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Accordo Regionale 16.07.2013. Sospensione per mancanza di lavoro nelle aziende artigiane: procedure 2013.

Siglato il 16 luglio scorso l’Accordo Interconfederale Regionale che dispone modalità e procedure per attivare tra settembre e dicembre 2013 gli interventi di sospensione per mancanza di lavoro nelle aziende artigiane.

Lo scorso 16 luglio le Organizzazioni Artigiane e CGIL, CISL e UIL regionali hanno siglato l’Accordo Interconfederale Regionale che dispone le procedure per attivare nel 2013 gli interventi di sospensione per mancanza di lavoro dei lavoratori dipendenti da aziende artigiane di tutti i settori, “edilizia” escluso.

L’intervento della “sospensione” potrà essere attivato solo dopo avere completamente esaurito il periodo di 180 giorni lavorativi di Cassa Integrazione in Deroga.

 

Relativamente al calcolo dei 180 giorni, ricordiamo che va considerata ogni giornata lavorativa nella quale almeno un dipendente dell’azienda sia assente per cassa integrazione. Tenuto conto che nel 2013 i primi interventi di CIG in Deroga sono iniziati il 2 gennaio, per le aziende che hanno dal 2 gennaio sempre utilizzato la cassa, l’esaurimento dei 180 giorni avverrà non prima del prossimo 10 settembre.

Entro i primi di settembre sarà pubblicata la modulistica con relative note operative necessarie per attivare l’intervento di sospensione nella nostra provincia.

 

Il nuovo Accordo Regionale del 16 luglio 2013 prevede per il 2013 procedure sostanzialmente simili a quanto già previsto gli anni precedenti. In sintesi il percorso, con le consuete tempistiche, rimane il seguente:

 

-       l’azienda invia il mod. Sosp 2013 all’Associazione, la quale provvede alle comunicazioni formali alle OOSS e all’EBav;

-       all’assistenza ai dipendenti (presentazione delle domande di sussidio EBav) provvede l’operatore sindacale che nel 2013 ha già sottoscritto il verbale di CIG in Deroga;

-       anche se non obbligatorio, è consigliabile che l’operatore sindacale sottoscriva assieme ai dipendenti il verbale di sospensione (firma sul retro del mod. Sosp 2013);

-       l’azienda cura i relativi adempimenti amministrativi (consuntivi mensili all’EBav ed eventuale domanda di sussidio ASpI e relativi consuntivi all’INPS).

 

E’ confermata la durata dell’intervento EBav per un massimo di 90 gg. di calendario e fissata in 8,80 € la misura giornaliera del sussidio; stessa misura per operai, impiegati e apprendisti. Ai fini dei 90 gg., nel conto individuale del dipendente, non si tiene conto di quanto già fruito prima del 2013.

 

Sono invece da confermare le disposizioni operative relative all’intervento aggiuntivo dell’INPS tramite l’erogazione dell’ASpI prevista dalla Riforma Fornero a favore dei lavoratori sospesi, art. 3 legge 92 del 2012, per un massimo di 90 gg. nell’arco del biennio mobile.

Per realizzare l’intervento combinato (sussidio EBav e indennità INPS) devono essere approntate le necessarie convenzioni tra l’Ente Bilaterale e l’Istituto.

 

Si ricorda anche che mentre è sufficiente che l’azienda sia aderente ed in regola con i versamenti all’EBav affinché il dipendente possa richiedere il sussidio per sospensione, per poter accedere all’indennità dell’INPS, ASpI per lavoratori sospesi, il dipendente deve essere in possesso di requisiti contributivi non facilmente soddisfabili in tempi di crisi. Sono richiesti almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente l’inizio della sospensione e almeno un contributo utile versato antecedentemente a tale biennio.

A questo proposito, ricordiamo che fino al 31.12.2012 sono computabili solo le contribuzioni settimanali di operai e impiegati. Le posizioni contributive degli apprendisti sono utili solo a decorrere dal 2013.

Inoltre per tutte le qualifiche non sono utili i contributi figurativi relativi a periodi di malattia, infortunio o cassa integrazione, ma tali periodi sono considerati neutri, nel senso che l’ambito temporale del biennio in cui ricercare le 52 contribuzioni settimanali, retroagisce di un periodo pari a quelli contraddistinti da malattia, infortunio e cassa.

Da quanto precede, nel caso di attivazione della sospensione, si dovrà tener conto che molti dei dipendenti interessati potranno richiedere il sussidio EBav ma non avranno comunque diritto all’indennità dell’INPS. Percepirà solo il sussidio EBav la maggioranza degli apprendisti/ex apprendisti e comunque molti dei dipendenti che hanno in questi anni fruito di prolungati periodi di sospensione o cassa integrazione.

 

Ricordiamo inoltre che l’indennità dell’INPS spetta ai lavoratori che ne hanno i requisiti, solo in presenza della corrispondente erogazione del sussidio Ebav.

Il sussidio Ebav viene liquidato alle seguenti condizioni: l’azienda e il dipendente siano in regola con la contribuzione all’Ente Bilaterale; vi sia la comunicazione dell’azienda all’Associazione (Mod. sosp.2013) e la domanda di sussidio all’Ebav presentata dal dipendente presso uno sportello del sindacato; vi siano le successive comunicazioni mensili a consuntivo dell’azienda all’EBav.

Riguardo a quest’ultima comunicazione facciamo presente che durante i periodi di sospensione il dipendente è a disposizione dell’azienda per eventuali rientri al lavoro, anche per singole giornate, e pertanto le indennità ed i sussidi possono essere liquidate solo a consuntivo.

La procedura telematica INPS relativa alla comunicazione della sospensione all’Istituto da parte delle aziende deve essere inviata non oltre 20 gg. dall’inizio del periodo di sospensione . Essacomprende anche la predisposizione delle domande dei dipendenti (mod SR 72)e prevede anche le modalità per trasmettere i consuntivi mensili all’INPS.

 

Una volta realizzata la convenzione EBav- INPS procederemo ad aggiornare le schede già in uso in passato: scheda illustrativa delle procedure e scheda informativa per il dipendente.

Le Schede e il mod. sosp 2013, in formato pdf con campi compilabili, (e lo stampato “privacy” per le aziende artigiane non associate), da utilizzare per la provincia di Vicenza saranno pubblicate e reperibili prima di settembre e da quel momento le aziende potranno trasmettere la documentazione all’Associazione (preferibilmente tramite mail aQuesto indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o in alternativa tramite fax allo 0444392477).

On line il testo dell’Accordo Regionale del 16 luglio 2013

  • Data inserimento: 23.07.13