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APPRENDISTATO: ulteriori chiarimenti sullo sgravio contributivo per le imprese che occupano fino a 9 dipendenti

L’INPS integra le informazioni contenute nella circolare128/2012 dando ulteriori istruzioni per la fruizione dello sgravio contributivo per le imprese che assumono apprendisti e che occupano fino a 9 dipendenti
Dopo aver dato le indicazioni di carattere normativo e affrontati gli aspetti contributivi connessi allo sgravio contributivo riconosciuto alle aziende fino a 9 dipendenti che assumono apprendisti, l’INPS, con il messaggio 20123 del 6 dicembre u.s. ha provveduto a fornire ulteriori specifiche, specie con riguardo alle modalità di compilazione della dichiarazione sugli aiuti “de minimis” connessa alla richiesta di sgravio contributivo.Tralasciando la parte relativa all’identificazione dei nuovi codici tipo contribuzione per la compilazione del flusso Emens, che dovranno essere adottati a partire dalle denunce contributive riferite a gennaio 2013, nel messaggio l’Istituto precisa alcuni aspetti legati alla trasmissione della dichiarazione “de minimis” con riguardo ai seguenti aspetti: - Viene precisata la definizione di impresa alla luce della normativa europea, precisando che si considera impresa “ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica” - Viene segnalata l’opportunità che la dichiarazione “de minimis” venga inviata da parte delle aziende nel più breve tempo possibile dall’assunzione del lavoratore, tenuto conto che la sua acquisizione da parte dell’istituto è preliminare all’inserimento del codice di autorizzazione allo sgravio - In relazione alle modalità di calcolo degli aiuti “de minimis”, fermi restando i limiti previsti dalla normativa europea (200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, che scendono a 100.000 per il settore trasporto su strada), l’INPS precisa che l’importo dell’agevolazione va calcolato a decorrere dal momento dell’insorgenza del relativo diritto, quindi, per l’apprendistato, dal momento dell’assunzione. Viene inoltre precisato che nel caso di aiuti erogabili in più quote, gli stessi vengono attualizzati al loro valore al momento della concessione; di conseguenza, con riferimento agli sgravi triennali per gli apprendisti, l’impresa dovrà quantificare e dichiarare l’aiuto per tutto il triennio dell’agevolazione.In tal modo si evita alle imprese la riproposizione della dichiarazione in relazione a ciascuno dei due esercizi successivi - L’Istituto, infine, elenca le principali fattispecie agevolative soggette alla disciplina de “de minimis”, che ricomprendono la definizione agevolata dei contributi sospesi a seguito del sisma in Abruzzo del 2009, l’istituzione della banca dati giovani genitori, l’incentivo per la stabilizzazione, entro il 31 marzo 2013, di rapporti di lavoro a termine, di co.co.co e associazione in partecipazione di giovani e donne e l’assunzione con contratto a termine di durata minima di 12 mesi.
  • Data inserimento: 14.12.12