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Approvo

Area Alimentazione Panificazione: sottoscritto il 19 novembre ’13 l’Accordo per il rinnovo del Contratto Nazionale di lavoro.

Il 19 novembre u.s. Confartigianato e OOSS nazionali hanno sottoscritto l’Accordo per il rinnovo del CCNL artigiano dell’Area Alimentazione Panificazione, scaduto a fine 2012, che si applica anche alle piccole imprese non artigiane.

Il 19 novembre 2013 la Confartigianato e le altre Organizzazioni nazionali dell’artigianato hanno sottoscritto con CGIL, CISL e UIL nazionali di settore l’Accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro(CCNL) della alimentazione e panificazione artigiana, scaduto il 31 dicembre 2012.

Il nuovo Accordo, il primo di questa tornata contrattuale che andrà a rinnovare la maggior parte dei CCNL artigiani, tutti scaduti a fine 2012, comprende anche un articolato di disposizioni specifiche, dedicate alle imprese alimentari non artigiane, che consente l’applicazione del contratto nazionale anche a queste imprese non artigiane che occupano fino a 15 dipendenti.

Di seguito è proposta una sintesi delle novità relative al rinnovo del contratto nazionale artigiano e più avanti un cenno sulle disposizioni che allargano la sfera di applicazione di tale contratto alle aziende alimentari non artigiane. 

 

Il nuovo CCNL Alimentari e Panificazione, secondo le regole del sistema contrattuale artigiano, avrà validità per tre anni e considerata la precedente scadenza del 31.12.2012, il triennio di vigenza contrattuale interessa gli anni 2013, 2014 e 2015.

La decorrenza delle variazioni introdotte è quella di sottoscrizione, 19 novembre ’13, ma per molte di esse lo stesso Accordo di Rinnovo fissa una decorrenza posticipata al 1° dicembre 2013.

 

E’ previsto nel triennio un aumento complessivo della retribuzione tabellare (ex paga base, contingenza ed EDR) di circa 80 euro sul livello del “qualificato” (circa 90 sui livelli 3°A e A2), suddiviso in tre aumenti con decorrenza 1° dicembre 2013, 1° novembre 2014 e 1° settembre 2015.

Al personale in forza alla data del 19.11.2013 il periodo da gennaio a novembre 2013 è coperto con apposito importo una tantum di 110 euro, 77 per gli apprendisti, da erogarsi il prossimo anno, metà importo con la retribuzione di aprile e metà con quella settembre 2014. L’importo una tantum sarà proporzionalmente ridotto in caso di rapporto part time o prestazione ridotta nel periodo gennaio novembre per servizio militare, maternità facoltativa, sospensione per mancanza di lavoro e/o assunzione dopo il 15 gennaio 2013.

Eventuali importi corrisposti a titolo di anticipazione sui futuri miglioramenti contrattuali potranno essere assorbiti fino a concorrenza dai nuovi aumenti retributivi e/o detratti dall’importo una tantum.

 

Tra le novità introdotte con il rinnovo del CCNL, sotto il profilo normativo, risultano di particolare rilevanza le seguenti.

 

Ampliamento della sfera di applicazione:

ALIMENTAZIONE: inserimento delle attività di produzione, preparazione, confezionamento di pasti destinati alla ristorazione.

(Inoltre tra i destinatari dell’applicazione del nuovo ccnl vengono comprese anche tutte le aziende alimentari non artigiane fino a 15 dipendenti, che svolgono una delle attività elencate nella sfera di applicazione dell’alimentazione)

 

Periodo di prova:

il periodo di prova per gli apprendisti (sia Alimentari che Panificazione), precedentemente fissato in di un mese, viene aumentato, parificandolo a quello previsto per il livello di destinazione alla fine del tirocinio.

PANIFICAZIONE: per tutti i livelli di inquadramento viene aumentato il relativo periodo di prova, di due mesi per i livelli più alti, di un mese per i livelli medi e massimo mezzo mese per i livelli bassi

 

Contratto a tempo determinato:

riscritto l’art. 38 inserendo le disposizioni sugli intervalli temporali tra due contratti a termine, ridotti a 10 o 20 giorni, se il contratto era rispettivamente fino a 6 mesi o superiore. Intervalli azzerati nel caso di assunzioni a termine per sostituzione. Inserite le disposizioni per il primo contratto a termine senza causale, allungando il periodo massimo consentito per questi rapporti senza causale da 12 a 24 mesi, comprendendo proroghe e rinnovi. Inoltre la mancanza di causale viene consentita anche con soggetti che hanno già avuto un unico precedente rapporto subordinato con l’impresa. Infine i rapporti a termine acausali non sono computati nei limiti quantitativi di assunzione con contratto a termine. 

 

Contratti a termine in attività stagionali:

è aumentata da 6 a 8 mesi la durata massima dei contratti stagionali, comprendendo proroghe e rinnovi. Confermato inoltre che i contratti stagionali non rientrano nei limiti quantitativi alle assunzioni con contratto a termine e non sono soggetti all’obbligo di intervallo temporale tra un contratto a termine e l’altro.

 

Lavoro a tempo parziale:

riguardo alle clausole flessibili ed elastiche si prevede un preavviso ridotto ad un giorno e una percentuale di maggiorazione retributiva ridotta al 3%, nel caso di modificazioni (variazione e/o aumento) dell’orario di lavoro, per lo svolgimento di prestazioni stabilite per il fine settimana, le vacanze natalizie o invernali, il periodo di ferie estive o invernali. Inoltre sempre in caso di patti con clausole flessibili e/o elastiche, si prevede che il lavoratore possa recedere da tali clausole per specifiche ragioni personali inerenti patologia gravi, proprie o dei propri familiari, o la frequenza a corsi per acquisire di un titolo di studio.

 

Apprendistato:

per i contratti di apprendistato professionalizzante stipulati fino al 30 novembre 2013 si continuerà ad applicare la normativa previgente. Per i rapporti di apprendistato professionalizzante che vengono sottoscritti a decorrere dal 1° dicembre 2013 è prevista una nuova disciplina che tiene conto delle recenti evoluzioni normative. La nuova regolamentazione, confermando la suddivisione in gruppi rispetto al livello di arrivo, prevede un incremento delle durate del tirocinio (di 6 mesi con riferimento al 3° gruppo degli Alimentari, di un anno con riferimento al 3° gruppo della Panificazione di produzione e consistenti allungamenti in tutti i tre gruppi per la parte di vendita e amministrazione della Panificazione). Riscritte conseguentemente le tabelle retributive con percentuali crescenti a partire dal 70%, calcolate sulla retribuzione tabellare del livello di arrivo, in cui l’apprendista sarà inquadrato alla fine del tirocinio.

Tra le specifiche disposizioni si prevede una maggiore durata del periodo di prova, il computo dei periodi di apprendistato svolti nei 12 mesi precedenti, compresi i periodi di apprendistato svolti per il conseguimento della qualifica o del diploma professionale. E’ anche previsto l’allungamento della durata del tirocinio in presenza di assenze con diritto alla conservazione del posto, quando la somma di tali eventi, ciascuno di almeno 20 gg. di durata, non sia inferiore ai 60 giorni di calendario. Infine sono definite le condizioni per svolgere l’apprendistato a tempo parziale e l’apprendistato su cicli stagionali (insieme di rapporti a termine).

 

Classificazione del personale

ALIMENTARI: vengono specificate, con distribuzione nei livelli dal 5° al 3°A, le nuove figure del “cioccolatiere”, del “macellaio” e del “pastaio”.

PANIFICAZIONE: con decorrenza 1° dicembre 2013 è previsto un nuovo livello di inquadramento tra i livelli B3 e B2, denominato B3 Super, in cui inserire i “collaboratori alle attività di vendita e di preparazione prodotti” (dipendenti addetti sia ad attività di produzione che di vendita). Per questo nuovo livello sono fissati il valore dello scatto di anzianità (17,64 €) e il periodo di preavviso (1 mese). In sede di stesura definitiva del ccnl sarà riportato anche il valore dell’indennità speciale (già concordata in 74,87 euro).

 

Malattia ed infortunio

sono rinnovate le disposizioni relative all’obbligo del lavoratore di informare l’azienda e giustificare l’assenza dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro. L’azienda dovrà essere informata entro la seconda ora del primo giorno di assenza ed entro due giorni il lavoratore dovrà comunicare all’azienda il numero di protocollo del certificato (o, in mancanza di protocollo telematico, inviare il certificato cartaceo).

 

Le disposizioni sulla formazione continua e aggiornamento professionale sono integrate confermando che, in caso di finanziamento pubblico, le ore di formazione sono normalmente retribuite dall’azienda, e che nel caso di formazione continua svolta al di fuori dell’orario non vi devono essere oneri aggiuntivi per l’impresa.

 

Nuovo l’articolo sulla Assistenza sanitaria integrativa, che registra la costituzione del Fondo nazionale SANARTI e la decorrenza dallo scorso febbraio della relativa contribuzione di euro 10,42 mensili a carico azienda, per 12 mensilità all’anno, con la specifica che nel caso di mancata adesione l’azienda, oltre a rispondere direttamente per le prestazioni previste del Fondo, dovrà erogare ai dipendenti un elemento retributivo aggiuntivo di € 25mensili.

Facciamo comunque presente che nel Veneto le aziende sono tenute ad ottemperare alle disposizioni relative alla bilateralità, Solidarietà Veneto, Ente Bilaterale EBav e Fondo di assistenza sanitaria integrativa SAN.IN.VENETO, nelle modalità e misure previste dai relativi Accordi Interconfederali Regionali, che fissano per il Veneto specifiche contribuzioni e prestazioni, in parte alternative e comunque sostitutive di quanto previsto dalla contrattazione nazionale. Sotto questo profilo ricordiamo che nel caso dell’assistenza sanitaria integrativa, l’obbligo di contribuzione al Fondo SAN.IN.VENETO, fissata fino al 31.12.2013 in 8.75 euro mensili, decorre da maggio 2013. Si ricorda infine che nel Veneto la mancata adesione al Fondo non comporta l’obbligazione alternativa dei 25 euro mensili ma la conseguenza che l’azienda risponde direttamente delle prestazioni previste dal Fondo.

 

 

Applicazione del CCNL alle PMI (Piccole Imprese non artigiane).

 

PANIFICAZIONE: già il previgente CCNL prevedeva l’applicazione del contratto alle imprese non artigiane della panificazione, senza alcuna distinzione rispetto a quelle artigiane. Questa impostazione è confermata dall’Accordo di rinnovo.

 

ALIMENTAZIONE: tramite specifiche disposizioni contenute in allegato al testo contrattuale, l’Accordo del 19 novembre 2013 prevede dalla stessa data l’applicazione del CCNL anche alle imprese non artigiane del settore Alimentazione, aderenti a Confartigianato e che occupano fino a 15 dipendenti.

Per quanto non previsto nell’allegato dedicato a tali imprese alimentari non artigiane, valgono le disposizioni del CCNL previste per le imprese alimentari artigiane. In pratica si applica il CCNL tranne per i seguenti specifici istituti contrattuali contenuti nell’allegato: Periodo di prova; Contratto a tempo determinato; Lavoro a tempo parziale; Congedi parentali e per Formazione; Apprendistato professionalizzante; Orario di lavoro; Flessibilità; Riduzione dell’orario di lavoro; Lavoro straordinario, notturno, festivo, a turni; Malattia e infortunio non sul lavoro; Classificazione, Retribuzione, TABELLE RETRIBUTIVE ed Elemento Economico di Garanzia; Tredicesima e Quattordicesima; Aumenti periodici di anzianità; Preavviso.

In merito alle disposizioni relative alla bilateralità, all’assistenza sanitaria integrativa e alla previdenza complementare nel Veneto le aziende sono tenute ad ottemperare alle disposizioni relative alla bilateralità, Solidarietà Veneto, Ente Bilaterale EBav e Fondo SAN.IN.VENETO, nelle modalità e misure previste dai relativi Accordi Interconfederali Regionali, che fissano per il Veneto specifiche contribuzioni e prestazioni, in parte alternative e comunque sostitutive di quanto previsto dalla contrattazione nazionale.

Al fine di consentire una corretta applicazione del complesso di norme contrattuali, nazionali e regionali, alle aziende non artigiane dell’alimentazione, fino a 15 dipendenti, è previsto nel Veneto un apposito confronto con le OOSS regionali di settore, finalizzato a definirne le modalità, i tempi ed eventuali adeguamenti normativi.

  • Data inserimento: 03.12.13