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Approvo

Area Chimica: sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo Regionale.

Il 9 febbraio 2017 è stato sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per i dipendenti delle aziende artigiane dei settori chimica, gomma-plastica e vetro sostitutivo del precedente CCRL siglato il 16.06.2015.

Il 9 febbraio u.s. la Confartigianato Imprese Veneto ha sottoscritto con CGIL, CISL e UIL regionali di settore il nuovo Contratto Collettivo Regionale di Lavoro che si applica ai dipendenti delle imprese artigiane dei settori chimica, gomma, plastica e vetro. Il CCRL non si applica al settore ceramica, regolato da un contratto regionale ad hoc.

Il nuovo CCRL sostituisce integralmente il precedente contratto siglato il 16 giugno 2015.

Con riferimento al mercato del lavoro, anche il nuovo contratto di settore – come già anticipato dai recenti CCRL dei settori metalmeccanica e sistema moda – introduce due disposizioni rispettivamente in materia di contratti a termine e di apprendistato professionalizzante.  La prima norma introduce un meccanismo che consente il superamento dei limiti numerici previsti dal CCNL nel caso di necessità produttive dell’impresa, mentre la seconda stabilisce un trattamento economico in favore degli apprendisti (di età superiore ai 29 anni) percettori di mobilità, NASpI, ASDI e DIS-COLL pari alla percentuale più elevata prevista dal CCNL con riferimento al livello di inquadramento finale per tutto il periodo di apprendistato.

Per quanto riguarda la parte economica viene istituito l’Elemento Retributivo di secondo livello (E.R.T.) che verrà erogato ai lavoratori per 24 mesi a decorrere dal 1° marzo2017 e fino al 28 febbraio 2019. L’importo di tale elemento riferito all’operaio qualificato (3° liv.) è pari a 33 euro mensili (792 euro massimi complessivi nei 24 mesi). Con l’istituzione dell’E.R.T. cessa definitivamente l’Elemento Economico Territoriale (E.E.T.), non più previsto per i settori afferenti al CCRL, la cui erogazione era sospesa dal 1° ottobre 2016. Inoltre, dal 1° marzo 2017 decade l’I.R.R., la cui ultima corresponsione sarà con il cedolino riferito alla retribuzione di febbraio 2017.

Il nuovo CCRL prevede anche l’erogazione di un importo una tantum suddiviso in due tranche a copertura del periodo compreso fra il 1° ottobre 2016 ed il 28 febbraio 2017, periodo in cui non si è dato corso all’erogazione dell’E.E.T.

Il nuovo contratto pone inoltre una particolare attenzione alla materia della previdenza complementare, istituendo una “quota di adesione contrattuale” ad uno dei Fondi negoziali del comparto artigiano.

Rimandando al testo integrale del contratto, allegato in calce alla presente circolare, ne segnaliamo in sintesi le principali novità:

  • Decorrenza e durata: il CCRL decorre dal 1° febbraio 2017 ed avrà validità fino al 28 febbraio 2019, salve diverse decorrenze previste per singoli istituti (si veda di seguito).

 

  • Mercato del lavoro: in materia di contratto a termine, il CCRL prevede, a favore delle aziende con necessità produttive, la possibilità di superare di una unità i limiti numerici fissati dal CCNL mediante l’invio di una semplice comunicazione alla Commissione Regionale di settore (allegato 2 del CCRL). Qualora l’azienda abbia necessità di incrementare ulteriormente il numero dei contratti a termine (oltre all’unità aggiuntiva di cui sopra) dovrà inviare richiesta motivata (allegato 3 del CCRL) alla Commissione la quale esprimerà il proprio parere vincolante entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Tale facoltà (aumento del numero massimo dei contratti a termine nelle due modalità descritte) è riservata esclusivamente alle imprese associate ad una delle OO.AA. stipulanti il CCRL ed in regola con i versamenti alla bilateralità (EBAV e SANI.IN.VENETO).

 

Inoltre, in via transitoria e fino alla definizione di uno specifico accordo nazionale, il CCRL stabilisce che i lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione (NASPI – DIS.COLL e ASDI) o di indennità di mobilità, di età superiore ai 29 anni, assunti con contratto di apprendistato professionalizzante godono, durante tutto il periodo di tirocinio, di un trattamento economico pari alla percentuale più alta prevista dalle tabelle del CCNL per il livello di inquadramento finale (100%). Per la parte normativa, ivi compreso la disciplina dei profili formativi si applica la regolamentazione dell’apprendistato professionalizzante prevista dal CCNL.

Anche per tale tipologia di apprendistato trovano applicazione le norme della contrattazione regionale concernenti il rimborso della formazione interna assistita.

 

  • Parte economica: il CCRL instituisce un nuovo elemento retributivo con carattere transitorio definito Elemento Regionale Transitorio (E.R.T.) che sarà erogato per le ore effettivamente lavorate ad operai, impiegati e quadri (esclusi gli apprendisti) a decorrere dal 1° marzo 2017 e sino al 28 febbraio 2019 nelle misure mensili/orarie indicate nella tabella di seguito riportata. Tale elemento, omnicomprensivo, è escluso dal calcolo del TFR ed include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o tredicesima mensilità. Non avendo le caratteristiche di premio di produttività, in quanto non determinato sulla base di parametri aziendali specifici, tale somma non potrà godere dei benefici della detassazione di cui alla legge 208/2015 (Legge Stabilità 2016).

Ai fini della corresponsione dell’E.R.T. si considerano come ore lavorate le ore di permessi retribuiti per assemblee, le ore di permesso per l’esercizio delle cariche sindacali elettive previste dal CCRL nonché il periodo di astensione obbligatoria per maternità. L’E.R.T. deve essere considerato ai fini della retribuzione riconosciuta al dipendente assente per infortunio sul lavoro riconosciuto dall’INAIL.

 

Contestualmente all’erogazione dell’E.R.T., dal 1° marzo 2017 cessa la corresponsione dell’I.R.R.

 

Il CCRL prevede inoltre l’erogazione di una tantum a copertura del periodo compreso tra il 1° ottobre 2016 ed il 28 febbraio 2019. L’una tantum spetta ai lavoratori (operai, impiegati e quadri esclusi gli apprendisti) che soddisfano congiuntamente due condizioni:

  1. Essere in forza al 30 settembre 2016
  2. Essere in forza il 1° febbraio 2017

L’una tantum è diversificata in relazione al livello di appartenenza dei lavoratori.

La determinazione dell’importo esatto spettante al singolo lavoratore si ricava dividendo l’importo di cui alla tabella sottostante per la somma dei divisori contrattuali dei 5 mesi (173x5= 865) e moltiplicando il valore ottenuto per le ore ordinarie lavorate nel periodo di riferimento.

L’importo ottenuto dall’operazione matematica sarà erogato in due rate di pari importo con le retribuzioni dei mesi di febbraio 2017 e settembre 2017.

Gli eventuali emolumenti riconducibili all’E.E.T. del precedente CCRL erogati nel periodo 1° ottobre 2016 – 28 febbraio 2017 possono essere assorbiti fino a concorrenza degli importi di una tantum come sopra calcolati.

 

  • Previdenza complementare: il CCRL prevede l’obbligo in capo al datore di lavoro di versare per ogni lavoratore inquadrato come quadro, impiegato ed operaio una somma di importo pari a 26 euro mensili per 24 mensilità a titolo di “quota di adesione contrattuale” ad un Fondo negoziale di previdenza complementare del comparto artigiano (Solidarietà Veneto o Fon.Te). Per gli apprendisti la quota di adesione contrattuale è convenzionalmente fissata in 10 euro mensili.

Per i lavoratori part time con orario pari o inferiore al 50% l’importo della predetta quota è pari al 50% di quanto previsto per il dipendente a tempo pieno (13 €/apprendisti € 5), mentre per i lavoratori part time con orario superiore al 50% la quota avrà il medesimo importo di quella prevista per il dipendente a tempo pieno (€ 26/apprendisti € 10).

 

Tale versamento è operato a decorrere dal 1° marzo 2017 al 28 febbraio 2019 (24 mesi).

 

Per il personale che matura il diritto all’erogazione dell’una tantum (operai, impiegati e quadri – no apprendisti) il datore di lavoro è tenuto a versare a previdenza complementare una quota aggiuntiva all’importo sopra indicato pari a 50 euro complessivi (cifra uguale per ogni lavoratore indipendentemente dal livello di inquadramento). Tale quota è erogata in due tranche di pari importo (25 euro) nei mesi di giugno 2017 e ottobre 2017.

La scelta del Fondo negoziale a cui versare la quota di adesione contrattuale (anche quella aggiuntiva) è compiuta mediante la compilazione dell’apposito modulo prestampato di cui all’allegato 1 del CCRL.

Il datore di lavoro è tenuto a consegnare ai lavoratori (in forza alla data del 1° marzo) la scheda unitamente al cedolino paga del mese di marzo 2017. Nel caso di nuova assunzione la scheda sarà consegnata all’inizio del rapporto di lavoro.

Il lavoratore dovrà consegnare il modello compilato, entro le seguenti scadenze:

  • Lavoratori in forza alla data del 1°marzo 2017 entro il 31 maggio 2017;
  • Lavoratori assunti dopo il 1° marzo 2017 entro 90 giorni dalla data di assunzione.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro in data antecedente la scadenza di cui sopra, la scelta andrà comunicata nel mese in cui viene a cessare il rapporto di lavoro.

Il versamento sarà effettuato indipendentemente dalla restituzione o meno della scheda da parte del lavoratore e anche nel caso di mancata scelta

 

Dal punto di vista operativo, il versamento delle quote di adesione contrattuale sarà effettuato utilizzando il modello B01 congiuntamente alle altre quote destinate alla bilateralità, secondo le regole previste per il pagamento delle contribuzioni di I e II livello EBAV.

 

  • Bilateralità – EBAV e SANI.IN.VENETO: le quote di contribuzione ad EBAV sono invariate, restano pertanto confermati i valori del 2016.

 

Il CCRL detta inoltre regole per le aziende non aderenti alla bilateralità e che non versano la contribuzione EBAV. Tali imprese sono tenute a:

  • erogare l’Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.), pari a 25 euro lordi mensili per 13 mensilità non assorbibili. Il predetto importo è uguale per ciascun livello di inquadramento e, a decorrere dal 1° febbraio 2017, sarà corrisposto in cifra fissa, indipendentemente dall’orario di lavoro pattuito;
  • corrispondere direttamente al lavoratore le somme erogate da EBAV per le prestazioni dovute di I e II livello.

Dal 1° marzo 2017, l’azienda non aderente e non versante ad EBAV dovrà consegnare al dipendente in forza, o all’atto dell’assunzione, l’informativa – scaricabile dal sito di EBAV – di tutte le prestazioni e gli eventuali successivi aggiornamenti. Il lavoratore, alla consegna dell’informativa, sottoscriverà una dichiarazione attestante il ricevimento della documentazione in questione. L’azienda, inoltre, sarà tenuta a conservare le richieste pervenute dal dipendente in merito alla liquidazione delle prestazioni e la documentazione attestante l’erogazione.

Qualora l’azienda non ottemperi alla procedura sopra descritta (informativa + corresponsione delle prestazioni) incorrerà in un inadempimento contrattuale rientrante nel campo di applicazione dell’art. 1, commi 1175 e 1176, della Legge 296/2006 (rispetto della contrattazione collettiva per il godimento degli incentivi).

 

Per quanto riguarda SANI.IN.VENETO, il CCRL recepisce integralmente tutte le disposizioni sul Fondo di assistenza sanitaria integrativa derivanti dagli accordi interconfederali regionali del 12 giugno 2013 e del 5 luglio 2013 e dalle successive modifiche ed integrazioni.

 

Si fa presente che nel Veneto le disposizioni relative al Fondo SAN.IN.VENETO, che fissano le contribuzioni e le prestazioni, sono sostitutive di quanto previsto in materia di assistenza sanitaria dalla contrattazione nazionale (SANARTI). Sotto questo profilo si ricorda che l’obbligo di contribuzione al Fondo SAN.IN.VENETO è fissato in € 8,75 mensili, pari a € 105 annui per dipendente. La mancata adesione al Fondo non comporta l’obbligazione alternativa dei 25 euro mensili ma la responsabilità in capo all’azienda di rispondere direttamente delle prestazioni previste dal Fondo. In pratica, le imprese non versanti a SANI.IN.VENETO sono tenute a corrispondere direttamente al lavoratore per ogni prestazione contenuta nel nomenclatore di SANI.IN.VENETO la quota di rimborso dovuta ivi prevista.

Dal 1° marzo 2017, le imprese non aderenti al Fondo dovranno consegnare al dipendente in forza, o all’atto dell’assunzione, il nomenclatore di SANI.IN.VENETO e gli eventuali successivi aggiornamenti.

Il lavoratore, all’atto della consegna del nomenclatore, sottoscriverà una dichiarazione attestante il ricevimento della documentazione in questione.

L’azienda inoltre è tenuta a conservare le richieste pervenute dai dipendenti in merito alle prestazioni e la documentazione attestante l’erogazione.

Qualora l’azienda non ottemperi alla procedura sopra descritta (informativa + corresponsione della quota rimborso) incorre in un inadempimento contrattuale rientrante nel campo di applicazione dell’art. 1, commi 1175 e 1176, della Legge 296/2006 (rispetto della contrattazione collettiva per il godimento degli incentivi).

Il testo del CCRL sarà pubblicato prossimamente.

  • Data inserimento: 14.02.17