Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se vuoi saperne di più consulta la cookie policy Per saperne di piu'

Approvo

Addizionale erariale 2011 per i veicoli oltre 225 KW

Con Risoluzione 20 ottobre 2011, n. 101 l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica per i veicoli finalizzati al trasporto promiscuo di persone e cose, di potenza superiore

Con Decreto Legge n. 98 del 6/07/2011, convertito in Legge n. 111 del 15/07/2011, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose è stata introdotta dal 2011 un’addizionale erariale sulla tassa automobilistica  pari a 10 euro per ciascun KW di potenza del veicolo superiore a 225 KW.

In caso di omesso o insufficiente versamento dell'addizionale si applica la sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 471, pari al 30% dell'importo non versato.

Le modalità ed i termini di pagamento dell'addizionale sono stabiliti nel Decreto del 7 ottobre 2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

 

Per l'anno 2011 sono soggetti al pagamento dell'addizionale erariale coloro che alla data del 6 luglio 2011 risultino dal PRA proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria dei citati veicoli. Per tale anno l’addizionale deve essere corrisposta  entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto 7 ottobre 2011, quindi  entro il 10 novembre 2011, utilizzando esclusivamente il modello “F24 elementi identificativi”.

Con la Risoluzione n. 101 del 20/10/2011 l'Agenzia delle Entrate ha individuato i seguenti codici tributo da utilizzare per il versamento tramite F24:

  • 3364 denominato "Addizionale erariale della tassa automobilistica - art. 23, comma 21,d.l. 98/2011";
  • 3365 denominato "Addizionale erariale della tassa automobilistica - art. 23, comma 21,d.l. 98/2011 - Sanzione";
  • 3366 denominato "Addizionale erariale della tassa automobilistica - art. 23, comma 21,d.l. 98/2011 - Interessi";

Per gli anni 2012 e successivi, sono tenuti al pagamento dell’addizionale coloro che risultino al PRA proprietari (o usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria) alla scadenza del termine utile per il pagamento della tassa automobilistica. Il pagamento, in attesa di attivazione di altre modalità, continuerà ad essere effettuato utilizzando il modello “F24 elementi identificativi", negli stessi termini previsti per il pagamento della tassa automobilistica.

 

In caso di prima immatricolazione, l’addizionale è dovuta in misura integrale, in deroga a quanto previsto dall’art. 2 del decreto del Ministero delle Finanze 18 novembre 1998, n. 462; l’addizionale è dovuta per l’intero anno (12/12) anche per il primo anno del veicolo.

  • Data inserimento: 25.10.11
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 47