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Approvato il «Piano d'azione nazionale per incrementare gli edifici ad energia quasi zero» - Edifici NZEB

Sarà considerato “edificio a energia quasi zero” ogni edificio, sia esso di nuova costruzione o esistente, che risponderà ai requisiti tecnici stabiliti nel piano d’azione

Con apposito comunicato riportato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11/08/2017, il Ministero dello sviluppo economico informa che nel proprio sito web è stato pubblicato il decreto interministeriale 19/06/2017, recante l'approvazione del «Piano d'azione nazionale per incrementare gli edifici ad energia quasi zero». 

Il “Piano d’azione”, è stato definito in funzione di quanto previsto dall’articolo 4-bis, comma 2 (riportato di seguito), dal decreto legislativo n. 192 del 2005, che attua la direttiva comunitaria 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia.

Vale la pena di evidenziare che la direttiva EPBD (Energy Performance of Buildings Directive), prevede che gli Stati membri provvedono affinché entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione siano edifici a energia quasi zero e a partire dal 31 dicembre 2018 gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici e di proprietà di questi ultimi siano edifici a energia quasi zero.

Il piano d’azione chiarisce il significato di “edifici NZEB”, valutando le prestazioni energetiche di alcune delle sue espressioni nelle differenti tipologie d’uso e zone climatiche. Stima inoltre i sovraccosti necessari, rispetto ai livelli attuali, per la realizzazione di nuovi edifici NZEB o per la trasformazione in NZEB degli edifici esistenti e traccia gli orientamenti e le linee di sviluppo nazionali per incrementare il loro numero tramite le misure di regolazione e di incentivazione rese disponibili.

In un’ottica di incremento dell’efficienza energetica degli edifici, i parametri energetici e le caratteristiche termiche minime sono stati resi più sfidanti. Rispetto al valore precedentemente in vigore, sono state infatti rimodulate le trasmittanze minime previste per gli elementi edilizi, abbassandole di circa il 15% per gli interventi eseguiti a partire dal 1° luglio 2015, e di un ulteriore 15% a partire dal 1° gennaio 2021. Inoltre è previsto un miglioramento per i rendimenti minimi degli impianti tecnici.

In allegato si riporta il decreto interministeriale 19/06/2017 e il «Piano d'azione nazionale per incrementare gli edifici ad energia quasi zero». 

 

Decreto legislativo 19/08/2005, n. 192 – Articolo 4-bis (Edifici ad energia quasi zero)

1. A partire dal 31 dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi compresi gli edifici scolastici, devono essere edifici a energia quasi zero. Dal 1° gennaio 2021 la predetta disposizione è estesa a tutti gli edifici di nuova costruzione.

2. Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, della coesione territoriale, dell’economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute e il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ognuno per i profili di competenza, sentita la Conferenza unificata è definito il Piano d’azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero. Tale Piano, che può includere obiettivi differenziati per tipologia edilizia, è trasmesso alla Commissione europea.

3. Il Piano d’azione di cui al comma 2 comprende, tra l’altro, i seguenti elementi: a) l’applicazione della definizione di edifici a energia quasi zero alle diverse tipologie di edifici e indicatori numerici del consumo di energia primaria, espresso in kWh/m² anno; b) le politiche e le misure finanziarie o di altro tipo previste per promuovere gli edifici a energia quasi zero, comprese le informazioni relative alle misure nazionali previste per l’integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici, in attuazione della direttiva 2009/28/CE, tenendo conto dell’esigenza prioritaria di contenere il consumo del territorio; c) l’individuazione, sulla base dell’analisi costi-benefici sul costo di vita economico, di casi specifici per i quali non si applica quanto disposto al comma 1; d) gli obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione entro il 2015, in funzione dell’attuazione del comma 1.

  • Data inserimento: 28.08.17