Assegnazione agevolata ai soci
La condizione è che i relativi soci risultino iscritti nel libro soci alla data del 30 settembre 2015.
Sono agevolabili le assegnazioni di:
- beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, ancorché strumentali per natura (a/10, B, C, D, ed E) che non siano direttamente utilizzati per l’esercizio dell’attività d’impresa;
- beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati quali beni strumentali nell’esercizio dell’impresa.
La destinazione del bene va considerata e valutata alla data dell’atto indipendentemente da quale fosse in precedenza.
La normativa si applica anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2016 si trasformino in società semplici.
Va preliminarmente ricordato che, secondo le disposizioni ordinarie del Tuir, l’assegnazione di un bene dell’impresa ad un socio rileva in capo alla società come materia imponibile la plusvalenza e in capo al socio assegnatario quale reddito tassato.
La norma in commento consente invece alla società di far fuoriuscire i beni oggetto dell’agevolazione, pagando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap con le seguenti aliquote:
- 8% per le società operative;
- 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione.
L’imposta sostitutiva va applicata su una base imponibile determinata quale differenza tra il valore normale del bene assegnato ed il costo fiscalmente riconosciuto. Nel caso di assegnazione di immobili, è possibile far riferimento al valore catastale dell’immobile applicando alla rendita catastale i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'art. 52 Dpr 131/1986, al posto del meno conveniente valore normale.
Alle eventuali riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano si applica l’imposta sostitutiva nella misura del 13%.
Per quanto riguarda le imposte indirette, per le assegnazioni soggette ad imposta di registro le aliquote dell'imposta proporzionale sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
L’Iva va invece applicata secondo le regole ordinarie (art. 2, co. 2, n 6 Dpr 633/1972).
Il termine entro il quale perfezionare gli atti di assegnazione o la trasformazione agevolata è fissato al 30 settembre 2016 e l’imposta sostitutiva deve essere versata:
- per il 60% del suo ammontare entro il 30 novembre 2016;
- per il restante 40% entro il 16 giugno 2017