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CREDITO D’IMPOSTA “CARO PETROLIO”

Agevolazione estesa a settembre 2026

Il Decreto-legge 10 settembre 2026, n. 157 estende al mese di settembre 2026 il credito d’imposta riconosciuto alle imprese a fronte della maggiore spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio utilizzato come carburante.

La modifica riguarda l’articolo 3 del D.L. 18 marzo 2026, n. 33, convertito dalla legge 13 maggio 2026, n. 79. In particolare, il nuovo decreto sostituisce le parole “da marzo ad agosto” con “da marzo a settembre”, ampliando così di un mese il periodo agevolato.

A chi spetta il beneficio

Il credito d’imposta è destinato:

  • alle imprese di autotrasporto merci su strada;
  • alle imprese esercenti attività di trasporto di persone;
  • alle imprese che svolgono attività di trasporto di persone mediante autobus a noleggio con conducente, ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.

Il beneficio è, dunque, riconosciuto alle imprese che rientrano nelle categorie previste dalla normativa, iscritte al Registro Elettronico Nazionale (REN) oppure aventi stabile organizzazione in Italia.

Quali spese sono agevolate

Il credito riguarda la maggiore spesa sostenuta per l'acquisto di gasolio utilizzato per la trazione dei veicoli nella disponibilità dell'impresa.

La maggiore spesa viene determinata confrontando il costo sostenuto nei mesi agevolati con il prezzo del gasolio relativo a febbraio 2026, rilevato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Il credito può arrivare fino al 70% della maggiore spesa, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla disciplina.

L’estensione al mese di settembre 2026

In origine, il credito riguardava gli acquisti effettuati nei mesi da marzo ad agosto 2026. Il D.L. n. 157/2026 estende ora il periodo anche agli acquisti effettuati nel mese di settembre 2026.

Il periodo complessivamente agevolabile diventa quindi quello compreso tra 1° marzo e 30 settembre 2026.

Per finanziare l’estensione, il decreto incrementa inoltre di 16 milioni di euro l’autorizzazione di spesa prevista per il 2026.

Le imprese che hanno già presentato la domanda per il periodo di marzo-agosto non dovranno considerare automaticamente inclusi gli acquisti di settembre. Per questi ultimi occorrerà attendere le indicazioni del MIT, che stabiliranno modalità e termini per presentare la richiesta.

Nel frattempo, è consigliabile conservare la documentazione relativa ai rifornimenti effettuati a settembre e verificare che siano rispettati i requisiti previsti dalla normativa.

 

 

 

  • Data inserimento: 14.09.26
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 7287