Area Comunicazione: rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.
Il 27 febbraio u.s. Confartigianato Comunicazione e le altre associazione datoriali di categoria hanno sottoscritto con SLC-Cgil, FISTEL-Cisl e UILCOM-Uil l’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL del 13 maggio 2014 scaduto il 31 dicembre 2015.
L’accordo consta di due parti, la prima si applica ai dipendenti delle imprese artigiane ed ai consorzi di imprese artigiane, mentre la seconda ai dipendenti dalle microimprese non artigiane (e relativi consorzi) e ai dipendenti dalle piccole e medie imprese (e relativi consorzi). Quest’ultima è sostanzialmente costituita dalle norme sulla sfera di applicazione, diritti sindacali ex Titolo III dello Statuto dei Lavoratori, aumenti salariali ed una tantum. Dunque, relativamente agli altri istituti che regolano il rapporto di lavoro alle imprese rientranti nella Parte II si applicano a tutti gli effetti le altre norme contenute nella Parte I del CCNL.
Il nuovo contratto ha validità triennale e, considerata la precedente scadenza del 31.12.2015, il triennio di vigenza contrattuale interessa gli anni 2016, 2017 e 2018.
La decorrenza delle variazioni introdotte è dalla data di sottoscrizione dell’accordo, 27 febbraio 2018 e avranno efficacia fino al 31 dicembre 2018.
Il contratto continuerà a produrre i propri effetti anche dopo la scadenza, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.
Di seguito, sintetizziamo le principali novità dell’accordo.
Con riferimento alla parte economica, l’accordo prevede, per i dipendenti delle imprese artigiane, un aumento complessivo della retribuzione tabellare (ex paga base, contingenza ed EDR) pari a 48 euro per il 4° livello da erogarsi in tre tranche con decorrenza 1° marzo 2018, 1° luglio 2018 e 1° dicembre 2018.
Per le imprese non artigiane l’incremento concordato è pari a 58 euro per il 4° livello che saranno erogati in 3 tranche alle medesime scadenze di cui sopra.
Al solo personale in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo di rinnovo (27.02.2018) il periodo dal 1° gennaio 2016 al 27 febbraio 2018 è coperto con apposito importo una tantum di 150 euro lordi, da erogarsi metà importo con la retribuzione del mese di aprile 2018 e metà con la retribuzione del mese di novembre 2018 (l’importo è unico per tutte le imprese comprese nella sfera di applicazione del CCNL).
L’importo una tantum è suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo interessato. Sarà proporzionalmente ridotto in caso di rapporto part time, servizio militare, maternità facoltativa, sospensioni per mancanza di lavoro nel periodo interessato.
Agli apprendisti è dovuto l’importo di una tantum nella misura del 70% alle medesime decorrenze sopra indicate.
L’una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR ed è comprensiva dei riflessi sugli istituti retributivi indiretti e differiti, di origine legale o contrattuale.
Eventuali importi corrisposti a titolo di anticipazione sui futuri miglioramenti contrattuali potranno essere assorbiti fino a concorrenza dai nuovi aumenti retributivi e/o detratti dall’importo una tantum.
L’una tantum è riconosciuto al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento.
Tra le novità introdotte con il rinnovo del CCNL, sotto il profilo normativo, risultano di particolare rilevanza le seguenti.
Contratto a tempo determinato:
È riscritta la disciplina dell’istituto, adeguandola alle disposizioni del d.lgs. 81/2015.
Il contratto di lavoro a termine è acausale, non è quindi necessario indicare la giustificazione per l’assunzione a tempo determinato. Rimane tuttavia opportuno indicare la ragione sostitutiva in caso di assunzione per sostituzione di maternità al fine di ottenere lo sgravio contributivo.
Sono rimodulati i limiti quantitativi per l’assunzione con contratto a termine:
- per le imprese artigiane e non artigiane che occupano da 0 a 5 dipendenti (soli lavoratori a tempo indeterminato): 3 lavoratori a termine (in precedenza 2);
- per le imprese non artigiane con più di 5 dipendenti (soli lavoratori a tempo indeterminato): 35% (30% in precedenza) del personale in forza, con arrotondamento all’unità superiore;
- per le imprese artigiane con più di 5 dipendenti (soli lavoratori a tempo indeterminato): un lavoratore a termine ogni due dipendenti (= 50% del personale in forza con arrotondamento all’unità superiore – in precedenza 40%)
I predetti limiti percentuali sono calcolati prendendo a riferimento i lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione. Dai limiti sono esclusi i lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Inoltre, è introdotta la totale soppressione degli intervalli temporali nel caso di successione di contratti a termine. In deroga alla normativa di legge, è possibile stipulare successivi contratti a termine senza il rispetto dei periodi di raffreddamento di 10 o 20 giorni.
Contratto a termine per il reinserimento lavorativo:
È regolamentata una specifica tipologia di contratto a termine per il reinserimento lavorativo destinato ad alcune categorie di lavoratori over 29 anni disoccupati o svantaggiati. Per essi è previsto un “salario di ingresso” attraverso il sistema del c.d. sottoinquadramento che prevede per la prima metà del periodo una retribuzione inferiore di due livelli rispetto a quello spettante per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto, nella seconda metà del periodo una retribuzione inferiore di un livello rispetto a quello spettante per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto.
Lavoro a tempo parziale:
Riscritta la normativa contrattuale del contratto di lavoro part-time adeguata alle novità introdotte dal d.lgs. 81/2015.
Apprendistato:
Le parti stipulanti confermano che continua a trovare applicazione l’art. 36 del CCNL così come riformulato dal rinnovo del 13 maggio 2014, in quanto conforme alla disciplina legale dell’apprendistato definita dal d.lgs. 81/2015.
Orario di lavoro
L’accordo dà attuazione alla disposizione del d.lgs. 66/2003 in materia di pause (art. 8), stabilendo che nel caso di distribuzione dell’orario di lavoro su 5 giorni alla settimana la pausa giornaliera non potrà essere inferiore a 10 minuti.
È specificato che le maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno, festivo previste dal CCNL non sono fra loro cumulabili, ma assorbibili, nel senso che nell’ipotesi di contemporanea applicazione di più maggiorazioni la maggiore assorbe la minore.
Inoltre, viene elevato il monte ore annuo di flessibilità previsto dall’art. 30, passando da 136 ore a 144 ore annue.
Mutamento di mansioni:
è consentita l’assegnazione temporanea dei lavoratori a mansioni relative ad un livello di inquadramento superiore per un periodo massimo di:
- 3 mesi per l’assegnazione ai livelli 5 e 5bis;
- 6 mesi per l’assegnazione ai livelli 4, 3,2
- 9 mesi per l’assegnazione ai livelli 1B e 1A
Per il periodo di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento economico e normativo corrispondente alle mansioni svolte.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori per sostituzione di un altro lavoratore con diritto alla conservazione del posto i limiti massimi sono derogabili fino al rientro del lavoratore assente.
Congedi parentali su base oraria:
Il congedo potrà essere fruito da parte di ciascun genitore in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo paga mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. La fruizione su base oraria è ammessa per periodi pari a un minimo di 2 ore giornaliere. Il godimento dei congedi in questa modalità avviene previo accordo con l’azienda e con un preavviso di 7 giorni lavorativi.
È escluso il cumulo della fruizione oraria del congedo parentale con altri permessi o riposi previsti dal d.lgs. 151/2001 (T.U. Maternità).
Aspettativa non retribuita:
è introdotta la possibilità per l’azienda di concedere al lavoratore che ne faccia richiesta un periodo di aspettativa non retribuita per un periodo massimo di 6 mesi.
Assistenza sanitaria integrativa:
confermata la quota di contribuzione a SANARTI di euro 10,42 euro mensili per 12 mensilità. Nel caso di mancata adesione l’azienda, oltre a rispondere direttamente per le prestazioni previste del Fondo, dovrà erogare ai dipendenti un elemento retributivo aggiuntivo di € 25 mensili a titolo di E.A.R. per 13 mensilità.
Viene estesa l’iscrizione al fondo anche ai familiari dei lavoratori dipendenti, nonché ai titolari di impresa, ai soci ed ai collaboratori.
Si fa comunque presente che nel Veneto le aziende sono tenute ad ottemperare alle disposizioni relative alla bilateralità, Ente Bilaterale (EBAV) e Fondo di assistenza sanitaria integrativa SAN.IN.VENETO, nelle modalità e misure previste dai relativi Accordi Interconfederali Regionali, che fissano per il Veneto specifiche contribuzioni e prestazioni, in parte alternative e comunque sostitutive di quanto previsto dalla contrattazione nazionale. Sotto questo profilo si ricorda che nel caso dell’assistenza sanitaria integrativa, la contribuzione al Fondo SAN.IN.VENETO è fissata in 8,75 euro mensili. Si ricorda infine che nel Veneto la mancata adesione al Fondo non comporta l’obbligazione alternativa dei 25 euro mensili ma la conseguenza che l’azienda risponde direttamente delle prestazioni previste dal Fondo.