziende che hanno dal 2 gennaio sempre utilizzato la cassa, l’esaurimento dei 180 giorni avverrà non prima della prima decade di settembre.

 

 

E’ confermata la durata dei sussidi EBav ed INPS per un massimo di 90 gg. di calendario nel biennio e ai fini dei 90 gg., nel conto individuale del dipendente, per entrambi i sussidi non si tiene conto di quanto già fruito prima del 2013.

 

L’erogazione dell’ASpI prevista dalla Riforma Fornero a favore dei lavoratori sospesi, art. 3 legge 92 del 2012, avviene solo in presenza dell’erogazione del sussidio da parte dell’Ente Bilaterale e dei requisiti individuali previsti (vedi circolare INPS n° 36 del 2013).

Per consentire nel 2013 l’intervento combinato (sussidio EBav e indennità INPS) sono state confermate le previgenti convenzioni tra l’Ente Bilaterale e l’Istituto.

 

Si ricorda ancora che per poter accedere all’indennità dell’INPS, “ASpI per lavoratori sospesi”, il dipendente deve essere in possesso di requisiti contributivi non facilmente soddisfabili in tempi di crisi. Sono richiesti almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente l’inizio della sospensione e almeno un contributo utile versato antecedentemente a tale biennio.

A questo proposito, ricordiamo che le posizioni contributive dei periodi di apprendistato sono utili solo a decorrere dal 2013 e che non sono computabili i contributi figurativi relativi a periodi di malattia, infortunio o cassa integrazione, privi di integrazione a carico ditta,. Tali periodi sono considerati neutri, nel senso che l’ambito temporale in cui ricercare le 52 contribuzioni settimanali, retroagisce per un periodo pari a quello di questi eventi.

Si dovrà quindi tener conto che gli apprendisti ed ex apprendisti nonché molti degli altri dipendenti che nel passato hanno fruito di consistenti periodi di cassa /sospensione, non hanno i requisiti per accedere al sussidio INPS e potranno percepire solo il sussidio EBav di € 8,8 giornaliere (per max 30 gg. al mese x 3 mesi)

 

Si ricorda infine che il sussidio Ebav viene liquidato alle seguenti condizioni:

l’azienda e il dipendente siano in regola con la contribuzione all’Ente Bilaterale; vi sia la comunicazione dell’azienda all’Associazione (Mod. sosp.2013) e la domanda di sussidio all’Ebav presentata dal dipendente presso uno sportello del sindacato; vi siano le successive comunicazioni mensili a consuntivo dell’azienda all’EBav.

 

Riguardo ai consuntivi mensili da inviare ad EBav, facciamo presente che al momento non sono ancora stati predisposti i relativi stampati da parte dell’Ente.

 

Dovrebbe essere già operativa la procedura telematica INPS relativa alla comunicazione della sospensione all’Istituto da parte delle aziende, da inviare entro 20 gg. dall’inizio del periodo di sospensione . Essacomprende anche la predisposizione delle domande dei dipendenti (mod SR 72)e prevede anche le modalità per trasmettere i consuntivi mensili all’INPS.

 

 

 

 

On line: modello SOSP 2013, modello PRIVACY e SCHEDA ISTRUZIONI

 

  • Data inserimento: 09.08.13