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ALIMENTAZIONE: Obbligo indicazione sede stabilimento di produzione o confezionamento

In Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre è stato pubblicato il Decreto Legislativo 15 settembre 2017 n. 145 sulla “Disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione” dei prodotti alimentari.

Il provvedimento si applica ai prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività.

E’ ora obbligatorio riportare in etichetta la località e l'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, la sede dello stabilimento di confezionamento. Questo dato può essere omesso (articolo 4) qualora l'indicazione della località consenta comunque l'agevole e immediata identificazione dello stabilimento.

 

La sede di produzione può essere omessa anche in altri casi espressamente previsti, ovvero quando:

 

  1. a) la sede dello stabilimento di produzione, o se diverso, di confezionamento coincide con la sede già indicata in etichetta ai sensi dell'articolo 9, paragrafo l, lettera h), del regolamento n. 1169/2011, ovvero coincide con il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare responsabile dell’alimento;
  2. b) i prodotti alimentari preimballati riportano il marchio di identificazione di cui al regolamento n. 853/2004 o la bollatura sanitaria ai sensi del regolamento n. 854/2004;
  3. c) il marchio contiene l'indicazione della sede dello stabilimento.

 

Nel caso in cui l'operatore del settore alimentare disponga di più stabilimenti, è consentito indicare tutti gli stabilimenti purché quello effettivo sia evidenziato mediante punzonatura o altro segno.

All’articolo 5 del decreto sono previste le sanzioni per le violazioni alle disposizioni in esso contenute. In particolare:

  • la mancata indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento dei prodotti alimentari preimballati, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 15.000 euro.

 

  • nel caso l'impresa disponga di più stabilimenti e non evidenzi quello effettivo mediante punzonatura o altro segno, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 15.000 euro.

 

  • la mancata indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, secondo le modalità di presentazione delle indicazioni obbligatorie stabilite dall'articolo 13 del regolamento n. 1169 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.

 

Il decreto entra in vigore il 22 ottobre 2017 ma le disposizioni in esso contenute scatteranno a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (5 aprile 2018). In questo lasso di tempo (180 giorni), gli alimenti potranno essere immessi sul mercato o etichettati senza dover indicare la sede di produzione e potranno essere commercializzati anche dopo, fino all'esaurimento delle scorte.

  • Data inserimento: 22.01.18