Anticipazione delle indennità di disoccupazione erogate nell’ambito dell’ASPI
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 133 dell’8 giugno 2013 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 29 marzo 2013 che disciplina le modalità di attuazione dell’articolo 2, comma 19, della legge 28 giugno 2012 n. 92 che dispone, in via sperimentale per gli anni 2013 – 2015, che il lavoratore avente diritto all’indennità mensile ASPI può richiederne la liquidazione anticipata al fine di intraprendere un’attività di lavoro autonomo (cfr. circolare Inapa n. 3 del 7 gennaio 2013, punto 1.9.4).
In attesa che la Direzione Generale dell’INPS emani le proprie disposizioni al riguardo, si pubblica il testo del Decreto Ministeriale e se ne illustrano i contenuti di maggiore rilievo.
Destinatari della disposizione in oggetto sono i lavoratori beneficiari dei trattamenti di ASPI o di mini-ASPI che intendono:
- intraprendere un’attività di lavoro autonomo;
- avviare un’attività di auto impresa o micro impresa;
- associarsi in cooperativa;
- sviluppare a tempo pieno un’attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione di Aspi o mini-ASpI.
Tali soggetti possono ottenere - nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 - la liquidazione in un’unica soluzione dell’indennità di ASpI per un numero di mensilità pari a quelle spettanti e non ancora percepite.
I lavoratori che intendono avvalersi di tale possibilità devono presentare all’INPS - in via telematica - apposita domanda entro i termini di fruizione della prestazione mensile di ASpI o mini-ASpI e, comunque, entro 60 giorni dalla data di inizio dell’attività autonoma o dell’associazione in cooperativa.
Nell’istanza dovrà essere specificata l’attività da intraprendere o da sviluppare, secondo le indicazioni che saranno fornite dall’Istituto stesso e dovrà essere corredata dalla documentazione comprovante ogni elemento che attesti l’assunzione di iniziative finalizzate allo svolgimento dell’attività che dà titolo alla corresponsione anticipata dell’indennità.
L’indennità anticipata dovrà essere restituita, nel caso in cui il lavoratore si rioccupi prima della scadenza del periodo spettante di indennità.
Nei casi di rioccupazione il lavoratore è tenuto a dare comunicazione scritta dell’avvenuta assunzione alla sede dell’INPS che ha liquidato l’anticipazione, entro 10 giorni dall’inizio dell’attività di lavoro dipendente.
Si forniranno ulteriori chiarimenti non appena l’Istituto previdenziale emanerà le proprie le disposizioni.