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Approvo

Area Comunicazione: rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Sottoscritto il 16 maggio u.s. l’accordo di rinnovo del CCNL 27 febbraio 2018 scaduto il 31.12.2018.

Il 16 maggio u.s. Confartigianato Comunicazione, le altre associazione datoriali hanno sottoscritto con SLC-Cgil, FISTEL-Cisl e UILCOM-Uil l’accordo di rinnovo del CCNL Area Comunicazione del 27 febbraio 2018, scaduto il 31 dicembre 2018.

Il nuovo contratto decorre dal 1° gennaio 2019 e scadrà il 31 dicembre 2022.

Le modifiche introdotte dall’accordo di rinnovo decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso, cioè dal 16 maggio 2022.

Il contratto continuerà a produrre i propri effetti anche dopo la scadenza, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.

Di seguito, le novità previste dall’intesa.

Campo di applicazione:

Il CCNL Comunicazione si applica ai dipendenti dalle imprese artigiane, così come definite dalla legislazione vigente, e dalle piccole e medie imprese (non artigiane) dei settori afferenti all’area comunicazione descritti nella declaratoria di cui all’art. 1 CCNL.

Aumenti retributivi ed una tantum:

L’accordo prevede un aumento complessivo della retribuzione tabellare calcolato sul livello 4° livello rispettivamente di 78 euro lordi per le imprese artigiane e di 80 euro lordi per le imprese non artigiane. L’aumento è da erogarsi in due rate con decorrenza 1° giugno 2022 e 1° dicembre 2022 con i seguenti importi:

  • Imprese artigiane: 28 euro lordi dal 1° giugno 2022 e 50 euro lordi dal 1° dicembre 2022;
  • Imprese non artigiane: 30 euro lordi dal 1° giugno 2022 e 50 euro lordi dal 1° dicembre 2022;

Le tabelle salariali con le riparametrazioni per ciascun livello contrattuale saranno definite con successivo verbale di accordo.

A copertura delle 41 mensilità di carenza contrattuale ( 1 gennaio 2019 – 31 maggio 2022) è prevista l’erogazione di un importo lordo una tantum pari a 155 euro lordi, in favore dei soli lavoratori in forza al 16 maggio 2022, erogato in due soluzioni alle seguenti scadenze: 55 euro con la retribuzione del mese di luglio 2022 e 100 euro con la retribuzione del mese di agosto 2022.

L’importo una tantum è suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo interessato. Sarà proporzionalmente ridotto in caso di rapporto part time, servizio militare, assenza facoltativa “post-partum”, sospensioni per mancanza di lavoro (FSBA) nel periodo interessato.

Agli apprendisti in forza alla data del 16.05.2022 è dovuto l’importo di una tantum nella misura del 70% alle medesime decorrenze sopra indicate.

L’una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR ed è comprensiva dei riflessi sugli istituti retributivi indiretti e differiti, di origine legale o contrattuale.

Eventuali importi corrisposti a titolo di anticipazione sui futuri miglioramenti contrattuali dovranno essere detratti dall’importo una tantum fino a concorrenza. Tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di giugno 2022.

L’una tantum è riconosciuta al lavoratore avente diritto anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro (dimissioni o licenziamento) successiva al 16.05.2022.

Quote bilateralità:

Il rinnovo contrattuale recepisce per tutti i settori rientranti nel campo di applicazione del CCNL l'Accordo Interconfederale del 17 dicembre 2021 relativo alle nuove quote nazionali alla bilateralità artigiana, le quali decorrono dal 1° giugno 2022.

Contratto a tempo determinato:

L’accordo conferma la possibilità di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per una durata massima non superiore a 36 mesi.

Anche questo accordo dà attuazione alle recenti novità intervenute con la legge di conversine del Decreto Sostegni bis (art. 41 bis D.L. n. 73/2021, convertito in L. n. 106/2021) che, intervenendo sul regime delle causali dei contratti a termine, ha attribuito ai contratti collettivi la facoltà di individuare ulteriori causali, aggiuntive a quelle già previste dall’art. 19 del D.lgs. n. 81/2021, in presenza delle quali il contratto a tempo determinato può avere una durata superiore a 12 mesi.

In particolare, sono introdotte le seguenti ulteriori causali di ricorso al contratto a tempo determinato:

  • punte di più intesa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
  • incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in pendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
  • esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
  • esigenze di professionalità e specializzazioni non presenti da quelle disponibili nell’organico in relazione all’esecuzione di commesse particolari.

Sono confermati i limiti quantitativi per l’assunzione con contratto a termine:

  • per le imprese artigiane e non artigiane che occupano da 0 a 5 dipendenti (solo lavoratori a tempo indeterminato): 3 lavoratori a termine;
  • per le imprese artigiane con più di 5 dipendenti (solo lavoratori a tempo indeterminato): 50% del personale in forza, con arrotondamento all’unità superiore;
  • per le imprese non artigiane son più di 5 dipendenti (solo lavoratori a tempo indeterminato): 35% del personale in forza, con arrotondamento all’unità superiore.

I predetti limiti si calcolano prendendo a riferimento il numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione. Dal computo sono esclusi i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.

Sono esenti da limitazioni quantitative anche i contratti a termine stipulati nei primi 18 mesi dalla fase di avvio di nuove attività di impresa, ovvero dall’entrata in funzione di una nuova linea di produzione o di servizio, ovvero di una nuova unità produttiva aziendale.

Inoltre, l’accordo detta una specifica disciplina del contratto a termine stagionale.

Possono essere stipulati contratti a tempo determinato di durata massima di 6 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, per ogni anno civile, per le seguenti esigenze di carattere stagionale:

  • attività connesse alla prestampa, stampa, cartotecnica, legatoria, finitura, packaging, marketing relative: 1) al periodo elettorale; 2) alle nuove collezioni del settore moda, occhialeria e dell’artistico in generale; 3) agli eventi o festività in genere e alle fiere di ogni settore di produzione e servizio; 4) all’editoria universitaria e scolastica di ogni ordine e grado; 5) alle produzioni stagionali del settore agroalimentare e turistiche; 6) al rinnovamento dei cataloghi e delle produzioni del settore del Mobile e dell’arredo in genere;
  • attività amministrativo/contabili il cui picco di lavoro è determinato da scadenze cicliche e ricorrenti come previste e introdotte dalla normativa vigente nel tempo (es. mod. CU, mod. 770, mod. 730, autoliquidazione, nuove modalità di fatturazione).

Infine, in materia di successione di contratti a termine è confermata la totale soppressione degli intervalli temporali (c.d. periodi di raffreddamento). In deroga alla normativa di legge, è possibile stipulare successivi contratti a termine senza il rispetto dei periodi di raffreddamento di 10 o 20 giorni.

Apprendistato:

In tema di apprendistato professionalizzante sono state abbassate di 5 punti le percentuali per il calcolo del trattamento retributivo dell’apprendista relativamente al III e IV semestre. Tale modifica decorre dal 16 maggio 2022.

Sempre in tema di apprendistato professionalizzante l’accordo introduce altre due modifiche.

La prima riguarda la valorizzazione dei periodi di apprendistato professionalizzante svolti presso altri datori di lavoro, prevedendo la riduzione di 12 mesi della durata complessiva del periodo di apprendistato a favore dell’impresa che assume l’apprendista. A tal fine, rilevano i periodi svolti in precedenza aventi le seguenti caratteristiche:

  • una durata pari ad almeno 12 mesi;
  • non separati da interruzioni superiori ad un anno;
  • riferirsi alle stesse attività (oggetto del nuovo rapporto di apprendistato).

La seconda modifica riguarda la trasformazione dell’apprendistato di 1° livello in apprendistato professionalizzante. In particolare, non è ammesso il periodo di prova a seguito della trasformazione e, ai fini della determinazione della durata massima del periodo di apprendistato (professionalizzante), le durate previste dal CCNL per i diversi gruppi sono ridotte per un periodo pari a quello svolto in apprendistato di 1° livello e fino ad un massimo di 12 mesi.

Infine, l’anzianità del rapporto di apprendistato di 1° livello verrà riconosciuta in caso di mantenimento in servizio al termine dell’apprendistato professionalizzante.

Flessibilità orario di lavoro:

il monte ore dell’istituto contrattuale della flessibilità regolato dall’art. 30 CCNL è elevato da 144 a 160 ore. Per le ore eccedenti le 144 ore annue e fino alle 160 ore annue (16 ore) va riconosciuta la maggiorazione del 20% da calcolarsi sulla retribuzione di fatto e da liquidare nei periodi in cui si verifica il superamento delle 144 ore (fino alle 160).

Norme speciali perle imprese dell’ICT:

L’accordo introduce, integrando l’art. 70 del CCNL, una disciplina ad hoc del preavviso di licenziamento e dimissioni per il personale impiegatizio delle imprese del settore ICT.

Lavoro agile:

L’accordo regolamenta il lavoro agile per tutte le imprese rientranti nel campo di applicazione del CCNL.

  • Data inserimento: 23.05.22