Assegno di ricollocazione. Finanziamento.
L’assegno di ricollocazione è una misura introdotta dal D. Lgs. n. 150/2015 a favore dei soggetti disoccupati che abbiano fruito completamente dell’indennità di disoccupazione NASPI e il cui stato di disoccupazione si protrae per più di 4 mesi. La finalità dell’assegno è di consentire il reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati.
Ai fini della richiesta dell’assegno di ricollocazione il lavoratore deve stipulare presso il Centro per l’impiego un patto di servizio personalizzato entro 30 giorni dalla data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con lo stesso Centro per l'impiego, ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 150/2015.
L’assegno non viene incassato dal disoccupato ma può essere speso dal lavoratore presso il centro per l'Impiego o presso i soggetti accreditati dall’ANPAL per poter frequentare corsi professionali che lo aiuteranno a reinserirsi nel mercato del lavoro.
Una volta ricevuto l’assegno di ricollocazione, il disoccupato, entro i successivi 2 mesi dal suo rilascio, dovrà scegliere il Centro per l'impiego o l'operatore accreditato nel quale vorrà spenderlo. L’assegno ha una durata di 6 mesi, prorogabile per altri 6, nel caso non sia stato consumato l'intero ammontare dell'assegno.
L'assegno di ricollocazione non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale.