APPALTI: Dl Semplificazioni: le deroghe al Codice degli appalti
E' in vigore la legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del DL 16 luglio 2020, n. 76 decreto recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, contenente, tra le varie disposizioni, un pacchetto di misure destinato a rilanciare ed accelerare gli investimenti pubblici. In questa direzione si inquadrano le deroghe al Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016) estese fino al 31 dicembre 2021 che permetteranno di assegnare gli appalti con procedure più rapide.
Nello specifico, all’articolo 1 è previsto che, qualora la determina a contrarre sia adottata entro il 31 dicembre 2021, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro (anziché a 40 mila euro) e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro. L’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento: il mancato rispetto dei termini, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini dell’imputabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e – qualora imputabili all’operatore economico – i ritardi costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento.
Per gli appalti di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, è prevista l’aggiudicazione tramite procedura negoziata a inviti: almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, e di almeno quindici per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglia comunitaria (5,3 milioni).
Inoltre, in base a una modifica introdotta dal Senato, le stazioni appaltanti daranno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate senza bando, tramite pubblicazione di un avviso sui siti internet istituzionali.
Al fine di incentivare e semplificare l’accesso delle micro, piccole e medie imprese, il comma 5-ter, anch’esso introdotto dal Senato, ha stabilito che le disposizioni dell’articolo 1 si applicano anche alle procedure per l’affidamento della gestione di fondi pubblici comunitari, nazionali, regionali e camerali.
Nel caso di appalti di importo maggiore, pari o superiori alle soglie comunitarie si potrà ricorrere alla procedura negoziata o del dialogo competitivo, senza previa pubblicazione di un bando di gara, nella misura “strettamente necessaria quando – per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dal COVID-19- i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati”.
Il ricorso a tale procedura per ragioni di estrema urgenza, come da modifica del Senato, avviene previa pubblicazione dell’avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione. Nei casi di estrema urgenza e in alcuni settori quali ad esempio l’edilizia scolastica, universitaria, sanitaria giudiziaria e penitenziaria, le stazioni appaltanti possono operare in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli europei inderogabili. Per gli appalti sopra soglia l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento.
La procedura negoziata potrà essere utilizzata altresì per l’affidamento delle attività di esecuzione lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie comunitarie anche in caso di singoli operatori economici con sede operativa collocata in aree di preesistente crisi industriale complessa che abbiano stipulato con le pubbliche amministrazioni competenti un accordo di programma. Tali disposizioni si applicano anche agli interventi per la messa a norma o in sicurezza di edifici pubblici destinati ad attività istituzionali.