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Applicazione degli incentivi alle assunzioni alla luce della legge 92/2012

Riforma del mercato del lavoro: nota alla circolare inps n. 137 del 12 dicembre 2012

L’applicazione degli incentivi alle assunzioni alla luce della legge 92/2012

 

Riforma del mercato del lavoro: nota alla circolare inps n. 137 del 12 dicembre 2012

 

 

L’INPS con la Circolare n. 137 è intervenuta a fornire chiarimenti in merito all’applicazione della normativa sugli incentivi alle assunzioni alla luce dei principi generali introdotti dall’art. 4, commi 12-15, della legge 92/2012. In particolare, l’Istituto analizza le ripercussioni della novella legislativa in relazione a due tipologie di benefici: gli incentivi per l’assunzione dei lavoratori disoccupati o in CIGS da almeno 24 mesi e gli incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti alle liste di mobilità.

 

L’art. 4, comma 12, della legge 92/2012 disciplina quattro principi generali che delimitano l’applicazione degli incentivi all’assunzione, anche con riferimento al contratto di somministrazione.

In primo luogo, la norma stabilisce che i datori di lavoro non possono godere dei benefici nelle ipotesi in cui non sono liberi di scegliere il soggetto da assumere, vale a dire nel caso in cui sussiste un obbligo di assumere un determinato lavoratore stabilito dalla legge o dai contratti collettivi (diritto di precedenza – lett. a). Allo stesso modo è escluso dal beneficio il datore di lavoro che viola il diritto di precedenza ed assume un lavoratore diverso da quello per cui sussiste l’obbligo (lett. b).

 

In secondo luogo, gli incentivi non spettano con riferimento a quei datori di lavoro (od utilizzatori) che abbiano in atto, nella singola unità produttiva, sospensioni per crisi o riorganizzazione aziendale, salvo il caso in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso diversa unità produttiva (lett. c).

 

Infine, la norma stabilisce che “gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo” (lett. d).

 

Per quanto concerne al cumulo degli incentivi l’art. 4, comma 13, stabilisce alcuni limiti circa la spettanza e la durata degli stessi.

In primo luogo, la durata massima prevista dalle diverse disposizioni che disciplinano gli incentivi deve essere valutata considerando sia gli incentivi goduti quando il lavoratore era alle dirette dipendenze di un determinato soggetto sia gli incentivi goduti durante eventuali periodi di utilizzazione indiretta, da parte dello stesso soggetto mediante contratto di somministrazione (in tal caso l’utilizzatore deve rimborsare al somministratore gli oneri previdenziali “effettivamente sostenuti”).

È da tenere presente che gli incentivi sono subordinati anche al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, in particolare al possesso, da parte dei datori di lavoro, de DURC (documento unico di regolarità contributiva).

 

  1. 1.      assunzione di lavoratori disoccupati o in cigs da almeno 24 mesi

 

L’art. 8, comma 9, della legge 407/1990 prevede che per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati o in cigs da almeno 24 mesi sia previsto, a favori dei datori di lavoro, uno sgravio contributivo nella misura del 50% per un periodo di 36 mesi.

La legge 92/2012 ha modificato la disciplina delle cause ostative al godimento dell’incentivo, escludendo il beneficio solo nel caso di licenziamenti intimati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale (la precedente disposizione prevedeva che qualunque tipo di licenziamento impediva l’accesso all’incentivo), vale a dire per quelle assunzioni effettuate in sostituzione di lavoratori licenzianti per g.m.o. L’INPS precisa che la suddetta condizione ostativa deve riferirsi solo a quei casi i  cui si configura una violazione di un diritto di precedenza all’assunzione. Di conseguenza, l’incentivo spetta qualora, nel caso di licenziamento per g.m.o. o per riduzione del personale, venga offerto il lavoro ai dipendenti licenziati e questi rifiutino.

 

Per quanto riguarda le imprese artigiane, la disciplina in materia non viene toccata dalla riforma. Pertanto, le assunzioni effettuate dalle suddette aziende comportano lo sgravio contributivo del 100% per un periodo di 36 mesi.

 

Con riferimento al cumulo degli incentivi, la Circolare INPS precisa che l’incentivo in oggetto è riconosciuto anche nel caso di trasformazione a tempo indeterminato di un precedente contratto a tempo determinato, ma non spetta se la trasformazione avviene nei confronti di un lavoratore che ha maturato un diritto di precedenza all’assunzione.

 

L’incentivo spetta che nelle ipotesi di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione. In tal caso il beneficio spetta  per 36 mesi, compresi gli eventuali periodi i cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

 

  1. 2.      assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità

 

Le regole generali dettate dalla legge 92/2012 in relazione al diritto di precedenza nelle assunzioni valgono anche per gli incentivi all’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.

 

Con riferimento al cumulo degli incentivi, la Circolare INPS afferma che l’assunzione a tempo indeterminato, successiva ad un rapporto a tempo determinato originariamente instaurato con un lavoratore iscritto alle liste di mobilità, deve essere equiparata alla trasformazione a tempo indeterminato prevista dall’art. 8, c. 2, legge 223/1991. Pertanto, per un’assunzione a tempo indeterminato che segua, con o senza soluzione di continuità, un’assunzione a termine dalle liste di mobilità, spetta la riduzione contributiva per 12 mesi, a cui si aggiunge il contributo mensile di cui all’art. 8, c. 4, l. 223/1991. Tali benefici non spettano nei casi in cui l’assunzione sia dovuta al rispetto del diritto di precedenza.

 

Nel caso di somministrazione l’incentivo spetta all’agenzia di somministrazione sia per le assunzioni a tempo determinato che indeterminato; in caso di assunzione a tempo indeterminato l’incentivo spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per i periodi di somministrazione a tempo determinato; spetta anche mentre il lavoratore è in attesa di assegnazione.

L’incentivo non spetta se l’agenzia di somministrazione assume entro sei mesi un lavoratore iscritto alle liste di mobilità,

 

  • Data inserimento: 17.12.12