Area Tessile - Chimica: rinnovo CCNL imprese non artigiane.
Il 17 febbraio u.s. Confartigianato Moda, Confartigianato Chimica e Confartigianato Ceramica, unitamente alle altre Associazioni datoriali artigiane, hanno sottoscritto con le organizzazioni sindacali nazionali di categoria (Filctem-CGIL, Femca-CISL e UILTEC-Uil) l’accordo di rinnovo del CCNL per i lavoratori addetti:
- Alla Piccola e Media Industria fino a 249 dipendenti del settore Tessile- Abbigliamento-Moda- Calzature-Pelli e cuoio- Occhiali- Giocattoli- Penne, spazzole e pennelli;
- Alla Piccola Industria fino a 49 dipendenti dei settori Chimica e settori accorpati Plastica, Gomma, Abrasivi, Ceramica, Vetro;
- Alla Piccola e Media Industria fino a 249 dipendenti del Settore Decorazione Piastrelle in Terzo
Il CCNL rinnovato decorre dal 1° gennaio 2019 e avrà validità fino al 31 dicembre 2022
Per quanto riguarda la parte economica è stato concordato un aumento retributivo a regime pari a:
- 80 euro per il Livello 3Bis del settore Tessile, Abbigliamento – Moda, con le seguenti scadenze: 20 euro marzo 2022, 20 euro luglio 2022, 40 euro dicembre 2022
- 95 euro per il Livello D del settore Chimica e Settori accorpati, con le seguenti scadenze: 25 euro marzo 2022, 20 euro luglio 2022, 20 euro settembre 2022, 30 euro dicembre 2022
- 83 euro per il livello V Plastica e Gomma, con le seguenti scadenze: 25 euro marzo 2022, 20 euro luglio 2022, 15 euro settembre 2022, 23 euro dicembre 2022
Le tabelle “esplose” con gli importi per i vari livelli saranno definite con separato verbale di accordo.
Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale le parti hanno condiviso l’erogazione di un importo Una Tantum pari a 200 euro da erogarsi in due tranches (aprile-novembre 2022) per tutti i settori interessati. Diversa è invece l’entità dell’Una Tantum per il settore Decorazioni in Piastrelle in Terzo Fuoco: 180 euro da erogarsi in due tranches (aprile-novembre 2022).
In merito alla parte normativa sono state definite ulteriori causali di ricorso al contratto a tempo determinato. Si tratta di causali che si aggiungono a quelle “tassative” introdotte col Decreto Dignità che offrono quindi ulteriori opportunità alle imprese che intendono assumere “a termine”.
È stato inoltre integralmente recepito l’Accordo Interconfederale del 17 dicembre 2021 sulle nuove quote bilateralità. Per i settori regolati da tale CCNL il versamento della nuova contribuzione alla Bilateralità decorre dal 1° febbraio 2022.