Area Meccanica: rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.
Il 24 aprile u.s. Confartigianato Autoriparazione, Confartigianato Metalmeccanica di Produzione, Confartigianato Impianti, Confartigianato Orafi e Confartigianato Odontotecnici, assieme alle altre associazione datoriali di categoria, hanno sottoscritto con FIOM-Cgil, FIM-Cisl e UILM-Uil l’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL Area Meccanica scaduto il 31 dicembre 2012.
Il nuovo contratto decorre dal 1° gennaio 2013 e scadrà il 31 dicembre 2018.
Le norme introdotte dall’accordo di rinnovo decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso, vale a dire dal 24 aprile 2018.
Le OO.SS., in una specifica dichiarazione a verbale, hanno affermato che la piena efficacia dell’intesa è condizionata all’esito positivo delle consultazioni che svolgeranno con i lavoratori entro il corrente mese di maggio.
Di seguito, sintetizziamo le novità dell’accordo.
Campo di applicazione:
Il contratto collettivo riguarda i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane dei settori Metalmeccanica ed Installazione di impianti, dei settori Orafi, Argentieri ed Affini, nonché alle imprese artigiane e non artigiane del settore Odontotecnico.
In una specifica dichiarazione le Parti confermano che il CCNL Area Meccanica si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese del Settore Installazione di impianti, come classificate dal DM 37/08.
Classificazione del personale:
Il rinnovo contrattuale introduce le figure professionali e le relative declaratorie degli addetti alle opere provvisionali (installatori di ponteggi) e dei meccatronici addetti nel settore autoriparazione.
Per i soli sistemi di inquadramento del settore Meccanica di produzione e del settore Orafi, Argentieri ed Affini è introdotto, a partire dal 1° maggio 2018, il nuovo livello di Quadro. Al quadro trovano applicazione gli istituti contrattuali previsti per gli impiegati di primo livello, compresi gli aumenti periodici di anzianità.
Infine, nelle declaratorie del personale di tutti i settori l’esemplificazione “Direttore Amministrativo” (2° categoria) è sostituita con “Responsabile Amministrativo”.
Aumenti retributivi ed una tantum:
l’accordo prevede un aumento complessivo della retribuzione tabellare (ex paga base, contingenza ed EDR) pari a 42 euro al 5° livello per le imprese del settore Metalmeccanica ed Installazione di impianti e del settore Orafi e pari a 41,50 euro al 5° livello per le imprese del settore Odontotecnico. Gli incrementi retributivi saranno erogati in due tranche con decorrenza 1° maggio 2018 e 1° settembre 2018.
L’accordo “ponte” del 15 gennaio 2015 aveva dato copertura, con l’erogazione di un importo una tantum, al periodo di carenza contrattuale relativa al periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2014.
Ad integrale copertura del periodo residuo di carenza contrattuale (1° gennaio 2015 – 30 aprile 2018), al solo personale in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo di rinnovo (24.04.2018) è riconosciuto un importo forfettario una tantum di 299 euro lordi, da erogarsi in due soluzioni: la prima pari ad euro 150 con la retribuzione del mese di giugno 2018, la seconda pari ad euro 149 con la retribuzione del mese di ottobre 2018.
L’importo una tantum è suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo interessato. Sarà proporzionalmente ridotto in caso di rapporto part time, servizio militare, maternità facoltativa, sospensioni per mancanza di lavoro nel periodo interessato.
Agli apprendisti è dovuto l’importo di una tantum nella misura del 70% alle medesime decorrenze sopra indicate.
L’una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR ed è comprensiva dei riflessi sugli istituti retributivi indiretti e differiti, di origine legale o contrattuale.
Eventuali importi corrisposti a titolo di anticipazione sui futuri miglioramenti contrattuali potranno essere assorbiti fino a concorrenza dai nuovi aumenti retributivi e/o detratti dall’importo una tantum.
Contratto a tempo determinato:
È riscritta la disciplina dell’istituto, adeguandola alle disposizioni del d.lgs. 81/2015.
Il contratto di lavoro a termine è acausale, non è quindi necessario indicare la giustificazione per l’assunzione a tempo determinato. Rimane tuttavia opportuno indicare la ragione sostitutiva in caso di assunzione per sostituzione di maternità al fine di ottenere lo sgravio contributivo.
Sono rimodulati i limiti quantitativi per l’assunzione con contratto a termine:
- per le imprese che occupano da 0 a 5 dipendenti (lavoratori a tempo indeterminato e apprendisti): 3 lavoratori a termine (in precedenza 2);
- per le imprese con più di 5 dipendenti (lavoratori a tempo indeterminato e apprendisti): 4 lavoratori a termine (in precedenza 3);
- per le imprese del settore Odontotecnico con più di 10 dipendenti (lavoratori a tempo indeterminato e apprendisti): un rapporto a termine ogni due dipendenti in forza con arrotondamento all’unità superiore.
I predetti limiti si calcolano prendendo a riferimento il numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione. Dal computo sono esclusi i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
Inoltre, nel caso di successione di contratti a termine è prevista l’assenza di intervalli temporali (c.d. periodi di raffreddamento) nel caso di assunzioni a tempo determinato per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Negli altri casi, invece, sono previsti dei periodi di intervallo fra un contratto a termine ed un altro di durata inferiore rispetto a quelli previsti dal d.lgs. 81/2015, e cioè:
- 10 giorni (anziché 20 gg previsti per legge) per i contratti a termine di durata superiore a 6 mesi;
- 5 giorni (anziché 10 gg previsti per legge) per i contratti a termine di durata fino a 6 mesi.
Apprendistato:
Le parti stipulanti confermano che continua a trovare applicazione la regolamentazione dell’apprendistato professionalizzante contenuta nell’accordo del 15 gennaio 2015, in quanto conforme alla disciplina legale dell’apprendistato definita dal d.lgs. 81/2015.
Orario di lavoro:
È introdotta la possibilità di fruire dei permessi (ex festività) maturati dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno fino al 30 aprile dell’anno successivo (in precedenza 31 gennaio) o, in alternativa, il lavoratore può richiedere il loro accantonamento in “banca ore”, secondo il normale valore orario ordinario. Se ciò non avviene saranno pagati con la retribuzione globale di fatto in atto al momento della loro scadenza.
In materia di flessibilità dell’orario di lavoro, l’azienda, in alternativa a quanto già previsto dal CCNL (art. 19), potrà articolare l’orario normale di lavoro (40 ore) come media nei 12 mesi, con limiti massimi settimanali di 45 ore e minimi di 35 ore. Per le ore prestate oltre le 40 sarà corrisposta la maggiorazione del 10% da liquidare nei periodi in cui si verifica il superamento delle medesime.
Sono esclusi dall’applicazione delle norme contrattuali sul lavoro straordinario i lavoratori con funzioni direttive (quadri ed impiegati con funzioni direttive) per i quali la durata dell’orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell’attività svolta, non è misurabile o predeterminabile. Per tali lavoratori è prevista una specifica indennità di funzione (Quadri € 70, Impiegati direttivi € 50).
Trasferta (art. 30) e reperibilità (art. 31) settore Metalmeccanica ed installazione impianti:
Sono previsti a decorrere dal 1° settembre 2018 nuovi importi per l’indennità di trasferta e l’indennità di reperibilità:
- Indennità di trasferta: da 30,99 euro a 35 euro
- Reperibilità 24 ore: da 10,33 euro a 13 euro
- Reperibilità 16 ore: da 5,16 euro a 7 euro
Malattia e Infortunio:
per tutti i settori afferenti al CCNL Area Meccanica è definita un’unica regolamentazione relativa alle modalità di comunicazione dell’insorgenza dello stato di malattia.
In caso di malattia o di infortunio non sul lavoro, il lavoratore deve comunicare la propria assenza al datore di lavoro, entro e non oltre il normale orario di lavoro del primo giorno in cui si verifica. Il lavoratore ha altresì l’obbligo di documentare l’assenza.
In caso di trasmissione telematica del certificato di malattia, il lavoratore adempie all’obbligo contrattuale di documentazione dell’assenza, comunicando al datore di lavoro, entro due giorni, il numero di protocollo identificativo del certificato via fax, email o con SMS (se previsto dall’azienda).
Qualora, per qualsiasi motivo, manchi la trasmissione telematica del certificato, il lavoratore, previo avviso al datore, adempie all’obbligo documentale inviando all’azienda, entro il secondo giorno di assenza, il certificato di malattia cartaceo rilasciato dal medico. L’inoltro può essere effettuato anche mediante fax o email, fermo restando l’obbligo della successiva produzione della certificazione in originale.
In mancanza di ciascuna delle comunicazioni e degli adempimenti sopra descritti nei tempi previsti, salvo i casi di giustificato impedimento, l’assenza è considerata ingiustificata.
Aspettativa non retribuita per malattia/infortunio:
superato il periodo di comporto, l'azienda può concedere, su richiesta scritta dell'interessato un periodo continuativo e non frazionabile di aspettativa non retribuita per un massimo di 12 mesi fino alla guarigione clinica, durante il quale non matura alcun istituto contrattuale.
Decorso il periodo di aspettativa senza che il lavoratore abbia ripreso servizio, l’azienda potrà procedere alla risoluzione del rapporto.
Aspettativa non retribuita per documentate necessità personali e/o familiari:
per gravi e documentate necessità personali e/o familiari, l'azienda può concedere, su richiesta scritta dell'interessato un periodo di aspettativa non retribuita da un minimo di 1 mese ad un massimo di 6 mesi non frazionabili, tenuto conto delle esigenze tecnico organizzative dell'azienda.
Licenziamento per mancanze:
l’accordo di rinnovo introduce un nuovo articolo che regola il licenziamento per mancanze senza preavviso. Tale norma è unica per tutti i settori a cui si applica il CCNL (è soppresso l’art. 136 del CCNL “Licenziamento per mancanze” per il Settore Odontotecnica).
Bilateralità e Assistenza sanitaria integrativa:
sono recepiti nel CCNL gli accordi interconfederali relativi a FSBA.
Confermata la quota di contribuzione a SANARTI di euro 10,42 euro mensili per 12 mensilità. Nel caso di mancata adesione l’azienda, oltre a rispondere direttamente per le prestazioni previste del Fondo, dovrà erogare ai dipendenti un elemento retributivo aggiuntivo di € 25 mensili a titolo di E.A.R. per 13 mensilità.
Viene estesa l’iscrizione al fondo anche ai familiari dei lavoratori dipendenti, nonché ai titolari di impresa, ai soci ed ai collaboratori.
Ricordiamo comunque che nel Veneto le aziende sono tenute ad ottemperare alle disposizioni relative alla bilateralità, Ente Bilaterale (EBAV) e Fondo di assistenza sanitaria integrativa SAN.IN.VENETO, nelle modalità e misure previste dai relativi Accordi Interconfederali Regionali, che fissano per il Veneto specifiche contribuzioni e prestazioni, in parte alternative e comunque sostitutive di quanto previsto dalla contrattazione nazionale. Sotto questo profilo si ricorda che nel caso dell’assistenza sanitaria integrativa, la contribuzione al Fondo SAN.IN.VENETO è fissata in 8,75 euro mensili. Si ricorda infine che nel Veneto la mancata adesione al Fondo non comporta l’obbligazione alternativa dei 25 euro mensili ma la conseguenza che l’azienda risponde direttamente delle prestazioni previste dal Fondo.